Cassazione Penale, Ordinanza n. 37421/2025 del 17/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Il procedimento riguarda un sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente disposto nei confronti di un soggetto indagato quale amministratore unico e legale rappresentante di una società. Il decreto genetico aveva colpito, tra l’altro, il capo 58 dell’imputazione provvisoria, relativo alla creazione di un credito d’imposta fittizio nell’ambito della disciplina del cd. Superbonus 110%, mediante emissione di fatture per lavori edili in tutto o in parte inesistenti e successiva formazione di un credito fiscale pari a euro 664.060,00. Il tribunale del riesame aveva riqualificato il fatto come tentata truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, ritenendo quindi illegittimo il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, applicabile solo ai reati consumati. Il pubblico ministero ha proposto ricorso deducendo violazione di legge sulla riqualificazione del fatto, sostenendo che il danno per lo Stato si realizzi già con il riconoscimento del credito, perché lo Stato si assume immediatamente debitore di un terzo e subisce effetti pregiudizievoli anche prima della concreta riscossione o compensazione del credito. La Corte rileva tuttavia che, prima di decidere sul punto, esiste un contrasto giurisprudenziale da rimettere alle Sezioni Unite sia sulla qualificazione del fatto come truffa aggravata ex art. 640-bis c.p. oppure indebita percezione di erogazioni pubbliche ex art. 316-ter c.p., sia, subordinatamente, sul momento consumativo della truffa nei casi di credito d’imposta fittizio da bonus edilizi.
La decisione
La Corte non decide nel merito del ricorso, ma rimette il procedimento alle Sezioni Unite della Cassazione per la soluzione di un contrasto giurisprudenziale ritenuto centrale e preliminare. La rimessione riguarda innanzitutto la qualificazione giuridica dei fatti in materia di Superbonus 110%: da un lato, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex art. 640-bis c.p.; dall’altro, indebita percezione di erogazioni pubbliche ex art. 316-ter c.p. Solo in via subordinata la Corte segnala il secondo contrasto sul momento consumativo della truffa aggravata, cioè se la fattispecie si consumi con la creazione del credito fittizio, con la prima cessione, oppure solo con la riscossione o compensazione del credito. Il ricorso del pubblico ministero, pertanto, non viene definito nel merito ma sospeso per la rimessione nomofilattica. Dal testo non emerge un annullamento o un rigetto finale del ricorso, bensì una decisione interlocutoria di rimessione.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge sulla qualificazione giuridica del fatto
artt. 610, commi 1 e 5, c.p.p.
citati per il contraddittorio scritto senza presenza delle parti
citato per la trattazione in camera di consiglio senza presenza delle parti
fattispecie di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; tema centrale del contrasto su consumazione e distinzione rispetto all’art. 316-ter c.p.
fattispecie di indebita percezione di erogazioni pubbliche, richiamata come possibile qualificazione alternativa dei fatti
art. 121, comma 1, lett. b), d.l. 19 maggio 2020, n. 34
norma sulla cessione del credito d’imposta nell’ambito dei bonus edilizi, rilevante per individuare il momento di formazione e circolazione del credito
art. 122-bis d.l. 19 maggio 2020, n. 34
richiamato come disciplina del controllo preventivo e della sospensione cautelativa delle comunicazioni di cessione dei crediti
art. 28-bis d.l. 27 gennaio 2022, n. 4
citato per la rimodulazione delle rubriche degli artt. 316-bis e 316-ter c.p.
art. 28-ter d.l. 27 gennaio 2022, n. 4
citato per la disciplina dei termini di utilizzo dei crediti d’imposta sottoposti a sequestro penale
richiamato come struttura base della truffa, in rapporto all’art. 640-bis c.p.
citato nel quadro delle frodi pubbliche e della loro disciplina complessiva
Massime di principio
- Nei procedimenti relativi ai crediti d’imposta da bonus edilizi, la qualificazione del fatto tra truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e indebita percezione di erogazioni pubbliche dipende dalle concrete modalità di accesso al beneficio: in particolare, dalla presenza o meno di una vera induzione in errore dell’ente erogatore e dal tipo di controllo previsto nel procedimento.
- L’art. 316-ter c.p. ha natura sussidiaria e residuale rispetto all’art. 640-bis c.p.: si applica solo quando la condotta decettiva non integri gli estremi della truffa aggravata, essendo sufficiente una mera attestazione o dichiarazione formale non accompagnata da un effettivo raggiro dell’amministrazione.
- Nel sistema dei bonus edilizi, la creazione di un credito fittizio mediante fatture false o documentazione per lavori inesistenti può integrare, a seconda della struttura del procedimento amministrativo, o una truffa aggravata o una indebita percezione, ma il discrimine resta la necessità o meno di un accertamento preventivo sostanziale da parte dell’ente pubblico.
- Sul momento consumativo della truffa aggravata nei casi di crediti fiscali fittizi sussiste contrasto: secondo un orientamento il reato si consuma con la creazione del credito, secondo un altro con la prima cessione, secondo un altro ancora solo con la riscossione o compensazione del credito; la soluzione dipende dall’individuazione del momento in cui si realizzano profitto ingiusto e danno per la pubblica amministrazione.
- La cessione del credito d’imposta può assumere rilievo come fase successiva alla formazione del credito fittizio e, in talune ricostruzioni, come post factum rispetto alla consumazione del reato; in altre, invece, la prima cessione è già idonea a integrare tutti gli elementi della truffa, specie quando il cessionario è un soggetto pubblico o comunque il pagamento avviene in una fase che realizza immediatamente il pregiudizio patrimoniale.
- Il controllo preventivo cautelativo dell’Agenzia delle Entrate, ove previsto e attivato, incide sulla qualificazione del fatto perché può costituire un’attività di verifica autonoma e antecedente alla monetizzazione del credito, più compatibile con la struttura della truffa che con quella dell’indebita percezione.
- Ai fini della qualificazione del danno nella truffa aggravata ex art. 640-bis c.p., il pregiudizio per lo Stato deve essere letto in chiave patrimoniale o di sviamento di fondi pubblici, ma il momento in cui esso si realizza resta controverso nei casi di crediti fiscali circolanti e solo potenzialmente monetizzabili.
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