Cassazione Civile, Ordinanza n. 38594/2021 del 06/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Un soggetto aveva convenuto in giudizio due debitori chiedendo la condanna in solido al pagamento di euro 25.000, somma indicata in un assegno bancario tratto da uno dei convenuti in favore dell'altro e poi girato al creditore. Il creditore sosteneva che l'assegno fosse stato annullato dal cassiere della banca, alla presenza dei debitori, perché privo della clausola di trasferibilità, e che i convenuti avessero promesso di sostituirlo con altro titolo senza poi farlo. I convenuti avevano replicato che il credito era già stato estinto con un altro pagamento, richiamando un atto pubblico e sostenendo che l'assegno non potesse valere come promessa di pagamento. Dopo la soccombenza in primo e secondo grado, essi hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo hanno denunciato violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per preteso difetto di istruttoria e per omesso esame delle difese, insistendo sul pagamento del credito mediante altro assegno circolare e sulla natura dell'assegno bancario; con il secondo hanno denunciato violazione degli artt. 1988, 2730, 2732 e 2735 c.c., sostenendo che la quietanza a saldo contenuta nell'atto pubblico avesse valore di confessione stragiudiziale e che, quindi, non gravasse su di loro alcun onere probatorio ulteriore.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e, comunque, infondato. Ha rilevato anzitutto che il ricorso non rispettava i requisiti di specificità dell'art. 366 c.p.c., perché privo di un'adeguata esposizione dei fatti e di puntuali indicazioni su atti e documenti richiamati. Nel merito, ha osservato che le censure non coglievano la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello aveva infatti valorizzato il mancato disconoscimento formale della copia dell'assegno bancario e aveva qualificato quel documento come promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c., rilevando altresì che i ricorrenti non avevano dimostrato la fondatezza della loro tesi liberatoria. La Cassazione ha inoltre ritenuto nuova e comunque non dimostrata la deduzione relativa all'asserito assegno circolare e ha escluso la configurabilità di una violazione delle norme sulla confessione stragiudiziale, non essendo stato indicato, nella sentenza impugnata, alcun valido elemento documentale nei termini prospettati dai ricorrenti. È stata quindi confermata la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
primo comma, nn. 3, 4 e 5
le censure sono state ritenute inammissibili perché volte, in sostanza, a sollecitare un nuovo esame del merito e non a denunciare correttamente un vizio di legittimità
il ricorso è stato ritenuto redatto in modo non conforme ai requisiti di specificità, per carenza di adeguata esposizione dei fatti e per mancata puntuale indicazione della collocazione degli atti e documenti richiamati
la denuncia di violazione delle regole di valutazione della prova è stata giudicata inidonea a scardinare la motivazione della sentenza d'appello
non è stato ravvisato alcun vizio di valutazione delle risultanze probatorie, poiché la censura mirava a una rivalutazione del merito
l'assegno bancario non disconosciuto è stato qualificato dalla Corte d'appello come promessa di pagamento
non è stata ravvisata una confessione stragiudiziale idonea a esonerare i ricorrenti dall'onere probatorio
la doglianza sulla confessione è stata ritenuta non pertinente rispetto alla motivazione della sentenza impugnata
la tesi dei ricorrenti sulla confessione stragiudiziale è stata esclusa perché fondata su un presupposto documentale non emergente dalla sentenza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
all'esito del rigetto è stato posto a carico dei ricorrenti l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
richiamato per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito già compiuta dal giudice di appello.
- Per rispettare l'art. 366 c.p.c., il ricorrente deve esporre in modo chiaro e sommario i fatti di causa e indicare specificamente gli atti e documenti sui quali il ricorso si fonda, con precisa collocazione processuale.
- La censura per omesso esame o violazione delle norme sulla prova non è ammissibile se non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata.
- Se un documento non è formalmente disconosciuto e il giudice di merito lo valorizza come promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., la parte che ne contesta gli effetti deve contrastare tale qualificazione con deduzioni e prova specifiche, non con affermazioni generiche sul preteso pagamento già avvenuto.
- La deduzione di una confessione stragiudiziale o di una quietanza a saldo deve trovare effettivo riscontro nel contenuto degli atti richiamati e nella motivazione della sentenza, non potendo essere introdotta in cassazione in modo meramente assertivo.
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