Sentenza n. 389/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento prot. n. CDG-0320015 del 9.4.2025, con il quale l’ANAS S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Struttura Territoriale della Campania ha disposto la revoca “del provvedimento di aggiudicazione efficace, prot. n. CDG- 0077595 del 29.01.2025, disposto a favore dell’impresa G.F. SERVICE S.R.L. (in avvalimento con Consorzio Stabile Appaltitalia)”, comunicato con nota prot. n. 322760 del 10.4.2025; - della nota prot. n. 278094 del 28.3.2025 con la quale l’ANAS S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Struttura Territoriale della Campania ha comunicato l’avvio del procedimento di revoca dell’aggiudicazione; - della nota prot. n. 241355 del 18.3.2025 con la quale il R.U.P. ha dichiarato “NON idoneo ai fini della stipula del contratto, il Piano Operativo di Sicurezza dell’impresa G.F. SERVICE S.R.L.” e che si sarebbe proceduto con la revoca dell’aggiudicazione dell’appalto; - di ogni altro atto ad essi connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché ignoto. Nonché per la condanna: - dell’ANAS S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Struttura Territoriale della Campania in favore della ricorrente al risarcimento del danno, in forma specifica o per equivalente, conseguente alla illegittimità dei provvedimenti impugnati; - in via ancora subordinata, al pagamento in favore della ricorrente dell’indennizzo ex art. 21 quinquies della L. n. 241/90. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da G.F. Service s.r.l. il 17 giugno 2025: Per l’annullamento: - della nota prot. n. 329784 del 14.4.2025, con la quale l’ANAS ha disposto l’aggiudicazione della “Gara NALAV026-24 – “S.S. 7 – S.S. 700 – S.S. 265 Var - Manutenzione Ricorrente 2025 – Pronto intervento per il ripristino definitivo di danni, incidenti ed emergenze” in favore della controinteressata EDILSTRADE MINTURNO s.r.l. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da G.F. Service s.r.l. il 25 luglio 2025: Per l’annullamento: - della nota prot. n. CDG-06029775 del 7.7.2025, comunicata in pari data, con la quale l’Anas S.p.A. ha disposto la “sospensione della qualificazione ai sensi degli artt. 95 comma 1 lett. e) e 98 comma 3 lett. c) del D.lgs. 36/2023, nonché dell’art. 10.4 del Regolamento per la formazione e la gestione dell’Elenco degli operatori economici ANAS per l’affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture (compresi servizi di ingegneria e architettura ed attività di progettazione - rev. 5.0)”; - della nota prot. n. 466115 del 27.5.2025 recante l’avvio del procedimento di “sospensione e richiesta documentazione ai sensi dell’art. 7 L. 241/1990 nonché ai sensi dell’art. 10.4 del Regolamento per la formazione e la gestione dell’Elenco degli operatori economici ANAS per l’affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture (compresi servizi di ingegneria e architettura ed attività di progettazione -rev. 5.0)”; - ove occorrer possa, dell’art. 10.4. del Regolamento per la formazione e la gestione dell’Elenco degli operatori economici ANAS per l’affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture (vers. rev. 5.0), se interpretato in modo estensivo tale da ricomprendere ulteriori ipotesi da quelle previste legittimanti l’esercizio del potere di sospensione a sistema della qualificazione all’Albo dei Fornitori; - della nota prot. n. 648099 del 21.7.2025, notificata in pari data, con la quale l’Anas - Struttura Territoriale della Campania ha comunicato di aver provveduto alla stipula del contratto di lavori “S.S. 7 – S.S. 700 – S.S. 265 Var - Manutenzione Ricorrente 2025 – Pronto intervento per il ripristino definitivo di danni, incidenti ed emergenze” con la controinteressata Edilstrade Minturno s.r.l.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca dell'aggiudicazione per inidoneità e ritardata presentazione del Piano Operativo di Sicurezza, successiva aggiudicazione ad altra impresa e sospensione cautelativa della qualificazione dall'Albo fornitori ANAS
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente contestava la revoca dell'aggiudicazione di un appalto di pronto intervento stradale, fondata sull'inidoneità del Piano Operativo di Sicurezza e sui ritardi nella sua produzione, nonché l'aggiudicazione successiva in favore di altra impresa e la sospensione, per sei mesi, della sua iscrizione all'Albo dei fornitori qualificati ANAS. Deduceva: violazione delle garanzie partecipative ex art. 10 l. 241/1990, per omessa valutazione delle osservazioni presentate nel procedimento di revoca; nullità o annullabilità per incompetenza e carenza assoluta di potere, sostenendo che la verifica del POS spettasse al coordinatore per l'esecuzione ai sensi dell'art. 92 d.lgs. 81/2008 e non al RUP; violazione dell'art. 21-quinquies l. 241/1990, per assenza dei presupposti della revoca e di un interesse pubblico preminente adeguatamente esplicitato; illegittimità derivata dell'aggiudicazione successiva; illegittimità della sospensione dall'Albo per mancata osservanza dell'iter regolamentare, contestando l'intervento e la sequenza temporale del Comitato di qualificazione ANAS e del Comitato di qualificazione dei fornitori del Gruppo FS; insussistenza dei presupposti degli artt. 95, comma 1, lett. e), e 98, comma 3, lett. c), d.lgs. 36/2023 e dell'art. 10.4 del Regolamento ANAS, poiché la revoca dell'aggiudicazione non sarebbe riconducibile a un grave illecito professionale né a una condotta rilevante ai fini della sospensione. Chiedeva inoltre il risarcimento in forma specifica o per equivalente e, in subordine, l'indennizzo ex art. 21-quinquies l. 241/1990.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e entrambi gli atti per motivi aggiunti. Quanto alla partecipazione procedimentale, ha ritenuto che l'omessa valutazione delle osservazioni non avesse efficacia viziante: vi era stata un'ampia interlocuzione precedente sulle criticità del POS e le osservazioni della società, assertive e generiche, non contenevano elementi nuovi idonei a modificare l'esito della valutazione amministrativa. Ha escluso il vizio di incompetenza, rilevando che l'art. 92 d.lgs. 81/2008 riguarda i compiti del coordinatore per l'esecuzione, mentre la revoca dell'aggiudicazione è stata legittimamente adottata dalla stazione appaltante, in simmetria con l'atto di aggiudicazione. La revoca è stata ritenuta legittima perché il potere di revoca è ampiamente discrezionale e, nel caso concreto, i ritardi e l'inidoneità del POS incidevano sulla possibilità di stipulare il contratto e avviare tempestivamente i lavori di pronto intervento; alcune criticità, relative ai mezzi intestati ad altra impresa e alle revisioni scadute, non erano state neppure disconosciute dalla ricorrente. La mancata produzione tempestiva di documentazione necessaria alla fase di stipula e di apertura del cantiere poteva quindi giustificare la revoca dell'aggiudicazione. È stata respinta anche la domanda risarcitoria, per l'assenza di illegittimità dell'azione amministrativa, nonché la domanda di indennizzo: la condotta negligente dell'aggiudicataria escludeva un affidamento legittimo e incolpevole meritevole di tutela. L'aggiudicazione successiva è stata respinta perché impugnata solo in via derivata. Quanto alla sospensione dall'Albo, il TAR ha ritenuto provato che il Comitato di qualificazione ANAS avesse espresso la propria valutazione e che il Comitato di qualificazione dei fornitori del Gruppo FS avesse rilasciato il nulla osta prima dell'adozione del provvedimento finale; l'eventuale acquisizione successiva rispetto ad alcuni passaggi intermedi non aveva efficacia viziante, essendo l'iter perfezionato prima della decisione. La reiterata mancata consegna del POS, in un appalto di pronto intervento, con conseguente mancata stipula e revoca dell'aggiudicazione, è stata ritenuta riconducibile all'art. 10.4, lett. c), del Regolamento ANAS, quale condotta idonea a turbare gravemente la normalità dei rapporti con la società. La clausola, formulata in termini esemplificativi e non esaustivi, non è limitata alla fase esecutiva di un contratto già stipulato. Il giudice ha inoltre ritenuto non decisiva la contestazione della qualificazione della condotta come grave illecito professionale ex d.lgs. 36/2023, poiché la sospensione era autonomamente sorretta dalla norma regolamentare. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 2.000 oltre accessori.
Norme richiamate
L'omessa valutazione delle osservazioni partecipative non determina l'illegittimità dell'atto quando il privato abbia già partecipato ampiamente al procedimento e le osservazioni non contengano elementi concreti e nuovi idonei a incidere sulla decisione.
La norma attribuisce specifici compiti al coordinatore per l'esecuzione, ma non sottrae alla stazione appaltante la competenza ad adottare la revoca dell'aggiudicazione.
La revoca dell'aggiudicazione può essere adottata nell'esercizio di un potere ampiamente discrezionale quando ritardi e carenze documentali dell'aggiudicatario rendano impossibile o non tempestivo l'avvio dei lavori. L'indennizzo presuppone un affidamento legittimo e incolpevole e non spetta quando il privato abbia contribuito negligentemente alla situazione rimossa.
art. 3.2.1. Allegato XV d.lgs. 81/2008
Il contenuto minimo del POS costituisce parametro rilevante per la verifica della documentazione necessaria alla stipula e all'avvio dei lavori.
art. 95, comma 1, lett. e), d.lgs. 36/2023
La contestazione della riconducibilità della condotta a un grave illecito professionale non è decisiva quando la sospensione dall'Albo sia autonomamente fondata sulla disciplina regolamentare applicabile.
art. 98, comma 3, lett. c), d.lgs. 36/2023
Come per l'art. 95, la questione della qualificazione della condotta quale grave illecito professionale non incide sull'autonoma legittimità della sospensione fondata sul regolamento ANAS.
art. 10.4 Regolamento ANAS per la formazione e gestione dell'Elenco degli operatori economici
Anas si riserva il diritto di sospendere cautelativamente a sistema [...] l’Operatore economico qualora si accerti che [...] abbia avuto una condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la Società (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: nell’esecuzione di contratti in essere, gravi ritardi, gravi inadempienze, esiti insufficienti nel monitoraggio delle prestazioni rese, risoluzioni contrattuali, laddove non incompatibile con il Codice dei Contratti).
La clausola ha portata esemplificativa e non esaustiva e può applicarsi anche a condotte tenute nella fase precedente alla stipula, quando abbiano compromesso il rapporto fiduciario e turbato gravemente la normalità dei rapporti con ANAS.
Massime di principio
- La stazione appaltante, quale autorità competente ad adottare l'aggiudicazione, è ordinariamente competente anche a disporne la revoca, senza che i compiti attribuiti al coordinatore per l'esecuzione dal d.lgs. 81/2008 trasferiscano a quest'ultimo il potere di incidere sull'aggiudicazione.
- La revoca dell'aggiudicazione può essere legittimamente disposta quando l'aggiudicatario ritardi o ometta la produzione di documentazione necessaria alla stipula e all'avvio dei lavori, compreso il Piano Operativo di Sicurezza, soprattutto se la tempestività dell'esecuzione costituisce elemento essenziale dell'appalto.
- L'omessa considerazione delle osservazioni procedimentali non comporta l'annullamento dell'atto quando il privato abbia già avuto un'ampia interlocuzione con l'amministrazione e le osservazioni non introducano elementi concreti, nuovi e potenzialmente decisivi rispetto alle criticità già esaminate.
- L'indennizzo previsto per la revoca non è dovuto quando la condotta negligente del privato abbia causato o contribuito alla situazione di inopportunità rimossa, poiché manca un affidamento legittimo e incolpevole meritevole di tutela.
- Una clausola regolamentare che consente la sospensione cautelativa dall'Albo dei fornitori per condotte idonee a turbare gravemente la normalità dei rapporti, con elencazione espressamente esemplificativa, può comprendere anche condotte anteriori alla stipula del contratto, se tali condotte abbiano determinato la mancata stipula e la revoca dell'aggiudicazione.
- Quando un provvedimento amministrativo è sorretto da una pluralità di autonome motivazioni, la contestazione di una sola di esse non determina l'illegittimità dell'atto se le altre motivazioni sono sufficienti a sostenerlo.
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