Cassazione Penale, Sentenza n. 28306/2025 del 01/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di condanna per il tentato omicidio commesso il 29/09/2023 nei confronti di Hamza Aloui, contestando: 1) travisamento della prova e carenza motivazionale nella ricostruzione del fatto (in particolare l'utilizzo delle dichiarazioni della persona offesa e l'interpretazione delle immagini video); 2) omessa concessione delle attenuanti generiche (mancata valutazione positiva dello stato emotivo e del risarcimento); 3) mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione (sostegno che l'azione fosse reazione alle provocazioni e minacce della vittima).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che la valutazione della prova materiale (videoregistrazioni) e la ricostruzione operata dai giudici di merito formassero un corpus logico e non fossero sindacabili in questa sede, confermando la responsabilità dei ricorrenti per il reato di tentato omicidio (artt. 56-575 c.p.) e la qualificazione del concorso di persone. Ha inoltre ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche, non essendo emersi elementi positivi sufficienti, e corretto il diniego dell'attenuante della provocazione, poiché la reazione violenta è avvenuta dopo la fuga della vittima e in un contesto di reciproche condotte illecite. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 62, comma 1, n. 6 cod. pen.
Riconosciuta dalla Corte di appello come attenuante per il risarcimento del danno versato; valorizzata come circostanza attenuante specifica ma non idonea a giustificare l'ulteriore riconoscimento delle generiche.
Richiamato insieme all'art. 575 per qualificare il reato come tentato omicidio (tentativo di delitto previsto dall'art. 575).
Norma sostanziale sull'omicidio; combinata con l'art. 56 per la configurazione del tentativo di omicidio contestato.
Richiamato quale contestazione collegata al contesto (attività illecita di cessione di stupefacenti) che ha contribuito alla valutazione negativa della personalità e del contesto del fatto.
Rilevato nei criteri di valutazione delle attenuanti generiche: la Corte ha osservato che l'applicazione delle generiche richiede elementi positivi che i ricorrenti non hanno dimostrato.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Richiamato nei limiti del sindacato di legittimità: la Corte di Cassazione controlla la logicità e la completezza della motivazione, non una revisione di merito degli accertamenti di fatto.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina liberamente le prove materiali o le video-riprese: verifica solo la logicità, completezza e non contraddittorietà della motivazione dei giudici di merito.
- Il concorso nel delitto può essere desunto dal comportamento e dai movimenti degli imputati (es. inseguimento, indicazione della direzione, agevolazione dell'azione) anche se non risultino parole esplicite di incitamento.
- Le attenuanti generiche richiedono elementi di segno positivo: il solo stato emotivo o il pagamento del risarcimento possono essere valutati ma non garantiscono automaticamente il riconoscimento delle generiche se sussistono elementi negativi rilevanti.
- L'attenuante della provocazione non è riconosciuta quando la reazione violenta si verifica dopo che la situazione di pericolo si è esaurita (es. vittima fuggita) o quando le provocazioni sono reciproche o avvengono in un contesto di illiceità dell'agente.
- Le ricostruzioni alternative basate su simulazioni o interpretazioni divergenti delle immagini devono essere valutate in sede di merito; la Cassazione non sostituisce il giudizio di fatto dei giudici inferiori.
Testo integrale
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