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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18908/2025 del 10/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dipendente della Provincia Regionale di Catania, inquadrato nella categoria B1 del CCNL Comparto Enti locali e addetto alle riserve naturali dell'oasi del Simeto e di Fiumefreddo, aveva sostenuto di aver ricevuto nel 2004 funzioni di polizia giudiziaria riconducibili alla categoria C del contratto collettivo e, per questo, aveva chiesto il riconoscimento del superiore inquadramento e delle relative differenze retributive. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione escludendo che le mansioni svolte integrassero mansioni superiori, ritenendo che fossero già coerenti con la categoria B. In cassazione il lavoratore ha dedotto, con un unico motivo, violazione degli artt. 112, 115, 342 e 434 c.p.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe deciso su censure non proposte dall'amministrazione appellante, la quale si era limitata ad affermare in modo generico l'erroneità delle sentenze di primo grado senza contestare specificamente i fatti posti a base della decisione del Tribunale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo, pur prospettando un error in procedendo, non rispettasse gli oneri di specifica indicazione e allegazione imposti dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c., poiché non riportava adeguatamente il contenuto dell'atto di appello e non ne indicava la localizzazione nel fascicolo processuale. La Corte ha ribadito che, anche nei casi di deduzione di errores in procedendo, il ricorrente deve consentire alla Corte di valutare ex actis la censura e non può limitarsi a un rinvio generico agli atti. Nulla è stato disposto sulle spese perché l'ente locale era rimasto intimato. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001

    richiamato dalla Corte d'appello come principio generale per negare il superiore inquadramento; nel testo della decisione di legittimità è menzionato solo come norma applicata dal giudice di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    evocato come norma processuale la cui violazione era denunciata per asserita decisione su questioni non devolute in appello.

  • art. 115 c.p.c.

    evocato nel motivo di ricorso in relazione alla dedotta decisione su censure non proposte e alla valutazione delle allegazioni di parte.

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato per sostenere la genericità/inidoneità dell'appello dell'amministrazione.

  • art. 434 c.p.c.

    richiamato, insieme all'art. 342 c.p.c., per contestare la specificità dei motivi di appello.

  • art. 360 c.p.c.

    indicato come base del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge ed errori processuali.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    la Corte afferma che l'onere di specifica indicazione degli atti e documenti si applica anche ai motivi che denunciano errores in procedendo e che il ricorso ne era carente.

  • art. 369 n. 4 c.p.c.

    richiamato quale norma che impone l'onere di deposito/indicazione degli atti su cui il ricorso si fonda.

  • art. 13 comma quater d.P.R. n. 115 del 2002

    usato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13 comma 1 bis d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'onere di specifica indicazione di cui all'art. 366 n. 6 c.p.c. opera anche quando si deduce un error in procedendo: il ricorrente deve indicare in modo chiaro i fatti processuali rilevanti, riportare le parti essenziali degli atti e precisarne la sede nel fascicolo.
  • Il ricorso per cassazione non può risolversi in un rinvio per relationem agli atti del merito: la Corte deve poter valutare la censura sulla base del ricorso e degli atti specificamente individuati, senza essere costretta a ricercarli autonomamente.
  • La denuncia di violazioni processuali relative al contenuto dell'appello presuppone che nel ricorso siano trascritti o quantomeno specificamente riassunti i passaggi essenziali dell'atto di gravame rilevanti ai fini della censura.
  • La genericità del ricorso e la mancata localizzazione degli atti nel fascicolo processuale determinano l'inammissibilità del motivo, anche quando la doglianza riguarda un asserito errore del giudice di merito nel valutare la devoluzione delle questioni in appello.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRMansioni pubblico impiegoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

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