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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45571/2022 del 01/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello che aveva ridotto la pena per il reato ascritto (falsa denuncia di sinistro). Il ricorrente deduceva: 1) omessa pronuncia di "non doversi procedere" per tardività della querela, sostenendo che il dies a quo dovesse decorrere dal momento in cui la compagnia aveva comunicato il disconoscimento del sinistro; 2) mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione (considerando anche la sospensione prevista per il periodo COVID); 3) vizio di motivazione per mancata concessione delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo relativo alla prescrizione e infondato il motivo relativo alla tardività della querela. Ha constatato che il fatto contestato è stato commesso il 10/05/2013 (la missiva era stata ricevuta dalla compagnia il 10/05/2013), che il termine massimo di prescrizione era di 7 anni e 6 mesi e che, aggiungendo la durata della sospensione per COVID, la prescrizione è maturata il 13/01/2021, quindi prima della deliberazione della sentenza di appello dell'11/02/2021. Perciò la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Le statuizioni civili pronunciate dai giudici di merito sono state confermate.

Norme richiamate

  • art. 642 cod. pen.

    Norma che inquadra il reato contestato (falsa denuncia/denuncia fraudolenta in relazione al sinistro). La Corte ha ritenuto provata la responsabilità penale in sede di merito ma ha poi estinto il reato per prescrizione.

  • artt. 120 e 124 cod. pen. e art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamati dal ricorrente per censurare la mancata pronuncia di non doversi procedere per tardività della querela. La Corte di Cassazione ha ritenuto questa censura fondata come valutazione di merito non manifestamente errata, confermando che il dies a quo può essere fissato nella data in cui la persona offesa ha effettiva conoscenza del fatto (qui collegata al deposito della consulenza peritale).

  • art. 157 e 161 cod. pen.

    Norme relative alla prescrizione del reato e ai termini di estinzione. Sono state applicate per determinare il termine prescrizionale complessivo (7 anni e 6 mesi) e la sua decorrenza fino al suo maturare al 13/01/2021.

  • art. 83, commi 2 e 4, d.l. n. 18/2020

    Norme che hanno disposto la sospensione dei termini processuali e influiscono sul calcolo della prescrizione nel periodo COVID; la Corte ha tenuto conto della sospensione prevista da tali disposizioni nel computo del termine prescrizionale, contribuendo a far maturare la prescrizione prima della decisione d'appello.

  • art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020

    Richiamato quale fondamento procedurale per il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; non influenza il merito ma la modalità di trattazione del ricorso.

Massime di principio

  • Il dies a quo per la presentazione della querela, nelle ipotesi in cui sia rilevante la conoscenza del fatto da parte della persona offesa, può essere fissato non al momento formale del fatto ma al momento in cui la persona offesa ha avuto effettiva conoscenza dell'evento (ad es. al deposito di una consulenza che rende chiaro il disconoscimento), e il giudice di merito può motivatamente individuare tale momento.
  • La prescrizione va calcolata tenendo conto di tutte le cause di sospensione o interruzione previste dalla legge, comprese le sospensioni straordinarie (es. disposizioni COVID). Un’omessa valutazione o una valutazione errata della prescrizione da parte del giudice di merito può essere motivo di annullamento da parte della Corte di Cassazione.
  • L'annullamento per prescrizione può essere pronunciato senza rinvio quando il maturare della prescrizione risulti chiaro e pacifico sulla base degli atti.
  • L'estinzione del reato per prescrizione non comporta automaticamente l'annullamento delle statuizioni civili: le pronunce di responsabilità civile possono essere confermate se adeguatamente motivate e non oggetto di censura specifica.
  • In difese simili, è essenziale contestare tempestivamente il calcolo dei termini prescrizionali e produrre documentazione probatoria riguardo al momento in cui la persona offesa ha avuto conoscenza del fatto (per determinare il dies a quo).

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