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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05554/2025 del 11/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando ragioni di esonero, al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando Corte cost. n. 186 del 2000.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 22 gennaio 2024. Dal testo emerge che la condanna riguardava un reato nel quale erano stati contestati la valenza minatoria della condotta e la sussistenza stessa del fatto di reato. In cassazione il ricorrente ha censurato: da un lato, la ritenuta natura minacciosa della condotta; dall'altro, la mancanza di motivazione sulla sussistenza del reato ascritto. La Corte rileva che tali doglianze miravano in realtà a una rivalutazione del compendio probatorio e a una lettura alternativa delle fonti di prova, profili non consentiti in sede di legittimità, e che riproponevano questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione ritenuta corretta.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata a fondamento della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, salvo ragioni di esonero.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste di vizi motivazionali o di violazione di legge, richiedano una rivalutazione del fatto o una diversa lettura delle prove già esaminate dal giudice di merito.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduca doglianze già specificamente vagliate e disattese dalla sentenza impugnata, senza confrontarsi in modo effettivo con la ratio decidendi.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è normalmente condannato alle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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