Cassazione Civile, Ordinanza n. 31079/2023 del 08/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da quattro avvisi di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria aveva rideterminato, ai sensi dell’art. 1, comma 335, L. 311/2004, il classamento catastale di un’unità abitativa e di tre altre unità immobiliari di proprietà della società ricorrente, ubicate in Roma, nella microzona 1 (Centro storico). La CTR del Lazio aveva respinto gli appelli della contribuente ritenendo sufficientemente motivati gli avvisi, perché richiamavano il quadro normativo, l’iter logico-giuridico e i dati relativi alla microzona. In cassazione la società ha dedotto due censure: (1) violazione dell’art. 7 L. 212/2000 e dell’art. 1, comma 335, L. 311/2004, sostenendo che la motivazione fosse solo standardizzata e priva di riferimenti alle caratteristiche intrinseche dei singoli immobili; (2) violazione dell’art. 1, comma 335, L. 311/2004, del provvedimento dell’Agenzia del Territorio 16 febbraio 2005 e degli artt. 9 e 61 d.P.R. 1142/1949 nonché degli artt. 2, 8, commi 2 e 3, e 9 d.P.R. 138/1998, assumendo che il riclassamento fosse stato effettuato senza istruttoria specifica sui singoli beni e sulla sola base dell’appartenenza alla microzona.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la CTR non si fosse conformata al consolidato orientamento di legittimità in materia di revisione del classamento ex art. 1, comma 335, L. 311/2004, poiché gli avvisi facevano riferimento in modo generico alla rivalutazione della microzona e alla migliore qualità del contesto urbano, senza indicare in concreto gli elementi specifici della microzona e, soprattutto, le caratteristiche dei singoli immobili e il modo in cui tali elementi avessero inciso sul diverso classamento. La Cassazione ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo i ricorsi introduttivi della contribuente e annullando gli avvisi impugnati.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale nella motivazione degli avvisi e nella decisione di merito.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
La motivazione dell’atto impositivo deve consentire al contribuente di conoscere le ragioni concrete della pretesa; non è sufficiente un richiamo generico e standardizzato.
art. 1, comma 335, L. 30 dicembre 2004, n. 311
La revisione parziale del classamento è legittima solo se l’atto indica, oltre allo scostamento medio della microzona, gli elementi concreti che incidono sulla singola unità immobiliare.
art. 2 d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138
La microzona è una porzione del territorio comunale omogenea per caratteri urbanistici, socioeconomici e di mercato; la sua individuazione non esaurisce però la motivazione del riclassamento del singolo immobile.
art. 8 d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138
Nella determinazione del classamento vanno considerati anche gli elementi edilizi e le caratteristiche della singola unità immobiliare, che devono emergere nella motivazione dell’avviso.
artt. 9 e 61 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
Richiamati dalla parte ricorrente come norme violate nella revisione del classamento e nella determinazione delle tariffe d’estimo.
artt. 2, 8, commi 2 e 3, e 9 d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138
Richiamati a sostegno del criterio di classamento e della necessità di una valutazione anche delle caratteristiche proprie del bene.
art. 384, primo comma, seconda parte, c.p.c.
La Corte, cassata la sentenza, ha deciso nel merito perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Nel procedimento di revisione del classamento ai sensi dell’art. 1, comma 335, L. 311/2004, l’Amministrazione deve articolare la motivazione in due livelli: prima deve indicare i presupposti fattuali della revisione della microzona; poi deve specificare i parametri e gli elementi concreti che giustificano il nuovo classamento della singola unità immobiliare.
- Non è sufficiente una motivazione basata esclusivamente sullo scostamento tra valori medi di mercato e catastali della microzona o su formule standardizzate: occorre l’indicazione di fatti verificabili, specifici e individualizzanti, idonei a spiegare l’incidenza della riqualificazione urbana sul bene oggetto di accertamento.
- Il carattere "diffuso" o di massa della revisione catastale non attenua l’obbligo motivazionale; al contrario, impone una motivazione rigorosa che consenta al contribuente di conoscere ex ante le ragioni concrete del riclassamento.
- La mera appartenenza dell’immobile a una microzona non basta a giustificare il diverso classamento: devono emergere anche le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità, nonché il nesso tra tali caratteristiche e il risultato estimativo finale.
- Quando la motivazione dell’avviso si riduce a richiami generici alla riqualificazione della zona e al maggiore apprezzamento di mercato, l’atto è viziato per difetto di motivazione e deve essere annullato.
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