Cassazione Civile, Ordinanza n. 21696/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
In un procedimento ex L. n. 89/2001 la parte privata aveva ottenuto in sede monitoria la liquidazione di un indennizzo di euro 1.200 per la non ragionevole durata di un processo, e in opposizione erano state liquidate le spese della fase di opposizione in euro 280. La parte privata ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, lamentando che la liquidazione delle spese fosse inferiore ai minimi previsti dalla tabella n. 12 del d.m. 55/2014 per i giudizi davanti alla corte d'appello, deducendo violazione degli artt. 91 c.p.c. e 2233, comma 2, c.c., nonché dei dd.mm. 55/2014 e 37/2018. Il Ministero ha resistito con controricorso e ricorso incidentale articolato in due motivi: con il primo ha contestato che il dies a quo del termine di decadenza ex art. 4 L. 89/2001 fosse stato individuato dalla sentenza resa nel giudizio di ottemperanza invece che dall'ordinanza di assegnazione ex art. 530 c.p.c. non opposta, sostenendo la tardività della domanda di equo indennizzo; con il secondo ha dedotto omessa pronuncia sul difetto di legittimazione passiva del Ministero della giustizia rispetto alla durata non ragionevole del processo di ottemperanza, assumendo che il soggetto passivamente legittimato fosse il Ministero dell'economia. La Corte ha esaminato prioritariamente il secondo motivo del ricorso incidentale, ritenendolo fondato: per la non ragionevole durata dei processi dinanzi alla giustizia amministrativa la legittimazione passiva spetta al Ministero dell'economia, non al Ministero della giustizia; il vizio derivante dalla mancata partecipazione di tale amministrazione è sanabile mediante integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 4 L. 260/1958, con assegnazione di un termine e rimessione in termini. Accolto tale motivo, la Corte ha cassato il decreto impugnato e rinviato alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione, per l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell'economia e per la rideterminazione dell'indennizzo tra i due ministeri in proporzione ai ritardi rispettivamente ascrivibili al giudice ordinario e al giudice amministrativo; dichiarati assorbiti il primo motivo del ricorso incidentale e il ricorso principale. È stata inoltre demandata al giudice di rinvio la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo del ricorso incidentale del Ministero, ha dichiarato assorbiti il primo motivo del ricorso incidentale e il ricorso principale della parte privata, ha cassato il decreto della Corte d'appello di Perugia limitatamente alla censura accolta e ha rinviato alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione, per integrare il contraddittorio nei confronti del Ministero dell'economia, rideterminare la ripartizione dell'indennizzo tra le amministrazioni coinvolte e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente principale a sostegno della censura sulla liquidazione delle spese di lite
richiamato dal ricorrente principale in tema di determinazione del compenso e dei minimi tabellari
richiamato come parametro per la liquidazione delle spese nei giudizi innanzi alla Corte d'appello
richiamato dal ricorrente principale insieme al d.m. 55/2014 per la liquidazione delle spese
richiamato dal Ministero incidentale per il termine di decadenza della domanda di equa riparazione
art. 6, par. 1 CEDU
richiamato dal Ministero incidentale in relazione alla domanda di equa riparazione per irragionevole durata
richiamato per censurare l'omessa pronuncia sul difetto di legittimazione passiva
art. 4 L. 260/1958
ritenuto applicabile per sanare la mancata partecipazione al giudizio del Ministero dell'economia mediante integrazione del contraddittorio e rimessione in termini
art. 24, comma 2, Cost.
evocato per affermare che il patrocinio comune dell'Avvocatura dello Stato non impedisce il recupero dei poteri difensivi del ministero non evocato
richiamato dal Ministero incidentale quale provvedimento dal quale far decorrere il termine di decadenza
normativa di riferimento del giudizio di equa riparazione per irragionevole durata del processo
Massime di principio
- Nei giudizi di equa riparazione per irragionevole durata del processo dinanzi alla giustizia amministrativa, la legittimazione passiva non spetta al Ministero della giustizia ma al Ministero dell'economia e delle finanze, sicché la domanda proposta contro la sola amministrazione errata è viziata per difetto di contraddittorio necessario.
- La mancata partecipazione al giudizio del ministero effettivamente legittimato è sanabile mediante integrazione del contraddittorio ex art. 4 L. 260/1958, con assegnazione di un termine e conseguente rimessione in termini, non essendo ostativa la circostanza che lo stesso Avvocatura dello Stato assista già un diverso ministero.
- Quando la durata irragionevole investe fasi processuali attribuibili a diverse giurisdizioni o amministrazioni, l'indennizzo deve essere determinato distintamente per ciascuna di esse, in proporzione al ritardo imputabile rispettivamente al giudice ordinario e al giudice amministrativo.
- L'accoglimento di un motivo incidentale pregiudiziale che incida sulla legittimazione passiva e sul contraddittorio determina l'assorbimento delle ulteriori censure, compresa quella del ricorso principale sulle spese di lite.
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