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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03542/2026 del 17/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Un gruppo di familiari, che aveva contratto debiti per garanzie reali e personali prestate in favore di una società poi fallita, ha proposto ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi del codice della crisi. Il piano prevedeva il soddisfacimento dei creditori anche tramite finanza esterna apportata da un terzo, interessato ad acquistare la nuda proprietà di alcuni immobili di proprietà di alcuni proponenti, immobili che erano però sottoposti a procedure esecutive immobiliari. Il tribunale ha aperto la procedura ma ha poi negato l’omologazione ritenendo il piano infattibile perché, nel frattempo, alcuni immobili erano usciti dal patrimonio dei debitori a seguito di decreti di trasferimento emessi nella procedura esecutiva. I debitori hanno reclamato sostenendo, in sintesi, che l’aggiudicazione di alcuni lotti non impediva l’omologa e che il ricavato della vendita avrebbe potuto essere acquisito pro quota dalla procedura. La corte d’appello ha rigettato il reclamo ritenendo decisiva l’infattibilità del piano. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: 1) violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2909 c.c., perché la corte d’appello avrebbe deciso su questioni già coperte da giudicato o comunque non devolute; 2) violazione delle norme del codice della crisi sulla valutazione di ammissibilità e fattibilità del piano, sostenendo che l’aggiudicazione dei beni avrebbe potuto incidere solo sulla revoca dell’omologa o su eventuali modifiche del piano, non sulla sua originaria ammissibilità; 3) omessa pronuncia sul reclamo avverso l’ordinanza cautelare emessa nel primo grado, per asserite ricadute sulle spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché il giudice del reclamo, pur non avendo un effetto pienamente devolutivo in senso tecnico, può riesaminare le questioni tempestivamente dedotte con riferimento ai presupposti soggettivi e oggettivi della procedura, compresa la fattibilità del piano; quindi la corte d’appello poteva pronunciarsi su tale questione, che era stata effettivamente devoluta dai reclamanti. Il secondo motivo è stato in parte assorbito dal rigetto del primo e per il resto dichiarato inammissibile, perché la valutazione sulla fattibilità del piano è un apprezzamento di fatto censurabile in cassazione solo nei limiti dell’omesso esame di fatti decisivi o di motivazione apparente, ipotesi non adeguatamente dedotte. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, non avendo i ricorrenti indicato in che misura le spese contestate fossero imputabili al giudizio sul provvedimento cautelare. Conseguentemente il ricorso è stato respinto in rito, con condanna dei ricorrenti alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 66 c.c.i.i.

    richiamato quale base della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore

  • art. 67 c.c.i.i.

    definisce la funzione del piano come strumento per superare la crisi da sovraindebitamento tramite ristrutturazione dei debiti e soddisfacimento dei crediti

  • art. 68 c.c.i.i.

    richiamato tra le disposizioni del procedimento di piano del consumatore

  • art. 70 c.c.i.i.

    impone al tribunale di verificare, in sede di omologazione, anche la fattibilità del piano; il reclamo avverso la sentenza sull’omologa è circoscritto alle questioni dedotte

  • art. 72 c.c.i.i.

    richiamato dai ricorrenti come norma che disciplinerebbe la revoca dell’omologazione in caso di sopravvenienze

  • art. 73 c.c.i.i.

    richiamato dai ricorrenti quale possibile esito alternativo in caso di mancata praticabilità del piano

  • art. 51 c.c.i.i.

    disciplina il contenuto del reclamo avverso la sentenza di omologazione, che deve contenere l’esposizione dei motivi e delle conclusioni; il rimedio non ha carattere pienamente devolutivo

  • art. 51 c.c.i.i.

    riconosce al giudice del reclamo poteri officiosi nei limiti delle questioni devolute

  • art. 56 c.c.i.i.

    richiamato per l’applicazione delle modifiche normative ai procedimenti pendenti

  • art. 112 c.p.c.

    invocato come parametro del vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia

  • art. 2909 c.c.

    invocato in relazione al giudicato interno

  • art. 360 c.p.c.

    utilizzato per i motivi di violazione di legge

  • art. 360 c.p.c.

    utilizzato per il vizio di omessa pronuncia

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato come possibile parametro del vizio di omesso esame di fatti decisivi

  • art. 1360 c.c.

    invocato dai ricorrenti a sostegno dell’efficacia della condizione sospensiva dell’omologazione rispetto all’acquisto del terzo

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    richiamato dai ricorrenti per l’interpretazione delle norme del codice della crisi

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    applicato per dare atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale parametro per la quantificazione dell’ulteriore contributo unificato

  • L. n. 228/2012

    norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Nel reclamo contro la sentenza che decide sull’omologazione di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, l’ambito del giudizio è delimitato alle questioni tempestivamente dedotte dal reclamante: il rimedio non ha un effetto pienamente devolutivo in senso stretto, ma consente comunque al giudice del reclamo di riesaminare i presupposti della procedura entro i confini delle censure formulate.
  • In sede di omologazione il tribunale deve verificare anche la fattibilità del piano, intesa come concreta idoneità dello stesso a realizzare la funzione causale tipica di superamento della crisi da sovraindebitamento mediante ristrutturazione dei debiti e soddisfacimento dei creditori.
  • La distinzione tra fattibilità giuridica ed economica opera anche nel piano del consumatore: la prima riguarda la compatibilità con norme inderogabili, la seconda la realizzabilità concreta del programma e la sua non manifesta inettitudine rispetto agli obiettivi perseguiti.
  • L’accertamento sulla fattibilità economica del piano è un giudizio di fatto; in cassazione può essere censurato solo nei limiti dell’omesso esame di fatti storici decisivi o di una motivazione mancante, apparente o manifestamente illogica nei limiti oggi rilevanti.
  • La deduzione di un vizio di omessa pronuncia o di nullità della sentenza per mancanza di specificità richiede che il ricorrente indichi con precisione il contenuto della censura non esaminata e la sua incidenza concreta, anche sotto il profilo delle spese processuali.
  • La sopravvenuta fuoriuscita dal patrimonio del debitore dei beni essenziali all’attuazione del piano può rendere infattibile il programma e legittimare il diniego di omologazione quando tali beni costituiscano il presupposto necessario dell’apporto finanziario esterno previsto dalla proposta.

Come è indicizzato

MaterieSovraindebitamentoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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