Cassazione Civile, Ordinanza n. 25604/2023 del 01/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
I ricorrenti, già dipendenti del Gruppo ENEL e ora in quiescenza, chiedevano l’accertamento del diritto a continuare a fruire delle riduzioni tariffarie sulla fornitura di energia elettrica previste dalla disciplina collettiva applicabile durante il rapporto di lavoro, oltre al risarcimento del danno. La controversia nasce dalla disdetta comunicata da ENEL il 12 ottobre 2015 e dal successivo accordo aziendale del 27 novembre 2015, con cui il beneficio veniva destinato a cessare dal 31 dicembre 2015, anche per ex dipendenti e superstiti. Con il ricorso per cassazione i pensionati hanno dedotto: 1) errata applicazione dell’art. 33 del CCNL 1.8.1979, confermato nel CCNL 21.2.1989, sostenendo che la contrattazione collettiva non fosse opponibile nei loro confronti; 2) violazione dei criteri ermeneutici ex art. 1362 c.c., assumendo che l’agevolazione tariffaria facesse parte della retribuzione; 3) violazione dell’art. 1197 c.c. e dell’art. 1366 c.c., sostenendo l’illegittimità della cessazione del beneficio e la non equiparabilità della posizione dei pensionati rispetto ai dipendenti in servizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la decisione della Corte d’appello di Napoli che aveva già respinto la domanda dei pensionati. Ha ritenuto infondate tutte le censure, richiamando un orientamento già consolidato in cause analoghe. In sintesi, ha affermato che l’agevolazione tariffaria non aveva natura retributiva/corrispettiva, poiché non dipendeva dalla quantità o qualità della prestazione lavorativa; che i ricorrenti non vantavano un diritto quesito al mantenimento del beneficio, ma solo una mera aspettativa collegata alla previgente disciplina collettiva; e che, in assenza di una clausola di salvaguardia, il recesso della società dalla regolamentazione collettiva era consentito. Ha quindi condannato i ricorrenti alle spese e dato atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 33 CCNL 1/8/1979
era la fonte collettiva originaria dell’agevolazione tariffaria, poi richiamata e modificata nel tempo; non è stata ritenuta fonte di un diritto intangibile dei pensionati al mantenimento perpetuo del beneficio.
art. 33 CCNL 21/2/1989
richiamato come confermativo della disciplina collettiva sulle agevolazioni tariffarie, ma non idoneo a trasformare il beneficio in diritto quesito o retributivo.
i canoni ermeneutici contrattuali non sono stati ritenuti idonei a sostenere la natura retributiva del beneficio o l’immodificabilità della disciplina collettiva nel tempo.
invocato dai ricorrenti, ma la Corte non ha ritenuto applicabile la norma per fondare la permanenza del beneficio dopo la disdetta collettiva.
la buona fede nell’interpretazione ed esecuzione del rapporto non impedisce, secondo la Corte, la cessazione di un beneficio collettivo a tempo indeterminato tramite disdetta e successiva rinegoziazione.
art. 36 Cost.
la Corte ha escluso che l’agevolazione tariffaria fosse soggetta al canone di proporzionalità e sufficienza della retribuzione, poiché non aveva natura corrispettiva della prestazione lavorativa.
richiamato per aderire ai precedenti di legittimità già conformi sulla medesima vicenda.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
è stato applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in caso di rigetto del ricorso.
norma che ha introdotto il testo applicabile dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
art. 15 d.l. 333/1992 conv. in L. 359/1992
richiamato nel contesto storico della trasformazione dell’ENEL da ente pubblico economico a società per azioni, quale elemento che ha reso anacronistico il beneficio.
richiamato nel contesto della liberalizzazione del mercato elettrico, quale fattore che ha inciso sulla disciplina delle agevolazioni tariffarie.
d.l. 73/2007 conv. in L. 125/2007
richiamato per indicare il completamento del processo di liberalizzazione del mercato elettrico al 1° luglio 2007.
Massime di principio
- Le agevolazioni previste dalla contrattazione collettiva, se non hanno natura corrispettiva della prestazione lavorativa, non si incorporano nel patrimonio del lavoratore come diritti quesiti solo per effetto del loro godimento in costanza di rapporto.
- La successione di contratti collettivi può sostituire integralmente la disciplina previgente anche in peius, salvo che le parti collettive abbiano espressamente previsto una clausola di salvaguardia o la conservazione del trattamento più favorevole.
- Un beneficio collettivo regolato a tempo indeterminato non può ritenersi perpetuamente vincolante per le parti sociali: il recesso unilaterale è ammissibile nei rapporti di durata, purché esercitato nel rispetto di buona fede e correttezza.
- La qualificazione fiscale di un’erogazione come reddito da lavoro non è decisiva, di per sé, per attribuirle natura retributiva nel rapporto di lavoro.
- Per distinguere tra diritto quesito e mera aspettativa occorre verificare se la situazione sia già entrata stabilmente nel patrimonio del lavoratore, e non se sia semplicemente prevista da una disciplina collettiva più favorevole sopravvenuta.
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