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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 127/2023 del 05/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza per quattro motivi: 1) vizio di motivazione per aver ritenuto la sua disponibilità del manganello in base al rapporto con il veicolo di sua proprietà nonostante l'oggetto fosse stato rinvenuto nella tasca del sedile lato passeggero; 2) errata qualificazione dell'oggetto come "manganello" anziché "matterello", con la conseguente sottolineatura del possibile uso alimentare e della ridotta offensività che giustificherebbe l'assoluzione o l'applicazione dell'art. 530 c.p.p.; 3) omessa applicazione dell'esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p. per la particolare tenuità del fatto, data la scarsa attitudine offensiva e l'uso alimentare dell'oggetto; 4) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per la collaborazione e la modesta entità dell'episodio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale (ammenda di 1.500 euro e spese processuali) rilevando che: l'oggetto era un oggetto metallico lungo 35 cm con indubbia attitudine offensiva; la disponibilità poteva logicamente essere inferita dal rapporto tra Buono e l'autovettura di sua proprietà nonostante la presenza di altra persona a bordo e la collocazione dell'oggetto nella tasca del sedile passeggero; l'eccezione sul nomen (matterello vs manganello) è irrilevante rispetto alla consistenza e al peso dell'oggetto e l'eventuale giustificazione non poteva essere desunta a posteriori; la causa di non punibilità per particolare tenuità non era applicabile per la concreta potenzialità offensiva dell'oggetto; il diniego delle attenuanti generiche era motivato e reggeva. Infine il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali di cassazione ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 4

    La norma vieta il porto ingiustificato di armi/oggetti atti a offendere; la Corte ha ritenuto che per valutare il "giustificato motivo" rileva la giustificazione immediatamente riferita dagli interessati al momento del controllo e verificabile dagli operanti, non una dedotta a posteriori.

  • codice di procedura penale, art. 530, comma 2

    Richiamato dal ricorrente come possibile strada per una pronuncia assolutoria; la Corte ha ritenuto che i presupposti per un'assoluzione ai sensi di quell'articolo non sussistevano, essendo l'oggetto dotato di concreta attitudine offensiva e priva una giustificazione immediatamente verificabile.

  • codice penale, art. 131-bis

    La causa di non punibilità per particolare tenuità non è applicabile quando il fatto, pur lieve, presenta un coefficiente di offensività incompatibile con la particolare tenuità. La Corte ha ritenuto che le dimensioni e la consistenza dell'oggetto lo rendessero idoneo a provocare notevole pregiudizio, escludendo la non punibilità.

  • codice penale, art. 133

    Norma di riferimento per valutare le circostanze che incidono sul trattamento sanzionatorio; la Corte ha ritenuto che gli elementi presi in considerazione dal Tribunale escludessero le attenuanti generiche e giustificassero l'irrogazione della pena pecuniaria senza ulteriore mitigazione.

  • codice di procedura penale, art. 616, comma 1

    Stabilisce la condanna alle spese del grado di giudizio per il ricorrente in caso di rigetto del ricorso. La Corte ha condannato Buono al pagamento delle spese di cassazione in base a questa norma.

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8

    Norma procedurale richiamata per disporre la trattazione scritta del ricorso in Cassazione; rilevante esclusivamente per la modalità di trattazione.

Massime di principio

  • La disponibilità di un oggetto rinvenuto all'interno di un veicolo può essere logicamente inferita dal rapporto di proprietà e dalla posizione del conducente; la sola presenza di un altro occupante non esclude tale inferenza se non vi sono elementi contrari.
  • La qualificazione dell'oggetto (es. "matterello" vs "manganello") è secondaria rispetto alle caratteristiche oggettive (materiale, lunghezza, peso, consistenza) che ne determinano l'attitudine offensiva.
  • Il "giustificato motivo" per il porto previsto dalla legge va fornito tempestivamente e deve essere verificabile dagli operatori; giustificazioni prospettate solo in sede difensiva a posteriori sono in genere irrilevanti.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede valutazione concreta del coefficiente di offensività: anche fatti di lieve entità possono non rientrare nella tenuità se l'oggetto ha concreta potenzialità lesiva.
  • Le circostanze attenuanti generiche richiedono una motivazione concreta e non possono essere riconosciute sulla base di affermazioni non dimostrate come mera "collaborazione" non provata.
  • In sede di impugnazione è necessario allegare e rendere autosufficienti gli atti o le deposizioni su cui si fondano le doglianze (es. trascrizioni di testi), altrimenti le censure che vi si riferiscono possono risultare inammissibili.

Testo integrale

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