Cassazione Civile, Ordinanza n. 28231/2024 del 04/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
Una società che aveva eseguito, su incarico della committente in amministrazione straordinaria, attività di costruzione e fornitura di impianti sulla base dei disegni forniti da quest’ultima domandava l’ammissione al passivo per euro 792.608,82 oltre interessi, in prededuzione. Il giudice delegato ammetteva il credito in chirografo e negava gli interessi, ritenendo insussistenti i presupposti della prededuzione previsti dall’art. 3, comma 1-ter, d.l. n. 347/2003. In sede di opposizione il Tribunale rigettava la domanda, osservando che la qualità di piccola e media impresa del creditore era elemento costitutivo della prededuzione e che la società opponente, essendo controllata da altra società, avrebbe dovuto dimostrare tale requisito anche con riguardo alla controllante, onere non assolto. Con il ricorso per cassazione la società creditrice deduceva: 1) nullità del decreto per violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la questione del requisito soggettivo era stata sollevata tardivamente dai commissari e che ciò aveva alterato il riparto dell’onere della prova; 2) violazione dell’art. 99 l. fall., lamentando la tardività e quindi l’inammissibilità dell’eccezione avversaria, nonché il mancato rilascio di un termine a difesa; 3) omesso esame di un fatto decisivo, assumendo di avere già prodotto un’autocertificazione idonea a provare la qualità di PMI ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la qualità di PMI del creditore costituisse elemento costitutivo della prededuzione e, quindi, dovesse essere provata dal creditore che invoca tale trattamento; la contestazione della controparte sul punto era mera difesa, rilevabile anche d’ufficio se basata su fatti emergenti dagli atti. Pertanto non vi era alcuna tardività utile a fondare una nullità né alcuna necessità di assegnare un termine a difesa. Quanto al terzo motivo, la Corte ha affermato che l’autocertificazione ha rilievo solo in sede amministrativa e non può valere, nel giudizio, come prova a favore della parte che la produce, né determinare inversione dell’onere probatorio. Ha inoltre precisato che l’eventuale carenza o insufficienza della motivazione del giudice di merito sul valore probatorio del documento non incide, di per sé, sulla correttezza della decisione in cassazione. Il ricorso è stato respinto con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura di ultrapetizione/non corrispondenza tra chiesto e pronunciato è stata esclusa, perché la questione del requisito soggettivo della prededuzione era già nel thema decidendum come elemento costitutivo del diritto azionato.
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo non è stato ravvisato un vizio per la dedotta tardività della contestazione, trattandosi di mera difesa su un elemento costitutivo della pretesa.
L’onere di dimostrare la qualità di PMI, quale presupposto della prededuzione, grava sul creditore che la invoca.
Il giudicato copre ciò che è stato oggetto della decisione, ma nel caso concreto la qualità di PMI non era stata oggetto di accertamento necessario nel provvedimento del giudice delegato.
L’istanza di esibizione è stata ritenuta generica e non necessaria ai fini della decisione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La qualità soggettiva richiesta per ottenere un trattamento di favore nel passivo concorsuale, quando prevista come elemento costitutivo del beneficio, deve essere provata dal creditore che la invoca ai sensi dell’art. 2697 c.c.
- La contestazione dell’esistenza di un elemento costitutivo della pretesa integra una mera difesa e può essere rilevata anche d’ufficio se fondata su fatti emergenti dagli atti, senza che ciò comporti di per sé violazione dell’art. 112 c.p.c. o tardività preclusiva.
- Un documento formato unilateralmente dalla parte, quale un’autocertificazione, non ha efficacia di prova legale a suo favore nel processo civile e non determina inversione dell’onere della prova solo perché prodotto in giudizio.
- La mancata esplicitazione, da parte del giudice di merito, delle ragioni per cui un documento non viene ritenuto probatorio non basta a fondare cassazione se la soluzione giuridica adottata è corretta sul piano della ripartizione dell’onere probatorio.
- Quando un’istanza istruttoria non è necessaria alla decisione o è formulata in modo generico, il giudice può legittimamente disattenderla senza incorrere in vizio processuale.
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