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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18760/2026 del 09/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Due dipendenti hanno impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'appello che, in riforma del primo grado, aveva respinto la domanda volta a far dichiarare illegittimo l'assorbimento, da parte del datore di lavoro, del superminimo individuale riconosciuto all'assunzione e a ottenere la restituzione delle somme trattenute. I ricorrenti hanno articolato quattro motivi: 1) violazione degli artt. 2697, 2728, comma 1, e 1218 c.c., sostenendo che il superminimo non sarebbe presunto assorbibile e che l'onere di provare l'assorbibilità o l'esistenza di un titolo derogatorio non incomberebbe sul lavoratore; 2) omesso esame del fatto storico del mancato assorbimento protrattosi per molti anni, che avrebbe dimostrato una rinuncia datoriale o una prassi aziendale; 3) violazione degli artt. 1340, 2077 e 2078 c.c., per avere escluso l'uso/prassi aziendale di non assorbimento; 4) violazione della clausola del CCNL metalmeccanico 2008, 2009 e 2012 sulla non assorbibilità dei superminimi, che secondo i ricorrenti si sarebbe dovuta applicare anche ai superminimi già in godimento, non essendo retroattiva ma disciplinando i futuri aumenti tabellari.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, secondo la giurisprudenza richiamata, il superminimo individuale è in linea generale assorbibile nei miglioramenti retributivi successivi, salvo patto individuale o collettivo contrario, e l'onere di provare il titolo che esclude l'assorbimento grava sul lavoratore; tale onere non deriva da una presunzione legale ex art. 2728 c.c., ma dalla necessità di provare il fatto costitutivo della pretesa. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. era prospettato fuori dai limiti fissati dalle Sezioni Unite e non indicava un fatto storico decisivo realmente omesso. Ha respinto il terzo motivo perché, sotto la veste di violazione di legge, mirava in realtà a una rivalutazione del fatto e della sussistenza di un uso aziendale, accertamento rimesso al giudice di merito. Ha rigettato anche il quarto motivo, condividendo l'interpretazione della clausola collettiva secondo cui la disciplina sopravvenuta riguardava gli aumenti dei minimi tabellari e non incideva retroattivamente sui superminimi individuali già riconosciuti, in mancanza di una previsione espressa. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare il titolo che giustifica il mantenimento del superminimo e ne esclude l'assorbimento grava sul lavoratore che lo invoca.

  • art. 2728 c.c.

    La Corte esclude che il principio dell'assorbimento operi come presunzione legale in senso tecnico.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per qualificare la riduzione del superminimo come inadempimento contrattuale, ma la censura è stata ritenuta infondata nei termini prospettati.

  • art. 1340 c.c.

    Richiamato per sostenere l'esistenza di un uso/prassi aziendale di non assorbimento, ma la Corte ha ritenuto che la relativa valutazione resti di merito.

  • art. 2077 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione al rapporto tra trattamento individuale e disciplina collettiva; la Corte ha escluso la violazione nei termini dedotti.

  • art. 2078 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione al rapporto tra trattamento individuale e disciplina successiva; la Corte ha escluso la violazione nei termini dedotti.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge non consente di rimettere in discussione la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo, nei limiti rigorosi tracciati dalle Sezioni Unite; non comprende l'omesso esame di elementi istruttori o la mera richiesta di rivalutazione del materiale probatorio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti soccombenti.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte della previsione sull'ulteriore contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il superminimo individuale, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, è normalmente assorbibile nei successivi miglioramenti retributivi, salvo che risulti un patto individuale o collettivo che ne preveda la non assorbibilità o un diverso titolo derogatorio.
  • L'indagine sulla sussistenza e sulla portata di clausole o pattuizioni che derogano alla regola dell'assorbimento è riservata al giudice di merito; in cassazione non è consentita una rivalutazione del materiale probatorio sotto la veste di violazione di legge.
  • La pretesa di mantenere il superminimo non assorbibile richiede la prova del fatto costitutivo che giustifica la deroga alla regola generale; non opera una presunzione legale di assorbibilità in senso tecnico, ma un ordinario riparto dell'onere della prova.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. ricorre solo se è omesso l'esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non è sufficiente lamentare la mancata considerazione di singoli elementi istruttori o sollecitare una nuova lettura delle prove.
  • La configurabilità di un uso aziendale richiede una condotta datoriale costante, uniforme e generalizzata, idonea a incidere sui rapporti individuali; la relativa verifica è un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.
  • Le clausole collettive che disciplinano gli aumenti dei minimi tabellari non si estendono automaticamente ai superminimi individuali già riconosciuti, in assenza di una previsione espressa di efficacia retroattiva o modificativa dei precedenti assetti retributivi.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoro
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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