Cassazione Penale, Sentenza n. 22275/2024 del 03/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente, impiegata allo sportello dell'ufficio postale M5 di Messina, veniva accusata di peculato per essersi appropriata della somma di euro 885,75 relativa a un modello F24. In appello la Corte aveva riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 323-bis c.p., rideterminato la pena e concesso la sospensione condizionale. Con ricorso per cassazione la difesa contestava: difformità tra contestazione e decisione (art.125 c.p.p.), rifiuto della rinnovazione istruttoria, mancata valutazione di un errore materiale (elemento soggettivo), errata qualificazione del fatto come peculato (art.314 c.p.) anziché altro reato e mancata concessione della non menzione ex art.175 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto preliminarmente l'eccezione di nullità della procura e dichiarato infondati i primi tre motivi (correlazione accusa/sentenza, rinnovazione istruttoria, censura sull'errore involontario). Ha però ritenuto fondato il quarto motivo: la Corte ha escluso che le mansioni esercitate dalla ricorrente nello specifico (operazioni di sportello per pagamento F24, attività esecutive e telematiche) integrassero la qualifica di "incaricata di pubblico servizio" ai sensi degli artt. 357 e 358 c.p.; di conseguenza la condotta deve essere riqualificata dal più grave reato di peculato (art.314 c.p.) al reato di appropriazione indebita (art.646 c.p.). È stato inoltre rilevato che ricorreva l'aggravante dell'abuso di relazione d'ufficio (quindi rilevante ai fini di procedibilità all'epoca dei fatti). Considerata la pena applicabile all'art.646 c.p. e i termini di prescrizione nonché i periodi di sospensione, la Corte ha dichiarato quindi l'evento processuale conseguente (estinzione del reato per prescrizione, come emerge dalla motivazione).
Norme richiamate
Circostanza attenuante riconosciuta dalla Corte di appello e valorizzata nel calcolo della pena.
Norma del peculato: la Corte di cassazione ha ritenuto impropria la sussunzione dei fatti in questa fattispecie alla luce della mancata qualifica pubblicistica dell'imputata per l'attività svolta.
Norma dell'appropriazione indebita: la Cassazione ha ritenuto corretta la riqualificazione del fatto in questa fattispecie, considerata la natura esecutiva delle mansioni svolte.
Norma sulla non menzione: era dedotta la mancata concessione del beneficio non menzione ma la questione è stata affrontata alla stregua degli effetti della riformulazione della fattispecie (non decisiva nella motivazione principale).
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al principio di correlazione fra il contestato e il deciso; la Corte ha confermato che non sussiste mutamento radicale della fattispecie che abbia prodotto pregiudizio alla difesa.
Richiamato nel discorso sulla corrispondenza tra imputazione e sentenza: la non corrispondenza si verifica solo se mutano gli elementi essenziali dell'addebito.
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Norma sui vizi della motivazione impugnabili in cassazione; la Corte ha ritenuto che non ricorressero i vizi tali da integrare le ipotesi di annullamento previste.
art. 357 e art. 358 cod. pen.
Definizioni di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio: la decisione si è basata sull'interpretazione funzionale/oggettiva di tali nozioni per stabilire che le mansioni eseguite erano meramente esecutive e non attribuivano qualifica pubblicistica.
L. n. 86/1990
Riforma che ha introdotto la prospettiva funzionale-oggettiva nella definizione di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio; richiamata nella motivazione sulla qualificazione soggettiva.
D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144
Regolamento sulle attività di bancoposta citato nella discussione sulla possibile pubblicisticità di talune attività bancoposta e sulla disciplina specifica del modello F24 e delle ricevute.
Normativa richiamata in relazione alla regolazione dei pagamenti tributari (F24) e al carattere pubblico dell'interesse connesso al versamento dei tributi.
Norma che ha modificato la procedibilità di taluni delitti (tra cui l'appropriazione indebita con abuso di relazione d'ufficio), richiamata per le implicazioni sulla procedibilità e sulla disciplina transitoria.
artt. 157, 160 e 161 cod. pen.
Norme sulla prescrizione: utilizzate per valutare l'eventuale estinzione del reato in relazione alla pena rideterminata dopo la riqualificazione.
Massime di principio
- La verifica della corrispondenza tra imputazione e sentenza richiede che la trasformazione del fatto sia radicale nei suoi elementi essenziali; cambiamenti marginali non comportano inammissibilità o vizio.
- La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello è misura eccezionale e va disposta solo se gli elementi acquisiti risultano insufficienti e tale integrazione è realmente necessaria.
- Per riconoscere la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio conta l'attività effettivamente svolta: mansioni meramente esecutive o telematiche prive di autonomia/discrezionalità non sono sufficienti.
- Le ricevute F24 generate telematicamente sono riconducibili alla società concessionaria (Poste Italiane S.p.A.) e non al singolo operatore: la loro produzione non attribuisce automaticamente funzioni certificative al dipendente.
- Se manca la qualifica pubblicistica del soggetto, la condotta va riqualificata dal peculato all'appropriazione indebita; la diversa qualificazione incide su pena, procedibilità e prescrizione.
- L'abuso della relazione d'ufficio può integrare un'aggravante anche nell'ambito dell'appropriazione indebita e influenzare la procedibilità, tenendo conto delle modifiche legislative transitorie.
- Nella valutazione degli elementi di fatto il giudice di legittimità sindaca solo vizi gravi della motivazione del merito (contraddittorietà, illogicità macroscopica), non semplici riconsiderazioni alternative plausibili.
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