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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26606/2022 del 09/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di liquidazione recuperando imposta di registro, ipotecaria e catastale su un atto del 22 giugno 2011 con cui un disponente aveva conferito beni immobili in un trust, richiedendo la tassazione proporzionale. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente e la Commissione tributaria regionale aveva confermato l'annullamento, ritenendo che il trust avesse natura non traslativa e che il prelievo proporzionale non fosse dovuto al momento del conferimento, poiché il presupposto impositivo si sarebbe realizzato solo con il successivo trasferimento dei beni dal trustee ai beneficiari. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 2, commi 47-49, del D.L. 262/2006 conv. in L. 286/2006, sostenendo che la costituzione del vincolo di destinazione integrasse di per sé il presupposto dell'imposta, perché l'atto di conferimento al trustee realizzerebbe comunque un effetto giuridico idoneo a essere tassato, in quanto il legislatore avrebbe attratto nell'imposizione tutti gli atti capaci di produrre il vincolo, compreso il trust.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto superato l'orientamento giurisprudenziale precedente, fondato su una lettura letterale dell'art. 2, comma 47, del D.L. 262/2006, e ha aderito all'orientamento consolidato successivo secondo cui la mera costituzione del trust o il mero conferimento dei beni al trustee non costituiscono autonomo presupposto dell'imposta proporzionale di successione e donazione, né delle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale. Per l'imposizione è necessario un effettivo trasferimento di ricchezza, con attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale; nel trust tale trasferimento imponibile si verifica solo, eventuale, con l'attribuzione finale al beneficiario. Il ricorso è stato quindi respinto, senza statuizione sulle spese per mancata costituzione della controparte.

Norme richiamate

  • art. 2, commi 47-49, D.L. 262/2006 conv. in L. 286/2006

    non istituisce una nuova imposta autonoma sulla mera costituzione del vincolo di destinazione; l'imposizione richiede un effettivo trasferimento di ricchezza

  • art. 53 Cost.

    il prelievo tributario deve essere ancorato a un effettivo indice di ricchezza e a un trasferimento patrimoniale stabile

  • art. 2740 c.c.

    il vincolo di destinazione opera come limitazione della regola generale della responsabilità patrimoniale, ma tale segregazione non equivale di per sé a incremento patrimoniale tassabile

  • art. 11 Tariffa, parte prima, d.P.R. 131/1986

    l'atto di dotazione del trust è assoggettato a registro in misura fissa quando non importa trasferimento di proprietà

  • art. 4 Tariffa, parte seconda, d.P.R. 131/1986

    richiamato insieme all'art. 11 Tariffa per confermare la tassazione fissa dell'atto privo di trasferimento

  • art. 10, comma 2, d.lgs. 347/1990

    le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa per gli atti che non importano trasferimento di proprietà

  • L. 16 ottobre 1989, n. 364

    richiamata quale legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Aja sul trust

Massime di principio

  • Nel trust, ai fini delle imposte indirette, la mera costituzione del vincolo di destinazione o il solo atto di dotazione patrimoniale non sono di regola sufficienti a integrare il presupposto impositivo proporzionale.
  • L'imposizione proporzionale su successioni, donazioni, registro, ipotecaria e catastale richiede un effettivo trasferimento di ricchezza, cioè un'attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale.
  • L'atto istitutivo e l'atto di dotazione del trust hanno natura funzionale e segregativa: sono fiscalmente neutri quanto all'imposta sulle donazioni, salvo il successivo trasferimento finale al beneficiario, se e quando si realizzi.
  • La semplice segregazione dei beni e la limitazione del potere dispositivo del conferente non equivalgono, da sole, a un arricchimento tassabile del trustee o del beneficiario.
  • Per gli atti di trust privi di trasferimento traslativo immediato, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.
  • La verifica del presupposto tributario deve essere coordinata con il principio di capacità contributiva, che esige un indice oggettivo e ragionevole di ricchezza.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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