Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1759/2025 del 15/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore impugnava l'ordinanza del GIP del 6/6/2024 che aveva rigettato la richiesta di emissione del decreto penale di condanna nei confronti di Delle Grazie Nicola (indagato per reati previsti dagli artt. 17, 18, 29, 36 e 37 d.lgs. 81/2008). Il PM osservava che una precedente richiesta di decreto (del 14/8/2023) era stata rigettata il 6/11/2023 per un presunto errore nel calcolo della pena; successivamente il PM aveva ripresentato una nuova richiesta il 12/2/2024 che veniva nuovamente rigettata dal GIP. Il ricorrente denunciava che il provvedimento del GIP aveva illegittimamente limitato l'autonomia della pubblica accusa impedendo la reiterazione della richiesta di decreto penale e si fondava su un presupposto estraneo alla normativa (cioè che il potere del PM si fosse esaurito), configurando così un atto abnorme e di mera opportunità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Richiamata la giurisprudenza di legittimità e costituzionale, ha affermato che il rigetto del decreto penale, con restituzione degli atti al PM ai sensi dell'art. 459 comma 3 cod. proc. pen., comporta la piena riespansione dei poteri del pubblico ministero e non può essere interpretato come esaurimento della sua facoltà di chiedere nuovamente il rito monitorio. Il GIP non può, con valutazioni di mera opportunità o presunti limiti non previsti dalla legge, precludere la possibilità per il PM di formulare nuovamente la richiesta. L'atto del GIP è stato qualificato come abnorme e annullato senza rinvio; gli atti sono stati trasmessi al GIP del Tribunale di Bari per il prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 459 comma 3 cod. proc. pen.

    art. 459, comma 3, cod. proc. pen.

    La restituzione degli atti a seguito del rigetto della richiesta di decreto penale fa regredire il procedimento alla fase delle indagini e determina la piena riespansione dei poteri del pubblico ministero, che può esercitare nuovamente l'azione penale nelle forme ritenute opportune.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma richiamata dalla giurisprudenza per la possibilità che il GIP valuti l'archiviazione per particolare tenuità del fatto; tuttavia non legittima valutazioni che incidano sulle attribuzioni del PM.

  • artt. 17, 18, 29, 36, 37 d.lgs. 81/2008

    artt. 17, 18, 29, 36 e 37 d.lgs. 81/2008

    Norme sostanziali relative a responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, costituenti il fatto-reato contestato all'indagato.

  • artt. 405 e ss. cod. proc. pen.

    artt. 405 e ss. cod. proc. pen.

    Attribuiscono al pubblico ministero i poteri d'indagine e di esercizio dell'azione penale che si riespandono dopo la restituzione degli atti ai sensi dell'art. 459 comma 3.

  • Sezioni Unite, sent. n. 20569/2018 (Ksouri)

    Sezioni Unite, sent. n. 20569 del 18/01/2018

    Ha escluso che il provvedimento del GIP sia abnorme quando legittimamente valuti l'archiviazione per tenuità; ma ha precisato che il GIP non può rigettare la richiesta di decreto penale basandosi su criteri di opportunità che incidano sulle attribuzioni del PM, perché ciò configurerebbe abnormità funzionale.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 74/2024

    Corte Costituzionale, sent. n. 74 del 26/4/2024

    Conferma il principio secondo cui la restituzione degli atti non limita le attribuzioni del PM e non legittima provvedimenti che incidano indebitamente sulla funzione della pubblica accusa.

  • Cass. Sez. 2, sent. n. 7582/2020 (Junna)

    Sez. 2, n. 7582 del 21/02/2020

    Richiamata nel testo: distingue i casi in cui il GIP esercita legittimi poteri di controllo sulla richiesta di decreto penale (es. errore nel calcolo della pena) e quelli in cui il rigetto determina una stasi o limita il potere del PM; nel caso in esame il rigetto non era giustificato da tali poteri di controllo.

Massime di principio

  • Il rigetto della richiesta di decreto penale con restituzione degli atti al PM, ai sensi dell'art. 459/3, determina la piena riespansione dei poteri del pubblico ministero: il PM può così esercitare nuovamente l'azione penale e, se ritiene, formulare una nuova richiesta di decreto penale.
  • Il GIP può valutare la legittimità e la correttezza formale della richiesta di decreto penale (es. errori di calcolo della pena), ma non può rigettare la richiesta basandosi su valutazioni di mera opportunità che incidano sulle funzioni e sulle scelte del pubblico ministero; provvedimenti con tali effetti possono costituire abnormità funzionale.
  • Quando il GIP ritenga che debba essere valutata l'archiviazione o la particolare tenuità del fatto, ciò deve avvenire entro i limiti e secondo le previsioni normative; non è consentito al giudice di sottrarre al PM la possibilità di determinare le modalità di esercizio dell'azione penale.
  • In caso di rigetto motivato da errori materiali o da valutazioni giuridiche rientranti nei poteri di controllo del GIP, il provvedimento è legittimo; se invece il rigetto produce effetti che sconfinano nelle attribuzioni del PM, può essere impugnato per abnormità e annullato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.