Cassazione Penale, Sentenza n. 6290/2022 del 22/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte di appello di Napoli del 12/01/2021 che, in sede di opposizione a provvedimento di esecuzione, aveva revocato una precedente ordinanza (12/12/2019) che riconosceva a Nocerino interessi e rivalutazione su euro 396.000,00 precedentemente sequestrati e poi restituiti dopo la revoca della confisca. Il ricorrente denunciava errata qualificazione del diritto (come credito di valuta), omessa applicazione delle norme sul regime dei beni confiscati e di destinazione/gestione (codice antimafia), nonché violazione dei principi di tutela della proprietà e dell'effettività della tutela giurisdizionale; chiedeva riconoscimento di rivalutazione, frutti e verifica del rendiconto di gestione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso; ha annullato l'ordinanza impugnata ritenendo illegittima la revoca, disposta senza iniziativa della parte pubblica, dell'ordinanza che aveva parzialmente riconosciuto a Nocerino la somma di euro 5.193,82. La Corte ha stabilito che il giudice dell'esecuzione non può, in sede di opposizione promossa esclusivamente dall'opponente privato, adottare una statuizione di contenuto peggiorativo rispetto alla decisione iniziale. Ha inoltre affermato che, in caso di revoca della confisca (anche atipica ex art. 12-sexies), il diritto alla restituzione deve comprendere i frutti e gli incrementi prodotti durante la gestione dell'amministratore giudiziario, accertabili tramite il rendiconto di gestione, e che la rivalutazione monetaria può essere riconosciuta se espressamente domandata e adeguatamente provata. Ha censurato l'applicazione di principi di contabilità pubblica quale motivo per negare gli interessi e ha rinviato la causa per nuovo esame conformemente ai principi esposti.
Norme richiamate
art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992
Norma sulla confisca atipica: la revoca della confisca determina il diritto alla restituzione e, secondo la Corte, implica l'applicabilità delle norme sulla gestione e destinazione dei beni sequestrati (tramite rinvio al codice antimafia).
art. 46 D.Lgs. n. 159 del 2011
Regola la restituzione anche per equivalente e riconosce il diritto all'equivalente del valore risultante dal rendiconto di gestione, rivalutato sulla base del tasso di inflazione annua; la Corte lo applica alla confisca atipica per determinare frutti e rivalutazione.
art. 40 D.Lgs. n. 159 del 2011
"se il Tribunale non provvede alla confisca dei beni di cui al comma 5-ter dispone la restituzione all'avente diritto dei proventi versati al Fondo unico giustizia in relazione alla vendita dei medesimi beni, oltre agli interessi maturati sui medesimi computati secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 30 luglio 2009, n. 127"
Prevede che, in caso di mancata confisca, l'avente diritto ottenga i proventi e gli interessi secondo criteri ministeriali; la Corte utilizza la disciplina delle misure di prevenzione come parametro interpretativo per la confisca atipica.
Stabilisce i criteri di calcolo degli interessi per le risorse restituibili; la Corte lo richiama per sostenere l'obbligo di riconoscere interessi o frutti sulle somme restituite quando ne risultino evidenze.
art. 35 D.Lgs. n. 159 del 2011
Attribuisce all'amministratore giudiziario i compiti di custodia, conservazione e amministrazione dei beni sequestrati; la Corte ne ricava il principio per cui gli incrementi di valore prodotti nella gestione spettano all'avente diritto alla restituzione.
art. 28 D.Lgs. n. 159 del 2011
Prevede che la corte d'appello che accoglie la revocazione della confisca provveda, ove del caso, ai sensi dell'art. 46; la Corte la interpreta come conferma del dovere di reintegrare il patrimonio dell'avente diritto anche considerando la gestione del bene.
"il giudice dell'esecuzione procede a norma dell'art. 667 comma 4"
Colloca la disciplina procedurale dell'esecuzione e richiama il procedimento semplificato iniziale e la successiva fase di opposizione; la Corte la usa per argomentare i limiti della revisione in opposizione.
art. 667, comma 4 cod. proc. pen.
"Il giudice dell'esecuzione provvede in ogni caso senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato. Contro l'ordinanza possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico ministero, l'interessato e il difensore; in tal caso si procede a norma dell'art. 666. L'opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza."
Delinea la doppia fase del procedimento esecutivo (provvedimento de plano poi opposizione a contraddittorio pieno); la Corte ritenendo che l'ordinanza iniziale abbia carattere interinale, stabilisce che l'opposizione promossa dal privato non può peggiorare la sua posizione.
art. 666, comma 6 cod. proc. pen.
"il giudice decide con ordinanza ... comunicata o notificata senza ritardo alle parti e ai difensori, che possono proporre ricorso per cassazione. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni sulle impugnazioni e quelle sul procedimento in camera di consiglio davanti alla corte di cassazione"
Richiamato per mostrare l'irrilevanza dell'opposizione come impugnazione autonoma di grado diverso e per giustificare la necessità di contraddittorio nella fase oppositiva; contribuisce alla conclusione che non è permessa una reformatio in peius nell'ambito dell'opposizione promossa dal medesimo privato.
Disposizione che vieta la reformatio in peius in altro contesto processuale; la Corte distingue la materia e ritiene comunque che, per tutela dell'opponente privato, non sia ammissibile un peggioramento della sua posizione quando l'opposizione è promossa solo da lui.
Richiamato dalla Corte d'appello per sostenere l'esigibilità delle somme solo con impegno di bilancio; la Cassazione censura l'uso di principi di contabilità pubblica per negare diritti ripristinatori derivanti da revoca di confisca.
art. 1 Protocollo addizionale CEDU; art. 6 CEDU; art. 42 Cost.
Principi costituzionali e convenzionali sulla tutela della proprietà e dell'effettività della tutela giurisdizionale: la Corte li evoca per giustificare una interpretazione che assicuri il ripristino integrale della situazione patrimoniale dell'avente diritto, compresi frutti e incrementi.
Massime di principio
- In sede di opposizione all'ordinanza del giudice dell'esecuzione promossa dal solo interessato non è ammesso un provvedimento di contenuto peggiorativo rispetto alla statuizione iniziale: il giudice non può revocare quanto precedentemente riconosciuto al solo fine di negare vantaggi all'opponente.
- La revoca di una confisca (anche atipica ex art.12-sexies) dà diritto non solo al reintegro del bene o del suo valore, ma anche ai frutti e agli incrementi prodotti durante la gestione dell'amministratore giudiziario, accertabili tramite il rendiconto di gestione; il giudice deve verificarlo anche d'ufficio se necessario.
- La rivalutazione monetaria delle somme restituibili può essere riconosciuta, ma normalmente richiede espressa domanda e adeguata prova del maggior importo rispetto ai meri frutti prodotti; non va confusa automaticamente con gli interessi civili corrispettivi.
- Non è corretto negare automaticamente interessi o rivalutazioni invocando esclusivamente regole di contabilità pubblica (es. impegno di bilancio): tale argomento non può prevalere sul principio ripristinatorio a favore dell'avente diritto quando la privazione è risultata illegittima.
- Le norme sul codice antimafia e sulla gestione dei beni sequestrati (rendiconto, amministratore giudiziario, criteri di calcolo degli interessi) costituiscono parametro interpretativo utile anche per la confisca atipica, al fine di assicurare una reintegrazione reale del patrimonio dell'avente diritto.
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