Cassazione Civile, Ordinanza n. 15603/2026 del 21/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (destinatario sanzione)
La controversia
La controversia origina da un'ordinanza-ingiunzione emessa nei confronti di un'impresa individuale per violazione dell'art. 193, comma 1, d.lgs. n. 152/2006, con irrogazione di una sanzione pecuniaria poi rideterminata dal Tribunale in misura inferiore. In appello, la città metropolitana ha ottenuto la riforma della decisione di primo grado: la Corte d'appello ha dichiarato improcedibile l'appello incidentale dell'opponente perché non notificato e ha rigettato integralmente l'opposizione, ritenendo applicabile il principio tempus regit actum e negando alla sanzione di cui all'art. 258, comma 4, d.lgs. n. 152/2006 natura sostanzialmente penale, con conseguente insussistenza dell'effetto retroattivo della lex mitior. Nel ricorso per cassazione l'impresa ha chiesto, in via pregiudiziale, di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 258 d.lgs. n. 152/2006 per irragionevolezza del trattamento sanzionatorio, e comunque ha dedotto la falsa applicazione degli artt. 1 l. n. 689/1981, 11 e 14 preleggi e del principio tempus regit actum, sostenendo che la sanzione avesse natura sostanzialmente penale e che dovesse applicarsi la disciplina sopravvenuta più favorevole. Con il secondo motivo ha inoltre censurato la regolazione delle spese, chiedendone la compensazione per la novità e frammentarietà della giurisprudenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Genova, in diversa composizione, affinché applichi la disciplina sopravvenuta introdotta dall'art. 8-quater, comma 1, d.l. n. 145/2023, conv. in l. n. 191/2023, che ha inserito nel Codice dell'ambiente l'art. 258, comma 9-bis, estendendo retroattivamente il comma 9 alle violazioni anteriori al d.lgs. n. 116/2020 non coperte da giudicato. Il giudice del rinvio dovrà anche provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 193, comma 1, d.lgs. n. 152/2006
disposizione violata a base dell'ordinanza-ingiunzione oggetto di opposizione.
art. 258, comma 4, d.lgs. n. 152/2006
norma sanzionatoria ritenuta dalla Corte d'appello non connotata da afflittività tale da essere considerata sostanzialmente penale.
art. 258, comma 9, d.lgs. n. 152/2006
«Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo»
disciplina più favorevole richiamata come applicabile retroattivamente alle violazioni anteriori nei casi previsti dalla sopravvenuta normativa.
art. 258, comma 9-bis, d.lgs. n. 152/2006
«Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano a tutte le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato»
norma sopravvenuta decisiva: impone l'applicazione retroattiva del comma 9 alle violazioni pregresse non coperte da giudicato.
ha introdotto nel Codice dell'ambiente l'art. 258, comma 9-bis, determinando il fondamento dello ius superveniens applicato dalla Corte.
invocato dal ricorrente come parametro di falsa applicazione in relazione alla disciplina delle sanzioni amministrative.
artt. 11 e 14 preleggi
richiamati dal ricorrente per sostenere l'erronea applicazione del principio tempus regit actum e la necessità di applicare la lex mitior.
norma invocata per ottenere la compensazione integrale delle spese di lite in ragione della novità e frammentarietà della questione.
artt. 3 e 97 Cost.
richiamati nella richiesta di questione di legittimità costituzionale per asserita irragionevolezza del trattamento sanzionatorio.
artt. 20 e 41, comma 1, Carta dei Diritti Fondamentali UE
richiamati dal ricorrente in via pregiudiziale a sostegno della censura di irragionevolezza della disciplina sanzionatoria.
Massime di principio
- Quando interviene uno ius superveniens che introduce una disciplina espressamente retroattiva più favorevole per sanzioni amministrative non coperte da giudicato, il giudice deve applicarla anche nel giudizio di legittimità e nel giudizio di rinvio.
- La verifica sulla natura 'sostanzialmente penale' della sanzione diviene recessiva se la sopravvenienza normativa prevede in modo espresso l'applicazione retroattiva della disciplina più favorevole ai fatti anteriori non definiti con giudicato.
- In presenza di una norma sopravvenuta che estende retroattivamente una disciplina più favorevole, il principio tempus regit actum non impedisce l'applicazione della nuova regolazione ai procedimenti ancora pendenti.
- Se il primo motivo di ricorso conduce all'accoglimento per effetto dello ius superveniens, restano assorbiti i motivi ulteriori, ivi compresi quelli relativi alle spese di lite.
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