Cassazione Civile, Ordinanza n. 09419/2026 del 14/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce da un sinistro stradale con terza trasportata, risarcita dall’assicuratore del veicolo sul quale viaggiava la vittima. L’assicuratore che aveva pagato, tramite mandataria con rappresentanza incaricata della gestione stragiudiziale del sinistro, agì per recuperare quanto versato nei confronti del presunto responsabile civile e del suo assicuratore. In primo grado la domanda ex art. 141, quarto comma, cod. ass. fu rigettata perché la compagnia attrice non aveva aderito alla convenzione CARD; fu inoltre rigettata la domanda subordinata, riqualificata dal Tribunale come azione di surrogazione, sul presupposto dell’esclusiva colpa della terza trasportata per mancato uso delle cinture. In appello le ricorrenti censurarono: 1) l’erronea interpretazione dell’art. 141, quarto comma, cod. ass., dell’art. 149 e dell’art. 150 cod. ass., per avere la Corte territoriale subordinato la rivalsa all’adesione alla CARD; 2) l’omessa pronuncia sul motivo d’appello relativo alla domanda subordinata di rivalsa/surrogazione ex art. 144 cod. ass. e ai titoli civilistici richiamati in primo grado, nonché sulla domanda autonoma della mandataria che aveva effettuato i pagamenti. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo: l’art. 141, quarto comma, disciplina solo i rapporti interni tra imprese e subordina la rivalsa alle condizioni dell’art. 150 cod. ass. e del regolamento attuativo, che presuppongono la convenzione tra imprese (CARD). Ha invece accolto il secondo motivo del ricorrente principale e i motivi analoghi della ricorrente incidentale, rilevando che la Corte d’appello aveva omesso di esaminare le domande e i motivi autonomi e subordinati fondati su titoli diversi dall’art. 141, quarto comma, in particolare la surrogazione/rivalsa ordinaria ex art. 144 cod. ass., art. 2054 c.c. e art. 1299 c.c.; la pronuncia è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano per nuovo esame e per le spese.
La decisione
La Corte ha rigettato la censura sull’interpretazione dell’art. 141, quarto comma, cod. ass. e ha accolto le doglianze processuali relative all’omessa pronuncia sui titoli alternativi e subordinati. La sentenza d’appello è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano, che dovrà riesaminare le domande fondate su presupposti diversi dall’art. 141 cod. ass. e stabilire, in particolare, se e in che misura la vittima avesse diritti risarcitori verso il conducente e il suo assicuratore e se tali diritti si siano trasferiti all’assicuratore che ha pagato. Le spese del giudizio di legittimità sono state rinviate al giudice del rinvio. È disposta l’omissione dei dati identificativi della terza trasportata in caso di diffusione.
Norme richiamate
primo comma; quarto comma
Il primo comma tutela direttamente il terzo trasportato, mentre il quarto comma regola la rivalsa tra imprese assicuratrici e la subordina alle condizioni dell’art. 150 cod. ass.
Può costituire titolo autonomo o alternativo rispetto all’azione ex art. 141 cod. ass.; il giudice di merito deve esaminarla se devoluta in appello.
Richiamato nel sistema del risarcimento diretto e nei rapporti con l’art. 141 e l’art. 150 cod. ass.
Costituisce il rinvio recettizio del quarto comma dell’art. 141 e integra le condizioni cui è subordinata la rivalsa tra imprese, attraverso il sistema di risarcimento diretto.
art. 13, primo comma; art. 13, ottavo comma
Le imprese devono stipulare una convenzione per regolare i rapporti organizzativi ed economici del risarcimento diretto; la CARD è il presupposto tecnico-organizzativo della rivalsa interassicurativa.
Può operare come azione ordinaria di regresso, ove ne ricorrano i presupposti, indipendentemente dall’art. 141 cod. ass.
Richiamato come base della surrogazione nei diritti del danneggiato verso il responsabile e il suo assicuratore.
Richiamato come surrogazione assicurativa nei diritti verso il responsabile civile e il suo assicuratore.
Richiamato quale fonte dei diritti risarcitori derivanti dalla circolazione stradale e come titolo alternativo da valutare in rinvio.
La mancata decisione sui motivi autonomi e subordinati integra omessa pronuncia.
La totale assenza di motivazione sui motivi devoluti equivale a vizio della sentenza.
Richiamato dalla ricorrente incidentale a sostegno della censura di carenza motivazionale.
Disciplina il procedimento camerale e il deposito dell’ordinanza.
Imposta l’oscuramento dei dati identificativi della vittima in caso di diffusione della decisione.
Massime di principio
- L’azione di rivalsa prevista dall’art. 141, quarto comma, cod. ass. riguarda i rapporti interni tra imprese assicuratrici e non coincide con la tutela diretta del terzo trasportato prevista dal primo comma.
- La garanzia riconosciuta al terzo trasportato opera indipendentemente dall’adesione alla convenzione CARD, ma la rivalsa dell’assicuratore che ha pagato è subordinata alle condizioni del sistema di risarcimento diretto richiamato dall’art. 150 cod. ass. e dal regolamento attuativo.
- La mancata adesione alla CARD non elimina in assoluto ogni possibilità di recupero per l’assicuratore che ha risarcito: restano esperibili, se ne ricorrono i presupposti, le azioni ordinarie di regresso o surrogazione previste dal codice civile e dall’art. 144 cod. ass.
- Se la domanda introdotta o devoluta in appello è suscettibile di qualificazioni alternative o subordinata a diversi titoli, il giudice non può limitarsi a negare il titolo principale, ma deve esaminare anche i motivi autonomi e subordinati che sostengano la stessa pretesa su basi diverse.
- L’omesso esame di una domanda subordinata e autonoma, oppure la totale mancanza di motivazione su di essa, integra rispettivamente omessa pronuncia o vizio di motivazione censurabile in cassazione.
- Il rigetto della domanda ex art. 141 cod. ass. non può travolgere automaticamente le domande fondate su titoli diversi, quando queste siano state ritualmente proposte e non rinunciate, in ossequio al principio di conservazione degli effetti processuali.
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