Cassazione Civile, Ordinanza n. 22119/2023 del 24/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
Un lavoratore aveva svolto attività alle dipendenze dell'impresa utilizzatrice in forza di cinque contratti di somministrazione tra il 18/10/2004 e il 30/04/2006. Egli deduceva la nullità della somministrazione e chiedeva la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l'utilizzatrice. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo intervenuta la risoluzione per mutuo consenso. La Corte d'appello aveva invece accolto il gravame del lavoratore, dichiarando illegittimi i contratti di somministrazione, convertendo il rapporto a tempo indeterminato e condannando la società al pagamento dell'indennità risarcitoria ex art. 32 L. n. 183/2010. La società ricorrente censurava: 1) omessa pronuncia sull'eccezione di decadenza da impugnazione ex art. 32 L. n. 183/2010; 2) erroneo rigetto della tesi del mutuo consenso e illegittima ammissione in appello di documenti relativi alla raccomandata di impugnazione; 3) omesso esame del fatto che le causali dei primi due contratti erano diverse da quelle considerate dalla Corte territoriale; 4) violazione della disciplina della somministrazione per aver ritenuto necessari requisiti di forma-contenuto anche dopo la novella del 2004; 5) violazione del diritto alla prova per mancato ingresso della prova testimoniale sulle ragioni della somministrazione. La Suprema Corte ha respinto i primi due motivi e ha accolto, per quanto di ragione, il terzo, il quarto e il quinto, cassando la sentenza impugnata con rinvio perché il giudice di merito rivaluti separatamente i singoli contratti, la specificità e l'effettività delle causali, nonché l'ammissibilità e rilevanza delle prove offerte.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di decadenza e ha confermato che la riproposizione in appello era sufficiente, poiché non vi era stato rigetto espresso o implicito dell'eccezione in primo grado. Ha inoltre condiviso la decisione sull'assenza di mutuo consenso e sulla legittima produzione in appello della documentazione relativa all'impugnazione stragiudiziale. Tuttavia ha reputato fondati i motivi relativi alla disciplina della somministrazione: ha chiarito che la novella del 2004 non aveva eliminato i requisiti di forma-contenuto imposti dall'art. 21 d.lgs. n. 276/2003; ha rilevato che la Corte d'appello aveva male ricostruito le causali dei primi due contratti e non aveva valutato individualmente i singoli contratti; ha quindi cassato la decisione e rinviato alla Corte d'appello, in diversa composizione, per un nuovo esame della validità dei contratti, della specificità delle causali e, se del caso, dell'effettività della somministrazione e delle prove testimoniali dedotte. Il ricorso è stato dunque accolto limitatamente ai profili relativi alla validità della somministrazione, con cassazione e rinvio.
Norme richiamate
l'omessa pronuncia su una questione devoluta integra vizio denunciabile, ma nel caso concreto la Corte ha escluso che vi fosse omessa pronuncia sull'eccezione di decadenza, trattandosi di eccezione non decisa in primo grado e quindi riproponibile ex art. 346 c.p.c.
si forma giudicato interno solo quando una questione sia stata espressamente o implicitamente rigettata; nel caso di specie ciò non è avvenuto per l'eccezione di decadenza
il rilievo officioso in appello è escluso per le eccezioni coperte da giudicato interno; la Corte lo richiama per distinguere tra eccezioni già decise e eccezioni solo riproposte
le eccezioni non accolte né esaminate possono essere semplicemente riproposte dalla parte vittoriosa sul punto senza appello incidentale
in presenza di un motivo fondato ma non bisognoso di ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere nel merito senza rinvio; qui lo ha fatto solo per respingere l'eccezione di decadenza
art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.
consente di denunciare l'omessa pronuncia
art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.
consente di denunciare violazioni di legge sostanziali e processuali
art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c.
consente di denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo
invocato dalla ricorrente in relazione all'ammissione e valutazione delle prove; la Corte lo esamina nel contesto del diritto alla prova
nel rito del lavoro la prova nuova in appello è ammissibile se indispensabile; la Corte ritiene indispensabili i documenti relativi alla raccomandata di impugnazione
richiamato con riferimento alla dedotta risoluzione del rapporto per mutuo consenso
richiamato dalla ricorrente come parametro di correttezza nell'esecuzione e nella cessazione del rapporto
richiamato dalla ricorrente come parametro di buona fede nell'esecuzione del rapporto
richiamato per il riparto dell'onere della prova, sia sulla decadenza sia sulla genuinità delle causali di somministrazione
art. 21, co. 1, d.lgs. n. 276/2003
la forma scritta del contratto di somministrazione e l'indicazione degli elementi specificamente previsti restano necessari e rilevanti a pena di nullità
art. 21, co. 4, d.lgs. n. 276/2003
la novella del 2004 ha semplificato la sanzione di nullità, ma non ha eliminato i requisiti di forma-contenuto imposti dal comma 1
art. 20, co. 4, d.lgs. n. 276/2003
richiamato nel motivo di ricorso in relazione ai presupposti della somministrazione
art. 27, co. 3, d.lgs. n. 276/2003
richiamato nel motivo di ricorso in relazione alle conseguenze della somministrazione illecita
introduce un regime di decadenza per l'impugnazione; la Corte afferma che la sua efficacia si applica anche ai contratti di somministrazione e che l'impugnazione stragiudiziale precedente conserva efficacia ai fini del nuovo termine
art. 32, co. 1-bis, L. n. 183/2010
il differimento al 31/12/2011 opera per tutte le fattispecie considerate, non solo per i licenziamenti
art. 111, co. 2, Cost.
richiamato per valorizzare economia processuale e ragionevole durata del processo
Massime di principio
- L'eccezione di decadenza o di altro fatto estintivo, se non risulta espressamente o implicitamente esaminata e rigettata in primo grado, può essere semplicemente riproposta in appello dalla parte vittoriosa sul punto, senza necessità di appello incidentale.
- La Corte di cassazione, quando constati un omesso esame di una questione ma la soluzione della stessa non richieda ulteriori accertamenti di fatto, può decidere la causa nel merito senza rinvio, in applicazione dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo.
- Nel rito del lavoro, la produzione di nuovi documenti in appello è consentita quando essi siano indispensabili ai fini della decisione, e la valutazione dell'indispensabilità va compiuta in concreto in relazione allo sviluppo dell'intero processo e al thema probandum.
- La disciplina della somministrazione di lavoro richiede, a pena di nullità, il rispetto dei requisiti di forma scritta e del contenuto essenziale previsto dalla legge; una modifica normativa che semplifichi la sanzione non elimina di per sé l'obbligo di indicare in modo specifico le ragioni della somministrazione.
- La valutazione della validità delle causali di somministrazione deve essere compiuta contratto per contratto, verificando sia la sufficiente specificità formale sia, ove la forma sia valida, l'effettiva e genuina sussistenza della ragione organizzativa o sostitutiva addotta.
- La prova della genuinità della somministrazione e della specificità delle causali grava sulla parte che invoca la validità del contratto quando l'altra parte ne contesti la legittimità.
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