Cassazione Penale, Sentenza n. 08170/2026 del 02/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per Sautto in relazione al delitto di omicidio di Gargiulo Domenico (6-7 settembre 2019) e a plurime cessioni di stupefacenti (febbraio-dicembre 2019) aggravate dall'art. 416-bis.1 c.p. Il ricorrente deduceva: carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione circa la gravità indiziaria fondata prevalentemente sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (Iuorio, Roselli, Lobascio, Cocci); mancanza di riscontri estrinseci e discrepanze tra videoriprese, tabulati telefonici e dichiarazioni; inesistenza di elementi che dimostrino il ruolo apicale del Sautto o la sua funzione di mandante; e carente motivazione circa le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione e presunzione relativa non superata). Inoltre eccepite violazioni di legge procedurale (art. 606 c.p.p. e norme sulla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori e sulle misure cautelari).
La decisione
La Corte ha rigettato i ricorsi ritenendoli infondati. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale del riesame adeguata, logica e conforme alla legge: le dichiarazioni dei collaboratori risultano corroborate e convergenti tra loro e con elementi ulteriori (confessioni stragiudiziali, richiamate intercettazioni e conteggi di denaro) in misura tale da integrare gravi indizi di colpevolezza. La Corte ha richiamato i limiti del sindacato in sede di legittimità sulle valutazioni indiziari e sull'apprezzamento delle captazioni e dei riscontri, confermando che non sussistono profili di manifesta illogicità che giustifichino la cassazione. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto non superata la presunzione relativa di pericolosità (art. 275 c.p.p.), atteso il perdurante legame dell'indagato con il sodalizio e i concreti indizi di gestione di traffici di stupefacenti; pertanto la misura custodiale è stata confermata.
Norme richiamate
Norma sostanziale che disciplina il delitto di omicidio; il fatto contestato è stato qualificato come omicidio ai sensi di tale articolo
Norma penalistica sul traffico e detenzione di stupefacenti: le cessioni contestate sono state inquadrate nella fattispecie di cui a tale articolo
Aggravante correlata all'appartenenza o all'operare in contesti criminosi di tipo mafioso; applicata per aggravare sia l'omicidio sia i reati di droga
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Regola sulla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia: tali dichiarazioni devono essere valutate con rigore e, se non intrinsecamente sicure, richiedono riscontri estrinseci individualizzanti; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente operato tale verifica
Norme sulla chiamata in reità/correità: la giurisprudenza e il Tribunale hanno fatto applicazione del principio per cui le dichiarazioni accusatorie rese da coindagati possono integrare gravi indizi se corroborate da riscontri
Riferimento processuale posto a fondamento delle doglianze difensive sulla correttezza della valutazione cautelare; la Corte non ha ravvisato violazioni
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Disposizione sulla presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per reati gravi/associazione mafiosa e sulle condizioni per superarla: la Corte ha ritenuto che la presunzione non risultasse superata nel caso concreto
Principio del concorso di persone nel reato: richiamato dalla difesa per contestare l'attribuzione di ruolo di ruolo direttivo; la Corte ha ritenuto invece fondati gli indizi di partecipazione e responsabilità personale individuati dal Tribunale
Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione (lett. b), c), e) utilizzate dal ricorrente); la Corte ha esaminato i profili di motivazione e di legge denunciati e li ha ritenuti infondati
Massime di principio
- In sede cautelare il giudizio si fonda su indizi e alta probabilità, non sulla prova definitiva: la valutazione del giudice del merito sulle convergenze indiziarie è riservata e sindacabile in Cassazione solo per carenze di logicità o violazioni di legge manifeste
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono reggere la gravità indiziaria se risultano corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti (intercettazioni, conteggi di denaro, confessioni, riscontri incrociati); la mera genericità o discrepanze non annullano automaticamente il valore indiziario se esiste un quadro corroborante
- La presenza di discrasie fra dichiarazioni e fonti tecniche (videoriprese, tabulati) impone al giudice di merito un'adeguata motivazione; se tale motivazione è logica e plausibile, la Corte di legittimità non sostituisce la propria ricostruzione
- La presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari (art. 275 c.p.p.) può essere superata solo con elementi concreti e di elevato spessore che dimostrino l'effettivo e obiettivo allontanamento dall'organizzazione criminale; la sola decorrenza del tempo non è di per sé sufficiente
- In contestazioni complesse (omicidio + traffico di stupefacenti con aggravanti mafiose) il giudizio sulle esigenze cautelari tiene conto sia della gravità indiziaria che del contesto organizzativo e della continuità dei rapporti criminosi; per opporsi efficacemente bisogna proporre prove concrete e riscontri che spolino le affermazioni dei collaboratori
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