Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 15603/2026 del 21/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (destinatario sanzione)

La controversia

La controversia origina da un'ordinanza-ingiunzione emessa nei confronti di un'impresa individuale per violazione dell'art. 193, comma 1, d.lgs. n. 152/2006, con irrogazione di una sanzione pecuniaria poi rideterminata dal Tribunale in misura inferiore. In appello, la città metropolitana ha ottenuto la riforma della decisione di primo grado: la Corte d'appello ha dichiarato improcedibile l'appello incidentale dell'opponente perché non notificato e ha rigettato integralmente l'opposizione, ritenendo applicabile il principio tempus regit actum e negando alla sanzione di cui all'art. 258, comma 4, d.lgs. n. 152/2006 natura sostanzialmente penale, con conseguente insussistenza dell'effetto retroattivo della lex mitior. Nel ricorso per cassazione l'impresa ha chiesto, in via pregiudiziale, di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 258 d.lgs. n. 152/2006 per irragionevolezza del trattamento sanzionatorio, e comunque ha dedotto la falsa applicazione degli artt. 1 l. n. 689/1981, 11 e 14 preleggi e del principio tempus regit actum, sostenendo che la sanzione avesse natura sostanzialmente penale e che dovesse applicarsi la disciplina sopravvenuta più favorevole. Con il secondo motivo ha inoltre censurato la regolazione delle spese, chiedendone la compensazione per la novità e frammentarietà della giurisprudenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Genova, in diversa composizione, affinché applichi la disciplina sopravvenuta introdotta dall'art. 8-quater, comma 1, d.l. n. 145/2023, conv. in l. n. 191/2023, che ha inserito nel Codice dell'ambiente l'art. 258, comma 9-bis, estendendo retroattivamente il comma 9 alle violazioni anteriori al d.lgs. n. 116/2020 non coperte da giudicato. Il giudice del rinvio dovrà anche provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 193, comma 1, d.lgs. n. 152/2006

    disposizione violata a base dell'ordinanza-ingiunzione oggetto di opposizione.

  • art. 258, comma 4, d.lgs. n. 152/2006

    norma sanzionatoria ritenuta dalla Corte d'appello non connotata da afflittività tale da essere considerata sostanzialmente penale.

  • art. 258, comma 9, d.lgs. n. 152/2006

    «Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo»

    disciplina più favorevole richiamata come applicabile retroattivamente alle violazioni anteriori nei casi previsti dalla sopravvenuta normativa.

  • art. 258, comma 9-bis, d.lgs. n. 152/2006

    «Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano a tutte le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato»

    norma sopravvenuta decisiva: impone l'applicazione retroattiva del comma 9 alle violazioni pregresse non coperte da giudicato.

  • art. 8-quater, comma 1, d.l. 18 ottobre 2023, n. 145, conv. con modif. dalla l. 15 dicembre 2023, n. 191

    ha introdotto nel Codice dell'ambiente l'art. 258, comma 9-bis, determinando il fondamento dello ius superveniens applicato dalla Corte.

  • art. 1 l. n. 689/1981

    invocato dal ricorrente come parametro di falsa applicazione in relazione alla disciplina delle sanzioni amministrative.

  • artt. 11 e 14 preleggi

    richiamati dal ricorrente per sostenere l'erronea applicazione del principio tempus regit actum e la necessità di applicare la lex mitior.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    norma invocata per ottenere la compensazione integrale delle spese di lite in ragione della novità e frammentarietà della questione.

  • artt. 3 e 97 Cost.

    richiamati nella richiesta di questione di legittimità costituzionale per asserita irragionevolezza del trattamento sanzionatorio.

  • artt. 20 e 41, comma 1, Carta dei Diritti Fondamentali UE

    richiamati dal ricorrente in via pregiudiziale a sostegno della censura di irragionevolezza della disciplina sanzionatoria.

Massime di principio

  • Quando interviene uno ius superveniens che introduce una disciplina espressamente retroattiva più favorevole per sanzioni amministrative non coperte da giudicato, il giudice deve applicarla anche nel giudizio di legittimità e nel giudizio di rinvio.
  • La verifica sulla natura 'sostanzialmente penale' della sanzione diviene recessiva se la sopravvenienza normativa prevede in modo espresso l'applicazione retroattiva della disciplina più favorevole ai fatti anteriori non definiti con giudicato.
  • In presenza di una norma sopravvenuta che estende retroattivamente una disciplina più favorevole, il principio tempus regit actum non impedisce l'applicazione della nuova regolazione ai procedimenti ancora pendenti.
  • Se il primo motivo di ricorso conduce all'accoglimento per effetto dello ius superveniens, restano assorbiti i motivi ulteriori, ivi compresi quelli relativi alle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.