Cassazione Penale, Sentenza n. 1759/2025 del 15/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore impugnava l'ordinanza del GIP del 6/6/2024 che aveva rigettato la richiesta di emissione del decreto penale di condanna nei confronti di Delle Grazie Nicola (indagato per reati previsti dagli artt. 17, 18, 29, 36 e 37 d.lgs. 81/2008). Il PM osservava che una precedente richiesta di decreto (del 14/8/2023) era stata rigettata il 6/11/2023 per un presunto errore nel calcolo della pena; successivamente il PM aveva ripresentato una nuova richiesta il 12/2/2024 che veniva nuovamente rigettata dal GIP. Il ricorrente denunciava che il provvedimento del GIP aveva illegittimamente limitato l'autonomia della pubblica accusa impedendo la reiterazione della richiesta di decreto penale e si fondava su un presupposto estraneo alla normativa (cioè che il potere del PM si fosse esaurito), configurando così un atto abnorme e di mera opportunità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Richiamata la giurisprudenza di legittimità e costituzionale, ha affermato che il rigetto del decreto penale, con restituzione degli atti al PM ai sensi dell'art. 459 comma 3 cod. proc. pen., comporta la piena riespansione dei poteri del pubblico ministero e non può essere interpretato come esaurimento della sua facoltà di chiedere nuovamente il rito monitorio. Il GIP non può, con valutazioni di mera opportunità o presunti limiti non previsti dalla legge, precludere la possibilità per il PM di formulare nuovamente la richiesta. L'atto del GIP è stato qualificato come abnorme e annullato senza rinvio; gli atti sono stati trasmessi al GIP del Tribunale di Bari per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 459 comma 3 cod. proc. pen.
art. 459, comma 3, cod. proc. pen.
La restituzione degli atti a seguito del rigetto della richiesta di decreto penale fa regredire il procedimento alla fase delle indagini e determina la piena riespansione dei poteri del pubblico ministero, che può esercitare nuovamente l'azione penale nelle forme ritenute opportune.
Norma richiamata dalla giurisprudenza per la possibilità che il GIP valuti l'archiviazione per particolare tenuità del fatto; tuttavia non legittima valutazioni che incidano sulle attribuzioni del PM.
artt. 17, 18, 29, 36, 37 d.lgs. 81/2008
artt. 17, 18, 29, 36 e 37 d.lgs. 81/2008
Norme sostanziali relative a responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, costituenti il fatto-reato contestato all'indagato.
artt. 405 e ss. cod. proc. pen.
artt. 405 e ss. cod. proc. pen.
Attribuiscono al pubblico ministero i poteri d'indagine e di esercizio dell'azione penale che si riespandono dopo la restituzione degli atti ai sensi dell'art. 459 comma 3.
Sezioni Unite, sent. n. 20569/2018 (Ksouri)
Sezioni Unite, sent. n. 20569 del 18/01/2018
Ha escluso che il provvedimento del GIP sia abnorme quando legittimamente valuti l'archiviazione per tenuità; ma ha precisato che il GIP non può rigettare la richiesta di decreto penale basandosi su criteri di opportunità che incidano sulle attribuzioni del PM, perché ciò configurerebbe abnormità funzionale.
Corte Costituzionale, sent. n. 74/2024
Corte Costituzionale, sent. n. 74 del 26/4/2024
Conferma il principio secondo cui la restituzione degli atti non limita le attribuzioni del PM e non legittima provvedimenti che incidano indebitamente sulla funzione della pubblica accusa.
Cass. Sez. 2, sent. n. 7582/2020 (Junna)
Sez. 2, n. 7582 del 21/02/2020
Richiamata nel testo: distingue i casi in cui il GIP esercita legittimi poteri di controllo sulla richiesta di decreto penale (es. errore nel calcolo della pena) e quelli in cui il rigetto determina una stasi o limita il potere del PM; nel caso in esame il rigetto non era giustificato da tali poteri di controllo.
Massime di principio
- Il rigetto della richiesta di decreto penale con restituzione degli atti al PM, ai sensi dell'art. 459/3, determina la piena riespansione dei poteri del pubblico ministero: il PM può così esercitare nuovamente l'azione penale e, se ritiene, formulare una nuova richiesta di decreto penale.
- Il GIP può valutare la legittimità e la correttezza formale della richiesta di decreto penale (es. errori di calcolo della pena), ma non può rigettare la richiesta basandosi su valutazioni di mera opportunità che incidano sulle funzioni e sulle scelte del pubblico ministero; provvedimenti con tali effetti possono costituire abnormità funzionale.
- Quando il GIP ritenga che debba essere valutata l'archiviazione o la particolare tenuità del fatto, ciò deve avvenire entro i limiti e secondo le previsioni normative; non è consentito al giudice di sottrarre al PM la possibilità di determinare le modalità di esercizio dell'azione penale.
- In caso di rigetto motivato da errori materiali o da valutazioni giuridiche rientranti nei poteri di controllo del GIP, il provvedimento è legittimo; se invece il rigetto produce effetti che sconfinano nelle attribuzioni del PM, può essere impugnato per abnormità e annullato.
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