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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08264/2024 del 27/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di euro 783.596,83 nei confronti di una società che aveva proposto opposizione. In appello, l’opposizione era stata dichiarata procedibile e non estinta, ma rigettata nel merito. In Cassazione la società opponente ha proposto cinque motivi: (1) violazione dell’art. 5 d.lgs. 28/2010 sulla mediazione, sostenendo che la mediazione non sarebbe stata tempestivamente attivata; (2) dedotta violazione di norme di ordine pubblico internazionale, comunitario ed interno per sostenere l’inesistenza del contratto di finanziamento, assunto come stipulato in contrasto con principi di tutela del risparmio e con l’art. 47 Cost.; (3) violazione delle norme sulla ripetizione dell’indebito, in quanto la somma mutuata non sarebbe ripetibile perché impiegata per acquistare beni ormai privi di valore di mercato; (4) violazione dei principi di buona fede e correttezza, con denuncia di abuso del diritto e di prevaricazione della banca nell’utilizzo della fideiussione; (5) nullità della sentenza per mancato riconoscimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti in conseguenza del preteso contratto nullo o inesistente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l’intero ricorso. Quanto al primo motivo, ha rilevato che la doglianza non coglieva la ratio della sentenza d’appello, la quale aveva già escluso l’improcedibilità dell’opposizione e accertato che la mediazione era stata iniziata nel termine assegnato dal giudice, difettando quindi l’interesse e risultando la censura non correttamente rappresentativa della decisione impugnata. I motivi secondo, terzo, quarto e quinto sono stati ritenuti tutti generici e/o fattualmente assertivi: il secondo per l’indeterminatezza delle norme asseritamente violate e per la mancata specificazione del contenuto delle clausole contrattuali; il terzo perché presupponeva la nullità del contratto, non accolta; il quarto perché costruito su rilievi di fatto e formulato in modo estremamente generico; il quinto perché dipendente dalla tesi, già disattesa, dell’inesistenza o invalidità del mutuo. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità e a versare l’ulteriore importo previsto dal d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. 28/2010

    "il termine di comparizione avanti al mediatore fu successivo alla scadenza del termine"

    La censura è stata dichiarata inammissibile perché non coglieva la ratio della decisione d’appello, che aveva accertato l’avvio della mediazione nel termine assegnato dal giudice.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formalmente invocato per le denunce di violazione di legge, ma le censure sono state ritenute generiche o non pertinenti alla decisione impugnata.

  • art. 47 Cost.

    È richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi della contrarietà all’ordine pubblico interno del finanziamento, ma la Corte non accoglie tale impostazione per la genericità del motivo.

  • art. 1418 c.c.

    È invocato in relazione alla pretesa nullità del contratto di finanziamento per violazione degli Accordi di Basilea; il motivo è dichiarato inammissibile per genericità.

  • art. 2033 c.c.

    È richiamato per la ripetizione dell’indebito, ma la censura è giudicata inammissibile perché presupponeva la nullità del contratto, non accolta.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la censura deve colpire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; se la doglianza non si confronta con l’accertamento compiuto dal giudice di merito, è inammissibile.
  • La deduzione di violazione di legge non può risolversi in affermazioni generiche, apodittiche o meramente fattuali: occorre indicare con precisione le norme asseritamente violate, il contenuto delle clausole o dei fatti rilevanti e il loro effettivo contrasto con la decisione impugnata.
  • I motivi che presuppongono l’esistenza di una nullità o inefficacia del contratto sono inammissibili quando tale premessa non sia stata dimostrata o sia stata già esclusa dalle censure precedenti.
  • Le doglianze fondate su abuso del diritto o violazione di buona fede e correttezza richiedono un allegazione concreta e specifica della condotta asseritamente abusiva; non sono sufficienti formule assertive o ricostruzioni fattuali indeterminate.
  • La domanda di ripetizione dell’indebito o di risarcimento del danno collegata alla pretesa invalidità del contratto non può essere esaminata se la censura sulla invalidità del contratto è inammissibile o infondata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMutuoInadempimento
RamiProcesso civileBancario e finanziarioContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazioneInteressi usurari
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaAbuso del dirittoNullità

Testo integrale

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