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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11675/2023 del 20/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduce un unico motivo di ricorso per cassazione fondato sulla nullità della sentenza di appello a causa della riqualificazione del fatto (da rissa a lesioni personali) operata dalla Corte di appello solo all'esito del giudizio e senza alcuna interlocuzione con l'imputato o il suo difensore. Si sostiene la violazione del principio del contraddittorio e delle garanzie difensive (art. 111 e 24 Cost., art. 6 CEDU), perché la condanna sarebbe stata pronunciata per un "fatto nuovo" non preventivamente contestato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che la riqualificazione operata in sede di appello non abbia violato il principio di correlazione tra accusa e sentenza né il diritto al contraddittorio, poiché la nuova qualificazione era nota o prevedibile dall'imputato (tra l'altro l'atto di appello prospettava la responsabilità solo per le lesioni) e non ha introdotto elementi sostanzialmente diversi o una trasformazione radicale del fatto che abbia impoverito la possibilità di difesa. La Corte ha richiamato ampia giurisprudenza sulla materia e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

    norma procedurale che ha consentito al Sostituto Procuratore generale di presentare una requisitoria scritta; citata come riferimento procedurale nella fase di discussione

  • art. 606, comma 1, lett. b) e lett. c), cod. proc. pen.

    richiamato come parametro di inammissibilità/violazione: il ricorso invoca violazione di norme processuali poste a pena di nullità (lett. c) ma la difesa era anche formulata come violazione della legge penale (lett. b); la Corte ha valutato la fondatezza del motivo alla stregua della giurisprudenza

  • art. 111 Cost.

    richiamato in relazione al principio del giusto processo e al diritto di difesa; la Corte ha interpretato che il mutamento di qualificazione non contrasta con l'art.111 quando sia noto o prevedibile e non pregiudichi la difesa

  • art. 24 Cost.

    richiamato come garanzia del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che tale diritto non sia stato compromesso nel caso concreto

  • art. 6 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)

    richiamato per il principio del contraddittorio e del giusto processo; la Corte ha applicato la giurisprudenza della Corte EDU nel senso che la riqualificazione non determina automaticamente violazione dell'art.6 se prevedibile e non lesiva dei diritti della difesa

  • art. 521 cod. proc. pen.

    citato nella giurisprudenza richiamata: la modifica della qualificazione giuridica in appello non determina di per sé violazione di tale articolo se la nuova definizione era nota o prevedibile

  • art. 616 cod. proc. pen.

    norma utilizzata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a un'ammenda alla Cassa delle ammende per l'inammissibilità evidente del ricorso

  • art. 588, comma 2, cod. pen. (rissa)

    norma relativa al reato originariamente contestato (rissa aggravata); la Corte osserva che la contestazione originaria descriveva comunque le lesioni di cui si è discusso

  • art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998

    norma del decreto immigrazione per la quale era stata affermata la responsabilità insieme al reato di rissa/lesioni; citata per completezza del quadro fattuale e delle pene irrogate

Massime di principio

  • La Corte di appello può riqualificare il fatto anche senza una specifica richiesta del pubblico ministero se la nuova qualificazione è nota o prevedibile per l'imputato e non introduce elementi sostanzialmente nuovi che compromettano il diritto di difesa
  • Non ogni modifica della qualificazione giuridica integra un "fatto diverso": occorre una trasformazione radicale degli elementi essenziali della fattispecie perché si configuri una violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza
  • Per verificare la lesività della riqualificazione non basta un confronto letterale fra capo di imputazione e sentenza: va valutata la concreta possibilità per l'imputato di difendersi durante l'iter processuale
  • Se il tema della diversa qualificazione è prevedibile dall'istruttoria o dall'atto di parte (anche dall'atto di appello), la violazione del contraddittorio difficilmente regge in cassazione
  • In caso di dubbio sulla prevedibilità o sull'introduzione di nuovi elementi probatori decisivi, il difensore dovrebbe chiedere chiarimenti o sollevare direttamente la questione nel corso del processo di appello e poi impugnarla in cassazione se necessario

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