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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19877/2021 del 13/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio ha contestato a una società l'indebita detrazione dell'IVA per l'anno 2007 e ha recuperato l'imposta ritenuta non versata. Il rilievo riguardava una fattura emessa da un fornitore telefonico per un importo indicato come acconto su corrispettivi per prestazioni di servizi. Secondo l'Agenzia, l'operazione non era imponibile e l'IVA esposta in fattura non era detraibile; inoltre, la contribuente non aveva diritto alla detrazione perché in realtà l'importo versato sarebbe stato un deposito cauzionale o comunque una posta priva di effettiva prestazione imponibile. La CTR aveva invece respinto l'appello dell'Ufficio, ritenendo che l'operazione fosse una prestazione di servizi e che mancasse un danno per l'Erario. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva: 1) nullità della sentenza e violazione degli artt. 2, comma 3, 3, comma 1, e 19 d.P.R. n. 633/1972 per avere ritenuto detraibile l'IVA in assenza di una prestazione di servizi effettiva; 2) violazione delle stesse norme e dell'art. 1363 c.c. per essersi la CTR limitata al dato letterale del contratto senza accertare la reale natura economica dell'operazione; 3) violazione degli artt. 19 e 54 d.P.R. n. 633/1972 e 2697 c.c. per avere escluso la pretesa erariale assumendo irrilevante l'assenza di danno all'Erario.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto fondati i motivi che censuravano la qualificazione dell'operazione e la ritenuta detraibilità dell'IVA. Ha osservato che la CTR si era fermata al tenore letterale del contratto, senza verificare l'effettiva natura economica del rapporto e l'interesse concretamente perseguito dalle parti; inoltre, ha affermato che il diniego della detrazione dell'IVA a valle è possibile anche se non vi sia stata rettifica dell'imposta indicata nella fattura emessa a monte, e che è irrilevante la prospettata assenza di danno per l'Erario, poiché ciò che rileva è l'inesistenza del diritto alla detrazione per mancanza di una operazione economica imponibile. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In materia di IVA, la detrazione a valle non può essere riconosciuta se manca una reale operazione imponibile, anche quando il documento contabile abbia l'apparenza formale di un corrispettivo o di un acconto.
  • Il giudice di merito, quando è contestata la qualificazione fiscale di un'operazione, deve accertarne la sostanza economica complessiva e l'effettivo interesse perseguito dalle parti, non potendosi arrestare al solo dato letterale della clausola contrattuale o della fattura.
  • La neutralità dell'IVA non impedisce il diniego della detrazione al destinatario della fattura se l'operazione a monte non è imponibile; non è decisiva, per escludere il recupero dell'imposta indebitamente detratta, la mancanza di un danno concreto per l'Erario.
  • Ai fini del controllo giurisdizionale sull'IVA, ciò che rileva è l'esistenza del diritto alla detrazione secondo i presupposti sostanziali di legge, non la mera circolazione formale dell'imposta o la qualificazione pattizia scelta dalle parti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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