Cassazione Civile, Ordinanza n. 21772/2026 del 25/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società di servizi informatici per il pagamento di corrispettivi relativi ad assistenza e aggiornamento software, portati da fatture emesse nei confronti della controparte. La società ingiunta ha proposto opposizione sostenendo di dovere solo una parte delle somme e di avere validamente receduto dal rapporto contrattuale con raccomandata. Il tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo per la parte già pagata, ma ha ritenuto inefficace o comunque non provato il recesso e ha condannato l’opponente al pagamento del residuo. In appello la decisione è stata confermata. In cassazione la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 1335 c.c. e 145 c.p.c., assumendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso la presunzione di conoscenza del recesso, nonostante la spedizione della raccomandata del 3 luglio 2015 e le risultanze postali, tra cui l’annotazione di mancato recapito. La ricorrente ha sostenuto che la dichiarazione dovesse ritenersi conosciuta o comunque conoscibile dal destinatario.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha ribadito che la disdetta/recesso è atto recettizio soggetto agli artt. 1334 e 1335 c.c., ma la presunzione di conoscenza opera solo se l’atto sia effettivamente pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario. Quando la ricezione sia contestata e l’avviso di ricevimento non offra dati certi, il giudice di merito deve valutare complessivamente le prove; tale apprezzamento, se congruamente motivato, non è sindacabile in cassazione. Nel caso concreto la Corte ha valorizzato il mancato recapito risultante sulla raccomandata, l’incongruenza con un successivo timbro postale e l’assenza di prova della compiuta giacenza o di una effettiva restituzione del plico, oltre al fatto che successive comunicazioni riportavano un diverso indirizzo della destinataria. Ne è seguito il rigetto del ricorso. Nessuna statuizione sulle spese di legittimità, perché la resistente non ha svolto difese.
Norme richiamate
La censura è stata proposta come vizio di violazione o falsa applicazione di legge.
La dichiarazione si presume conosciuta quando giunge all'indirizzo del destinatario, ma la presunzione richiede che l'atto sia pervenuto nella sua sfera di conoscibilità.
Gli atti unilaterali recettizi producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza del destinatario, secondo la disciplina richiamata dalla Corte.
Norma richiamata dalla ricorrente, ma non è stata posta a fondamento della decisione; la Corte ha deciso sulla disciplina degli atti recettizi e dell'onere probatorio.
art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1 bis, d.p.r. 115/2002
Parametro per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- Il recesso o la disdetta contrattuale è atto recettizio e non produce effetto se non risulta pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario.
- La presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. opera solo se il mittente dimostra che la dichiarazione è stata recapitata all'indirizzo del destinatario o comunque in un luogo idoneo a consentirne la conoscenza.
- Se il destinatario contesta la ricezione della raccomandata, grava sul mittente l'onere di provare l'effettivo ricevimento o comunque il perfezionamento della comunicazione.
- In presenza di avviso di ricevimento o annotazioni postali non univoche, il giudice di merito deve valutare complessivamente le risultanze probatorie; tale accertamento di fatto è insindacabile in cassazione se logicamente motivato.
- La prova del recesso non può desumersi in modo automatico dalla sola spedizione, occorrendo elementi certi circa il recapito o la compiuta giacenza presso il corretto indirizzo del destinatario.
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