Cassazione Penale, Sentenza n. 333/2025 del 07/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione della sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva confermato l'assoluzione nei confronti di Beltramo dall'art. 516 c.p. (messa in vendita di sostanze alimentari non genuine: salsiccia con presenza di solfiti). Il Procuratore generale deduceva erronea applicazione della legge e manifesta illogicità della motivazione: il D.M. n. 209/1996 e i regolamenti UE vieterebbero l'uso di solfiti nelle preparazioni di carni come la "salsiccia di Bra" e non sarebbe permesso il cosiddetto principio del riporto (veicolazione dei solfiti tramite un ingrediente come il vino bianco). Inoltre si contestava che la Corte d'appello avesse impropriamente ritenuto non intenzionale l'impiego di solfiti sulla base della bassa percentuale riscontrata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha ritenuto errata la lettura della normativa compiuta dalla Corte territoriale che aveva ammesso l'introduzione indiretta di solfiti tramite il vino bianco. La Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino, dando prevalenza all'interpretazione secondo cui la salsiccia di Bra non può contenere solfiti, neanche per effetto del riporto da ingredienti autorizzati, salvo che il vino impiegato non sia privo di solfiti aggiunti.
Norme richiamate
Decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209 (art. 15, art. 14, Allegato XI parte B)
art. 15, commi 1-2: Nei prodotti alimentari possono essere impiegate per gli scopi citati nell'art. 14, commi 1 e 2 solo le sostanze elencate negli allegati IX, X, XI e XII; Gli additivi alimentari elencati nell'allegato IX possono essere impiegati nei prodotti alimentari per gli scopi citati nell'art. 14, commi 1 e 2, ad eccezione di quelli citati nell'allegato X, secondo il principio quanto basta
La Corte ha interpretato il D.M. 209/1996 nel senso che gli antiossidanti/solfiti sono ammessi solo per gli alimenti espressamente indicati nell'Allegato XI parte B; la salsiccia di Bra non figura nell'elenco, pertanto per essa il limite di tolleranza è zero e non sono consentiti solfiti, neanche per effetto di riporto da altri ingredienti.
Regolamento (CE) n. 853/2004
Fornisce la definizione di "preparazioni di carni" rilevante per classificare il prodotto; la disciplina europea non prevede l'uso di solfiti nelle preparazioni di carni salvo specifiche eccezioni elencate.
Regolamento (CE) n. 606/2009
Stabilisce che il vino bianco può contenere fino a 200 mg/l di solfiti; tuttavia la Corte ha precisato che questo limite non autorizza automaticamente l'ingresso di solfiti nel prodotto finale quando quest'ultimo è disciplinato da norme che ne vietano la presenza.
Regolamento (UE) n. 1333/2011 e Regolamento (UE) n. 1129/2011
Di riferimento per il principio del riporto e per l'elenco comunitario degli additivi: la Corte ha rilevato che il principio del riporto opera solo nei casi espressamente previsti e non può essere applicato per assimilazione a prodotti non contemplati dall'elenco.
Norma rubricata con cui è contestata la messa in vendita di sostanze alimentari non genuine; è il capo di imputazione principale oggetto del giudizio.
Articolo citato nella sentenza di primo grado relativo all'adulterazione di prodotti carnei e pericolo per la salute pubblica; però su tale imputazione non è stato proposto gravame in Appello.
Legge 30 aprile 1962, n. 283, art. 5 lett. g)
Riferita dal Procuratore generale come possibile qualificazione alternativa (reato di pericolo presunto) nel caso in cui venisse escluso il dolo; la Corte richiama la norma ma il punto principale è l'interpretazione del divieto di additivi.
Codice di procedura penale, art. 606 comma 1-bis / art. 608 comma 1-bis (richiamati in motivazione)
La questione dell'ammissibilità del ricorso per cassazione dopo doppia assoluzione è affrontata: la Corte ritiene che, se il ricorso deduce un errore di diritto (non mero vizio di motivazione), il ricorso sia ammissibile e quindi verificabile in Cassazione.
Massime di principio
- Se una normativa (nazionale o UE) non include un additivo per una specifica categoria alimentare, il tenore applicativo è tolleranza zero per quell'additivo in quel prodotto, salvo espressa eccezione normativa.
- L'utilizzo di un ingrediente che a sua volta può legalmente contenere un additivo (es. vino con solfiti) non autorizza automaticamente la presenza dell'additivo nel prodotto finale quando quest'ultimo è disciplinato da norme che vietano tale additivo: il produttore deve impiegare ingredienti conformi (ad esempio vino privo di solfiti aggiunti).
- Il principio del "riporto" o trasferimento di additivi è applicabile solo nei casi espressamente previsti dalla normativa e non può essere invocato per analogia per estendere l'uso di additivi a prodotti non elencati.
- In sede penale, quando vi sono due pronunce assolutorie conformi, il ricorso per cassazione è limitato ma resta ammissibile se mira a denunciare un errore di diritto (non solo vizi di motivazione); pertanto questioni interpretative di legge possono essere esaminate in Cassazione.
- In presenza di riscontro analitico di additivi vietati, l'inquadramento giuridico può variare a seconda della prova del dolo: se il dolo non è provato, può essere valutata la sussistenza di reati di pericolo presunto (es. normativa alimentare) a seconda degli elementi fattuali.
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