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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28805/2026 del 29/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condannato)

La controversia

Il condannato impugnava l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza che aveva respinto l’opposizione al diniego di remissione del debito per spese legali/processuali. Deduceva violazione di legge sostenendo che il giudice di sorveglianza avesse erroneamente ritenuto non solidale il debito e avesse quindi valutato la sua capacità economica solo sul residuo pro quota di circa euro 8.500, mentre il debito complessivo derivante dalla sentenza di condanna passata in giudicato nel 2008 ammontava a euro 86.304,68. Secondo il ricorrente, per le condanne divenute irrevocabili prima della legge n. 69 del 2009 continua ad applicarsi la disciplina previgente, con responsabilità solidale per le spese, e l’abrogazione dell’art. 535, comma 2, c.p.p. non incide sui relativi titoli esecutivi già passati in giudicato. Il Procuratore generale aveva concluso per l’inammissibilità del ricorso, ritenendo che, comunque, il rimedio fosse privo di interesse.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, ha ritenuto erroneo il presupposto giuridico su cui si fondava l’ordinanza impugnata e ha annullato il provvedimento con rinvio al Magistrato di sorveglianza di Lecce per un nuovo esame dell’istanza. Ha affermato che, poiché la sentenza da cui derivava il debito per spese era divenuta irrevocabile prima dell’entrata in vigore della legge n. 69 del 2009, il debito doveva essere valutato secondo la disciplina previgente, comprensiva della solidarietà tra coimputati. Pertanto, la verifica delle condizioni per la remissione del debito doveva essere compiuta sull’intero importo e non sulla sola quota individuale. La Corte ha anche escluso che il ricorso fosse inammissibile per carenza di interesse, poiché l’erroneo parametro economico utilizzato dal giudice di merito incideva direttamente sulla decisione.

Norme richiamate

  • art. 535, comma 2, c.p.p.

    Prima della riforma del 2009 prevedeva la condanna solidale degli imputati al pagamento delle spese processuali; la sua abrogazione non incide sulle statuizioni irrevocabili anteriori, che restano regolate dalla disciplina previgente.

  • art. 205, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002

    Regolava il recupero delle spese processuali nei confronti dei condannati; dopo la riforma è coerente con il criterio della responsabilità pro quota, ma non si applica retroattivamente ai titoli irrevocabili formatisi prima della novella.

  • art. 2, comma 4, c.p.

    L’irrilevanza della norma abrogatrice sui giudicati anteriori discende dal limite posto dall’ultimo inciso del comma 4, che impedisce di rimuovere effetti ormai consolidati del titolo esecutivo.

  • art. 6 d.P.R. n. 115 del 2002

    La valutazione della remissione del debito richiede di verificare le condizioni economiche del condannato e la concreta possibilità di adempiere; tale giudizio deve essere compiuto sull’effettivo ammontare del debito rilevante.

  • legge n. 69 del 2009

    Ha abrogato il vincolo di solidarietà tra coimputati e riformulato la disciplina del recupero delle spese in senso pro quota, ma senza incidere sulle condanne alle spese già irrevocabili prima della sua entrata in vigore.

  • d.P.R. n. 115 del 2002

    Contiene la disciplina del recupero delle spese processuali e della remissione del debito nel sistema delle spese di giustizia.

Massime di principio

  • Le condanne alle spese processuali divenute irrevocabili prima della riforma del 2009 restano regolate dalla disciplina previgente, con permanenza del vincolo solidale originariamente incorporato nel titolo esecutivo.
  • L’abrogazione del vincolo di solidarietà tra coimputati non si applica retroattivamente ai titoli definitivi anteriori, poiché gli effetti del giudicato restano salvi nei limiti previsti dall’art. 2, comma 4, c.p.
  • Nel valutare un’istanza di remissione del debito, il giudice deve assumere come parametro l’effettivo importo dovuto secondo il titolo esecutivo applicabile ratione temporis; un errore sull’ammontare del debito incide sulla legittimità della decisione.
  • La possibile dilazione o rateizzazione del pagamento non elide di per sé l’interesse a impugnare un provvedimento fondato su un erroneo parametro economico, perché tale elemento compete al giudizio di merito sul rinvio.
  • In sede di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito una prognosi sulla concreta sostenibilità del debito quando il provvedimento impugnato abbia valutato la capacità economica del condannato su un importo giuridicamente errato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
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