Cassazione Civile, Ordinanza n. 19877/2021 del 13/07/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio ha contestato a una società l'indebita detrazione dell'IVA per l'anno 2007 e ha recuperato l'imposta ritenuta non versata. Il rilievo riguardava una fattura emessa da un fornitore telefonico per un importo indicato come acconto su corrispettivi per prestazioni di servizi. Secondo l'Agenzia, l'operazione non era imponibile e l'IVA esposta in fattura non era detraibile; inoltre, la contribuente non aveva diritto alla detrazione perché in realtà l'importo versato sarebbe stato un deposito cauzionale o comunque una posta priva di effettiva prestazione imponibile. La CTR aveva invece respinto l'appello dell'Ufficio, ritenendo che l'operazione fosse una prestazione di servizi e che mancasse un danno per l'Erario. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva: 1) nullità della sentenza e violazione degli artt. 2, comma 3, 3, comma 1, e 19 d.P.R. n. 633/1972 per avere ritenuto detraibile l'IVA in assenza di una prestazione di servizi effettiva; 2) violazione delle stesse norme e dell'art. 1363 c.c. per essersi la CTR limitata al dato letterale del contratto senza accertare la reale natura economica dell'operazione; 3) violazione degli artt. 19 e 54 d.P.R. n. 633/1972 e 2697 c.c. per avere escluso la pretesa erariale assumendo irrilevante l'assenza di danno all'Erario.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto fondati i motivi che censuravano la qualificazione dell'operazione e la ritenuta detraibilità dell'IVA. Ha osservato che la CTR si era fermata al tenore letterale del contratto, senza verificare l'effettiva natura economica del rapporto e l'interesse concretamente perseguito dalle parti; inoltre, ha affermato che il diniego della detrazione dell'IVA a valle è possibile anche se non vi sia stata rettifica dell'imposta indicata nella fattura emessa a monte, e che è irrilevante la prospettata assenza di danno per l'Erario, poiché ciò che rileva è l'inesistenza del diritto alla detrazione per mancanza di una operazione economica imponibile. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è richiamato quale parametro del motivo di nullità della sentenza per violazione di legge processuale
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è richiamato quale parametro del motivo di violazione e falsa applicazione di norme di diritto
art. 2, terzo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
è invocato dall'Ufficio per escludere l'imponibilità dell'operazione secondo la sua effettiva natura
art. 3, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
è invocato per sostenere che l'operazione non integrava una prestazione di servizi imponibile
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
la detrazione IVA presuppone una operazione imponibile; in mancanza, la detrazione va negata
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
è richiamato insieme all'art. 19 per il recupero dell'IVA indebitamente detratta
le clausole contrattuali vanno interpretate nel loro complesso, ma la Corte sottolinea soprattutto la necessità di accertare la reale natura economica dell'operazione
viene richiamato in relazione alla ripartizione dell'onere probatorio sulla sussistenza dei presupposti della detrazione e della pretesa erariale
Massime di principio
- In materia di IVA, la detrazione a valle non può essere riconosciuta se manca una reale operazione imponibile, anche quando il documento contabile abbia l'apparenza formale di un corrispettivo o di un acconto.
- Il giudice di merito, quando è contestata la qualificazione fiscale di un'operazione, deve accertarne la sostanza economica complessiva e l'effettivo interesse perseguito dalle parti, non potendosi arrestare al solo dato letterale della clausola contrattuale o della fattura.
- La neutralità dell'IVA non impedisce il diniego della detrazione al destinatario della fattura se l'operazione a monte non è imponibile; non è decisiva, per escludere il recupero dell'imposta indebitamente detratta, la mancanza di un danno concreto per l'Erario.
- Ai fini del controllo giurisdizionale sull'IVA, ciò che rileva è l'esistenza del diritto alla detrazione secondo i presupposti sostanziali di legge, non la mera circolazione formale dell'imposta o la qualificazione pattizia scelta dalle parti.
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