Cassazione Civile, Ordinanza n. 30758/2024 del 29/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda la liquidazione dovuta agli eredi della proprietaria di un terreno occupato dal Comune per la realizzazione di un campo sportivo. La Corte d'appello, in parziale riforma della decisione di primo grado e sulla base di una c.t.u. rinnovata, aveva riconosciuto una somma a titolo di indennizzo per l'occupazione acquisitiva/irreversibile trasformazione del suolo e una ulteriore somma per l'occupazione legittima, negando però gli interessi sulle somme rivalutate per difetto di prova del danno da ritardo. I ricorrenti hanno proposto quattro motivi: 1) violazione di giudicato interno ex artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., sostenendo che il tribunale avesse già stabilito che il risarcimento/indennizzo dovesse tener conto delle utilizzazioni intermedie del fondo e che tale capo fosse intangibile; 2) violazione delle norme costituzionali e del T.U. espropriazioni, nonché degli artt. 2043, 2056 e 1223 c.c., deducendo che la Corte territoriale avesse liquidato erroneamente il valore del suolo, trascurando le utilizzazioni intermedie, le potenzialità edificatorie e il deprezzamento residuo, oltre a non considerare il PRG del 1998; 3) violazione degli artt. 13 e 50 d.P.R. 327/2001, assumendo che l'indennità di occupazione dovesse coprire anche il periodo successivo al 3 aprile 1993 fino al 3 aprile 1994; 4) violazione degli artt. 2043 e 1282 c.c. per il mancato riconoscimento degli interessi compensativi sulle somme dovute.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte d'appello non aveva negato in astratto le utilizzazioni intermedie, ma aveva accertato in concreto, sulla base della c.t.u., che il fondo non ne avesse; ha inoltre osservato che la censura sul giudicato era priva di fondamento e che non era configurabile un vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. nei termini dedotti. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di chiarezza e sinteticità, per impropria trasformazione della doglianza in una critica di merito alla c.t.u., per mancata specifica indicazione delle contestazioni svolte nei gradi di merito e per difetto di autosufficienza quanto ai documenti richiamati. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato perché l'irreversibile trasformazione del fondo, già coperta da giudicato interno, era avvenuta il 19 aprile 1993, con conseguente cessazione di qualsiasi indennità per il periodo successivo al passaggio del bene nel patrimonio comunale. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte territoriale aveva escluso l'automatismo nel riconoscimento degli interessi compensativi sulle obbligazioni di valore, ritenendo necessario che il creditore allegasse e dimostrasse, anche presuntivamente, un effettivo pregiudizio da ritardo; tale prova non era stata fornita. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna solidale dei ricorrenti alle spese e applicazione del raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
richiamato per escludere che vi fosse un giudicato interno sul criterio di liquidazione dedotto dai ricorrenti, perché la Corte d'appello non si era discostata da una statuizione ormai intangibile nei termini prospettati.
invocato in relazione all'efficacia del giudicato sostanziale, ma ritenuto non violato perché la decisione di merito non aveva contraddetto un capo coperto da giudicato nei termini dedotti.
art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.
utilizzato per dichiarare inammissibile il motivo di ricorso redatto in modo non chiaro e non sintetico, con eccessiva estensione e cumulo di censure eterogenee.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
richiamato per sanzionare la mancata trascrizione o riproduzione del contenuto dei documenti posti a fondamento delle censure.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
evocato nel primo motivo, ma la Corte ha escluso la configurabilità del vizio di omesso esame nei termini prospettati.
art. 42 Cost.
richiamato nel secondo motivo in tema di tutela del diritto di proprietà e disciplina dell'espropriazione.
1 Prot. Add. CEDU
richiamato nel secondo motivo come parametro convenzionale sulla tutela del bene espropriato.
richiamato nel secondo motivo in relazione al contenuto del diritto di proprietà.
artt. 22, 40 e 55 d.P.R. 327/2001
richiamati nel secondo e terzo motivo per la disciplina dell'espropriazione e dell'occupazione legittima.
richiamato sia per la pretesa risarcitoria sia per gli interessi compensativi; la Corte ha però ribadito che, quanto agli interessi, non opera alcun automatismo e occorre prova del danno da ritardo.
richiamato per la liquidazione del danno da fatto illecito in relazione ai criteri risarcitori.
richiamato quale criterio di determinazione del danno risarcibile, ma la censura è stata ritenuta inammissibile o infondata nei termini esposti.
interpretati nel senso che l'indennità di occupazione non è dovuta oltre il momento in cui il bene sia già irreversibilmente trasformato e sia passato nel patrimonio dell'ente.
richiamato per gli interessi, ma la Corte ha escluso che la sola maturazione del credito comporti automaticamente il diritto agli interessi compensativi sulle somme rivalutate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per la statuizione sul raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il giudicato interno impedisce di rimettere in discussione un capo della decisione solo quando la sentenza impugnata vi si ponga effettivamente in contrasto; non vi è violazione del giudicato se il giudice di merito si limita a una diversa valutazione in concreto dei fatti accertati.
- La censura in cassazione contro una consulenza tecnica d'ufficio recepita dal giudice di merito non può risolversi in una mera critica di merito: occorre indicare specificamente gli errori, le circostanze decisive trascurate, le contestazioni già formulate in primo grado e, quando si invochino documenti, riprodurne il contenuto essenziale.
- In materia di espropriazione e occupazione acquisitiva/irreversibile trasformazione, l'indennità di occupazione non può essere riconosciuta per periodi successivi al momento in cui il bene sia già passato nel patrimonio dell'ente espropriante per effetto della trasformazione irreversibile.
- Per le obbligazioni di valore, la rivalutazione monetaria opera d'ufficio, ma gli interessi compensativi non sono dovuti automaticamente: il creditore deve allegare e provare, anche per presunzioni, un concreto pregiudizio da ritardato pagamento.
- Il ricorso per cassazione deve colpire la ratio decidendi della sentenza impugnata; se la censura non confronta il fondamento logico-giuridico della decisione, il motivo è inammissibile.
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