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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25189/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Bologna, che aveva parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Forlì, riducendo la pena ma confermando la condanna per il reato di detenzione/trasporto di stupefacenti di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990. Nel ricorso per cassazione ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, agli artt. 133 e 62-bis c.p. e all'art. 546 c.p.p., lamentando: motivazione apparente sul trattamento sanzionatorio; mancata concessione delle attenuanti generiche con prevalenza; uso della gravità astratta del reato come ragione di esclusione della prevalenza delle attenuanti. La Corte rileva che il motivo è generico, perché non specifica le ragioni per cui dovrebbe essere imposto un diverso trattamento sanzionatorio, mentre la sentenza impugnata aveva valorizzato in concreto la particolare offensività della condotta, il numero complessivo di dosi ricavabili, il consistente quantitativo di sostanza, il valore commerciale superiore a 80.000 euro, l'aggravante dell'ingente quantitativo e una capacità a delinquere non minimale, spiegando altresì perché la pena non potesse attestarsi sul minimo edittale. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte osserva che il giudice di merito aveva già considerato gli elementi positivi allegati dall'imputato, ma li aveva ritenuti recessivi rispetto ai dati negativi del caso concreto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata nei gradi di merito e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo infondato il rilievo di motivazione apparente sulla pena e sulle attenuanti generiche, poiché la decisione impugnata conteneva una motivazione concreta e non meramente astratta.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990

    norma incriminatrice per il fatto di detenzione/trasporto di stupefacenti oggetto della condanna confermata in appello.

  • art. 546 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente per denunciare una presunta motivazione apparente della sentenza sulla pena.

  • art. 133 c.p.

    richiamato dal ricorrente in tema di criteri di commisurazione della pena; la Corte ritiene che il giudice di merito li abbia in realtà applicati in concreto.

  • art. 62-bis c.p.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la mancata concessione della prevalenza delle attenuanti generiche; la Corte evidenzia che il diniego è stato motivato in base ai dati concreti del fatto.

Massime di principio

  • In tema di ricorso per cassazione sulla pena, la doglianza è inammissibile quando si limita a formule generiche e non confronta specificamente le ragioni poste dal giudice di merito a base della commisurazione del trattamento sanzionatorio.
  • La motivazione sulla determinazione della pena non è apparente se il giudice valorizza elementi concreti del fatto, come quantità della sostanza, dosi ricavabili, valore commerciale, modalità della condotta e capacità a delinquere dell'imputato.
  • La valutazione sulle attenuanti generiche deve essere compiuta sulla base delle circostanze concrete del caso; è legittimo il diniego della prevalenza quando gli elementi favorevoli siano ritenuti recessivi rispetto a circostanze negative specifiche e oggettivamente significative.
  • Non integra vizio di motivazione il richiamo alla gravità del reato quando esso sia ancorato non a una valutazione astratta, ma alla concreta offensività della condotta e agli indici fattuali del caso deciso.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

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