Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 32930/2022 del 09/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. proposta da un soggetto che si assume creditore nei confronti del proprio debitore, per ottenere la dichiarazione di inefficacia di una donazione immobiliare compiuta dal debitore in favore delle figlie. In primo grado la domanda era stata rigettata; in appello, invece, era stata accolta sul rilievo che il credito del revocante fosse anteriore alla donazione e che sussistessero eventus damni e scientia fraudis. La precedente sentenza di cassazione con rinvio aveva però limitato il thema decidendum alla verifica dell'esistenza di un credito di natura pecuniaria, della sua anteriorità rispetto all'atto dispositivo e degli stati soggettivi rilevanti. Nel giudizio di rinvio la corte territoriale ha identificato come crediti pecuniari solo spese di lite e provvisionale liquidate in sentenze successive alla donazione, escludendo altri crediti di denaro e rilevando l'assenza di prova della dolosa preordinazione. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha denunciato violazione dell'art. 2901 c.c. e degli artt. 612 e 614 c.p.c., sostenendo che la corte del rinvio avrebbe omesso di considerare anche il credito risarcitorio in forma specifica relativo alla demolizione e riduzione in pristino per violazione delle distanze legali, credito che egli assumeva derivante dalla causa iniziata prima della donazione; con il secondo motivo ha insistito che tale pretesa risarcitoria, se non attuabile in forma specifica, avrebbe dovuto essere valutata come credito pecuniario anteriore, richiamando anche gli artt. 872, 873 e 2043 c.c. e la nozione lata di credito rilevante ai fini revocatori. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché, sotto veste di violazione di legge, miravano a ottenere una rivalutazione del fatto e delle risultanze istruttorie; ha inoltre rilevato che i crediti pecuniari individuati erano comunque successivi alla donazione e che mancava la prova della dolosa preordinazione dell'atto rispetto a crediti non ancora concretamente prevedibili al momento del trasferimento gratuito. Il ricorso è stato dunque dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e contributo unificato aggiuntivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato la valutazione della corte di rinvio secondo cui i crediti pecuniari del ricorrente erano sorti dopo la donazione impugnata e, comunque, non era stata provata la dolosa preordinazione dell'atto al pregiudizio creditoro. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore delle parti controricorrenti e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L'azione revocatoria presuppone un credito pecuniario rilevante e, per gli atti anteriori al credito, richiede la dolosa preordinazione dell'atto a pregiudicare le ragioni del creditore; non è utilizzabile per tutelare in via diretta un'esecuzione in forma specifica relativa a obbligazioni diverse da quelle pecuniarie.

  • art. 612 c.p.c.

    È richiamato dal ricorrente in relazione alla possibilità di ottenere la liquidazione delle somme necessarie per l'esecuzione di obblighi di fare.

  • art. 614 c.p.c.

    È richiamato dal ricorrente come possibile titolo per ottenere la liquidazione delle spese necessarie nell'esecuzione forzata di obblighi di fare.

  • art. 872 c.c.

    È richiamato dal ricorrente quale norma violata per la costruzione in violazione delle distanze legali.

  • art. 873 c.c.

    È richiamato dal ricorrente quale norma sulle distanze nelle costruzioni, posta a fondamento della pretesa di riduzione in pristino.

  • art. 2043 c.c.

    È richiamato dal ricorrente per sostenere la natura risarcitoria, e quindi pecuniaria, della pretesa nascente dalla violazione delle distanze.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È il vizio denunciato nei motivi di ricorso, ma la Corte osserva che le censure sono in realtà dirette a una rivalutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È la norma che ha regolato la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ne dà atto per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato quale parametro per l'ulteriore contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • In sede di azione revocatoria ordinaria, il credito rilevante deve essere ricostruito in termini pecuniari quando si discuta dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo, salvo che il caso concreto consenta di individuare un credito di denaro già sorto o comunque attuale al momento dell'atto.
  • Se l'atto dispositivo è anteriore al credito, la revocatoria richiede la prova della dolosa preordinazione del debitore a pregiudicare i futuri creditori; non basta la mera circostanza che il disponente si sia privato di beni utili o che l'atto sia gratuito.
  • Non è consentito, nel ricorso per cassazione, prospettare come violazione di legge una censura che in realtà miri a rivalutare i fatti, le prove o la concreta consistenza del credito accertata dal giudice di merito.
  • La nozione ampia di 'credito' ai fini dell'art. 2901 c.c. non elimina comunque la necessità che il giudizio sulla priorità temporale e sulla preordinazione sia ancorato alla specifica fattispecie concreta e al momento dell'atto di disposizione.
  • La deduzione di un preteso credito risarcitorio non ancora tradotto in una obbligazione pecuniaria certa e allegata in modo specifico non è sufficiente, da sola, a fondare l'azione revocatoria contro un atto anteriore.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.