Cassazione Civile, Ordinanza n. 05128/2023 del 17/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (associazione)
La controversia
La controversia nasce da una domanda risarcitoria per lesione della reputazione proposta da un'associazione contro una persona fisica. Il Tribunale aveva condannato il convenuto al pagamento di euro 5.000; la Corte d'appello aveva poi rigettato l'appello. In Cassazione il soccombente ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 21 Cost., 10 CEDU, 51 e 595 c.p., sostenendo una non corretta applicazione dei criteri sul diritto di critica; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo; con il terzo ha lamentato la violazione degli artt. 153 e 345 c.p.c. per il mancato accoglimento della richiesta di produrre interrogatori resi da un collaboratore di giustizia o, in subordine, di sentirlo come testimone su circostanze relative alla loggia "Corda Fratres". La Corte di cassazione ha però rilevato che il ricorso non conteneva una pur sintetica ricostruzione della vicenda processuale, né del primo grado, e che ciò integrava una causa di inammissibilità ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., assorbente rispetto agli altri profili.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto del requisito di contenuto-sommario richiesto dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., poiché l'atto non esponeva neppure sinteticamente la vicenda processuale e il primo grado di giudizio. Sono rimasti assorbiti gli ulteriori profili dedotti nei tre motivi. Il ricorrente è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È richiamato come parametro di deduzione della violazione di legge nei motivi di ricorso, ma la Corte non entra nel merito perché il ricorso è inammissibile per difetto del requisito di esposizione dei fatti.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
È invocato per omesso esame di un fatto decisivo, ma il motivo resta assorbito dall'inammissibilità del ricorso.
art. 366, primo comma, n. 3 c.p.c.
La Corte ne afferma la violazione quale causa di inammissibilità del ricorso, per mancanza di una sufficiente esposizione sommaria della vicenda processuale e dei fatti di causa.
artt. 21 Cost.
Sono richiamati dal ricorrente a sostegno del diritto di critica, ma la censura non viene esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
art. 10 Convenzione EDU
È invocato dal ricorrente in tema di libertà di manifestazione del pensiero/diritto di critica, senza scrutinio di merito per la declaratoria di inammissibilità.
È richiamato dal ricorrente quale causa di giustificazione nell'ambito del diritto di critica, ma il motivo non viene esaminato nel merito.
È richiamato dal ricorrente in relazione alla diffamazione, ma la Corte non si pronuncia sul merito della qualificazione penale della condotta.
È evocato con riguardo al dedotto vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia, ma il relativo motivo è assorbito.
È richiamato in relazione a preclusioni in appello e al mancato accoglimento di richieste istruttorie/produttive, ma la Corte non esamina il merito della censura.
È invocato in relazione alla rimessione in termini o a profili connessi alla produzione tardiva di documenti/prove, senza esame nel merito.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di dovutezza.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 115/2002
È richiamato quale parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315
È citata come precedente delle Sezioni Unite a fondamento dell'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una sommaria e sufficiente esposizione dei fatti di causa e della vicenda processuale; la sua omissione comporta inammissibilità ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., anche se i motivi appaiono formalmente articolati.
- Quando il ricorso è inammissibile per difetto del requisito di esposizione sommaria dei fatti, ogni ulteriore censura dedotta nei motivi resta assorbita e non viene scrutinata nel merito.
- La Corte di cassazione può limitarsi a rilevare un vizio processuale assorbente del ricorso, senza affrontare le questioni sostanziali o istruttorie prospettate dalla parte ricorrente.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è normalmente condannato alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e, ove ne ricorrano i presupposti, al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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