Cassazione Civile, Ordinanza n. 20200/2025 del 18/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (utente)
La controversia
La controversia nasce da un'ingiunzione fiscale emessa per il pagamento di una somma dovuta per somministrazione idrica relativa all'anno 2014. In primo grado l'opposizione dell'utente era stata accolta solo in parte: l'ingiunzione era stata annullata e il gestore era stato ritenuto privo del potere di emettere ingiunzioni fiscali, con rigetto dell'eccezione di prescrizione e con un ordine di ricalcolo della pretesa sulla base del consumo medio e delle tariffe vigenti. In appello, invece, la decisione era stata riformata e l'ingiunzione era stata ritenuta legittima, sulla base dell'accertamento del corretto funzionamento del contatore e dell'imputazione del consumo anomalo a una perdita nell'impianto privato dell'utente. Nel ricorso per cassazione l'utente deduceva: travisamento della prova, violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., nonché vizio motivazionale, sostenendo che il credito non fosse provato come certo, liquido ed esigibile; errata ripartizione dell'onere della prova sulla funzionalità del contatore e sull'anomalia dei consumi; omesso esame della condotta del gestore, che avrebbe dovuto segnalare tempestivamente consumi abnormi; violazione degli artt. 1227 e 115 c.p.c. per non aver considerato il concorso colposo del creditore e per aver applicato impropriamente il principio di non contestazione; infine, violazione degli artt. 10, 91 e 96 c.p.c. per l'erronea liquidazione delle spese e per la condanna per responsabilità aggravata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo di ricorso e ha accolto il terzo motivo solo nei limiti relativi alla condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. Ha ritenuto corretta la decisione di merito quanto alla legittimazione del gestore a emettere l'ingiunzione, alla prova del corretto funzionamento del contatore e all'imputazione della perdita all'impianto privato dell'utente, escludendo quindi la fondatezza delle doglianze sull'onere della prova, sul travisamento e sulla non contestazione. Ha invece cassato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione di condanna dell'utente al pagamento di euro 528,00 per responsabilità processuale aggravata, ritenendo che il giudice di appello non avesse compiuto l'autonomo accertamento richiesto dall'art. 96, comma 3, c.p.c. e che la condanna non potesse derivare automaticamente dall'esito sfavorevole dell'impugnazione. La causa è stata decisa nel merito con eliminazione della sola condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., restando fermo il resto della sentenza impugnata. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate.
Norme richiamate
Il principio di non contestazione riguarda i fatti storici posti a base delle domande ed eccezioni e non può essere esteso alle conclusioni ricostruttive desunte dalla valutazione dei documenti; nel caso concreto, la censura è stata ritenuta eccentrica rispetto alla ratio decidendi.
Il ricorrente lo invocava per sostenere che spettasse al gestore provare la funzionalità del contatore e la correttezza dei consumi; la Corte richiama la regola per cui, in caso di contestazione, grava sul somministrante la prova dei consumi effettivi e del regolare funzionamento del misuratore, mentre l'utente deve provare fatti esterni al proprio controllo che abbiano causato l'anomalia.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro di deduzione delle violazioni di legge denunciate nel ricorso, ma le censure sono state ritenute inammissibili o infondate per difetto di pertinenza o per genericità.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È stato invocato per omesso esame di fatti e documenti decisivi; la Corte ha rilevato che le doglianze non indicavano adeguatamente il fatto storico omesso, il suo rilievo decisivo e il momento della sua discussione nel merito.
r.d. n. 639 del 1910, art. 3
L'opposizione all'ingiunzione fiscale ha ad oggetto il merito della pretesa sostanziale fatta valere con il titolo esecutivo, non solo la legittimità formale dell'atto.
d.lgs. n. 150 del 2011, art. 32
Richiamato in combinazione con l'art. 3 del r.d. n. 639/1910 quale disciplina dell'opposizione all'ingiunzione fiscale.
art. 1227, secondo comma, c.c.
La censura relativa al concorso colposo del creditore è stata dichiarata inammissibile perché la questione non era stata trattata nel giudizio di merito ed era quindi nuova in cassazione.
Richiamato dal ricorrente per contestare il valore della causa ai fini delle spese; la censura è stata respinta perché la condanna alle spese riguardava entrambi i gradi di giudizio ed era coerente con l'esito finale della lite.
La Corte ha ritenuto infondata la doglianza sulla liquidazione delle spese, osservando che il giudice di appello aveva condannato la parte soccombente al rimborso delle spese di entrambi i gradi.
La condanna per responsabilità processuale aggravata richiede un autonomo accertamento dell'uso abusivo delle prerogative processuali, non potendo derivare automaticamente dal solo rigetto dell'impugnazione; in assenza di tale accertamento, la statuizione è stata cassata.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
La Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito eliminando la sola condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
La censura sul principio di non contestazione è stata dichiarata inammissibile perché non confrontata con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
Indica la trattazione del ricorso in camera di consiglio nel procedimento accelerato.
Richiamato nel motivo sulle spese in relazione al criterio di determinazione del valore della causa.
Richiamato nel motivo sulle spese, insieme agli artt. 10, 91 e 96 c.p.c.
Massime di principio
- In tema di opposizione a ingiunzione fiscale relativa a corrispettivi di somministrazione, il giudice deve accertare il rapporto sostanziale dedotto in giudizio e verificare se il credito azionato sia certo, liquido ed esigibile secondo i parametri normativi e tariffari applicabili.
- Quando è contestata la bolletta di un servizio misurato da contatore, la presunzione di veridicità della lettura può essere superata solo con specifiche allegazioni e prove idonee; grava sul somministrante la prova dei consumi effettivi e del regolare funzionamento del misuratore, mentre l'utente deve provare fatti esterni al proprio controllo che abbiano causato l'anomalia.
- Se il giudice di merito accerta che il contatore ha funzionato correttamente e che il consumo anomalo dipende da una perdita nell'impianto privato dell'utente, non è configurabile una riduzione della fatturazione a favore dell'utente né una responsabilità del gestore per quei maggiori consumi.
- Il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. opera sui fatti storici allegati e non si estende alle valutazioni inferenziali o alle conclusioni desunte dall'interpretazione di documenti.
- Una censura per omesso esame di fatti decisivi o per travisamento della prova deve indicare con precisione il fatto storico omesso, il suo carattere decisivo, il dato extratestuale che lo dimostra e il momento in cui è stato discusso nel merito; altrimenti è inammissibile.
- La questione nuova non può essere proposta per la prima volta in cassazione, salvo i casi di rilevabilità d'ufficio; chi la deduce deve anche indicare l'atto del giudizio di merito in cui la questione era stata introdotta.
- La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede un autonomo accertamento dell'abusività del comportamento processuale, desumibile oggettivamente dagli atti e non automaticamente dal solo rigetto dell'impugnazione o dalla soccombenza.
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