Cassazione Civile, Ordinanza n. 16592/2024 del 13/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La lite nasce dalla vendita di un immobile nel quale era presente un vano abusivo (indicato come ampliamento del soggiorno/chiusura del soggiorno), per il quale l'acquirente aveva sostenuto spese per ottenere la concessione in sanatoria. In primo grado la domanda risarcitoria dell'acquirente era stata accolta; in appello la decisione è stata riformata e la domanda rigettata, perché la Corte territoriale ha ritenuto operante l'esclusione della garanzia per i vizi ex art. 1491 c.c., reputando provata la conoscenza del vizio da parte dell'acquirente al momento del contratto. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 1489 e 1491 c.c., sostenendo che non vi fosse prova di una conoscenza piena e univoca dell'abusività del vano, essendo irrilevante la mera planimetria catastale e necessaria, invece, la visione del progetto depositato in Comune e un sopralluogo; 2) violazione dell'art. 246 c.p.c., lamentando che la Corte d'appello avesse valorizzato la testimonianza del marito della venditrice, che sarebbe stato interessato e dunque incapace a testimoniare; 3) violazione degli artt. 1481, 1487, comma 2, 1489 e 1491 c.c., sostenendo che la venditrice avesse comunque fornito garanzie espresse e ripetute circa la regolarità urbanistica dei lavori eseguiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché censurava, sotto la veste della violazione di legge, una ricostruzione del fatto e non individuava specifiche affermazioni in diritto della sentenza impugnata in contrasto con la disciplina applicabile; la doglianza, in sostanza, mirava a una rivalutazione del materiale istruttorio. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, in tema di incapacità del testimone ex art. 246 c.p.c., il ricorrente non aveva adempiuto all'onere di allegare la tempestiva eccezione in primo grado e la sua riproposizione nelle fasi successive, trattandosi di nullità relativa sanabile. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte d'appello aveva correttamente applicato l'art. 1491 c.c., distinguendo tra conoscenza effettiva del vizio e mera facile riconoscibilità, e poiché aveva accertato la conoscenza del vizio da parte dell'acquirente, le dichiarazioni della venditrice sulla regolarità urbanistica non potevano impedire l'esclusione della garanzia. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
primo inciso; secondo inciso
La garanzia per i vizi è esclusa se il compratore conosceva i vizi al momento del contratto; la previsione che la garanzia resti ferma nonostante dichiarazioni del venditore riguarda la sola ipotesi di facile riconoscibilità del vizio, non quella della conoscenza effettiva.
È richiamato dal ricorrente insieme all'art. 1491 c.c. per contestare la disciplina applicata alla vendita, ma la Corte non ne fa applicazione autonoma decisiva.
L'eccezione di incapacità del testimone è una nullità relativa che deve essere tempestivamente sollevata e riproposta; se non risulta dedotta nei modi e nei tempi prescritti, si considera sanata.
art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.
Il motivo di ricorso per violazione di legge è inammissibile se non individua specifiche affermazioni in diritto della sentenza impugnata e si risolve nella critica alla ricognizione dei fatti.
art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c.
La censura, anche se riqualificata, non può tradursi in una mera richiesta di rivalutazione del merito o delle risultanze istruttorie; occorre la denuncia di un fatto storico decisivo e discusso.
art. 366, comma primo, num. 4, c.p.c.
Il ricorrente deve specificare le affermazioni in diritto della sentenza impugnata che si assumono errate.
art. 366, comma primo, num. 6, c.p.c.
Il ricorrente deve indicare gli atti e i fatti processuali rilevanti, inclusa la tempestiva deduzione dell'eccezione di nullità della prova testimoniale.
art. 157, secondo comma, c.p.c.
La nullità relativa della testimonianza va eccepita subito dopo l'assunzione della prova, altrimenti si sana.
La questione deve essere riproposta in appello per non ritenersi rinunciata/sanata.
Indica il rito camerale seguito per la trattazione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
Norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
art. 1-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato in relazione alla misura dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, la conoscenza effettiva del vizio da parte del compratore al momento del contratto esclude la garanzia ex art. 1491 c.c.; la regola sulla persistenza della garanzia nonostante le dichiarazioni del venditore opera invece solo quando il vizio sia semplicemente facile da riconoscere, non quando sia già conosciuto.
- Nel ricorso per cassazione, la censura di violazione di legge è inammissibile se non individua le specifiche proposizioni in diritto contenute nella sentenza impugnata e se, in realtà, mira soltanto a contestare la ricostruzione dei fatti o la valutazione delle prove.
- La deduzione dell'incapacità del testimone ex art. 246 c.p.c. è soggetta alle regole delle nullità relative: deve essere eccepita tempestivamente e riproposta nei successivi gradi di giudizio; in mancanza, la nullità si sana.
- Le dichiarazioni contrattuali del venditore sulla regolarità o conformità dell'immobile non impediscono l'applicazione dell'art. 1491 c.c. quando il giudice di merito accerti che l'acquirente conosceva già il vizio al momento della stipula.
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