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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16379/2026 del 26/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (procedura concorsuale)

La controversia

Una società, che rivendicava la proprietà di beni mobili, arredi e opere d'arte rinvenuti nello studio utilizzato dal debitore e inventariati nella procedura di liquidazione controllata, aveva presentato una domanda di restituzione/rivendicazione dopo la scadenza del termine previsto. Il tribunale ha ritenuto la domanda tardiva e inammissibile perché la società non aveva allegato nella domanda originaria la causa impeditiva del ritardo, la non imputabilità dello stesso e il momento in cui tale causa era cessata; inoltre, dalla documentazione prodotta risultava che il legale rappresentante della società aveva comunque avuto conoscenza dell'apertura della procedura almeno il 5 giugno 2023, sicché la domanda del 19 ottobre 2023 era oltre i sessanta giorni. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, in sintesi, omesso esame di fatti decisivi e violazione delle norme del codice della crisi, sostenendo che: non era un creditore né un soggetto inserito nell'elenco dei titolari di diritti sui beni del debitore; il liquidatore avrebbe dovuto comunicarle la sentenza di apertura e avvisarla dopo l'inventario; il termine per la rivendica non poteva decorrere dalla mera conoscenza informale della procedura ma solo dall'effettiva apprensione dei beni; e la sua domanda era stata proposta tempestivamente rispetto al momento in cui aveva appreso dell'acquisizione dei beni alla procedura.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il decreto impugnato fosse giuridicamente corretto nel considerare perentorio il termine per le domande tardive nella liquidazione controllata e nel pretendere, per l'ammissibilità, la specifica allegazione e prova della causa non imputabile del ritardo e del momento in cui essa era cessata. La Corte ha anche osservato che la ricorrente non si era confrontata con la ratio decisoria del provvedimento impugnato, basata sia sulla mancata allegazione degli elementi richiesti dall'art. 273, comma 7, c.c.i.i., sia sulla prova documentale della conoscenza della procedura in capo al legale rappresentante già al 5 giugno 2023. In conseguenza, il ricorso è stato respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese, al pagamento di una somma equitativa ex art. 96 c.p.c., alla cassa delle ammende e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 273 c.c.i.i.

    Le domande di ammissione, restituzione e rivendicazione devono essere proposte nel termine fissato dalla sentenza di apertura della liquidazione controllata; decorso il termine, la domanda tardiva è ammissibile solo se l'istante prova che il ritardo dipende da causa non imputabile e trasmette la domanda entro sessanta giorni dalla cessazione di quella causa. Se mancano l'allegazione delle circostanze del ritardo, la prova documentale o l'indicazione dei mezzi di prova, il giudice delegato dichiara l'inammissibilità della domanda.

  • art. 270 c.c.i.i.

    comma 2, lett. d) e comma 5

    La sentenza di apertura fissa il termine per le domande e l'apertura della liquidazione comporta l'acquisizione automatica alla massa dei beni in possesso del debitore.

  • art. 272 c.c.i.i.

    La comunicazione ai soggetti interessati e l'inventario rilevano ai fini della procedura, ma la mancata comunicazione non esonera di per sé dall'onere di allegare e provare la non imputabilità del ritardo quando l'interessato abbia avuto comunque conoscenza della procedura.

  • art. 201 c.c.i.i.

    richiamato tramite l'art. 270, comma 2, lett. d)

    Il rinvio a questa disciplina conferma la scansione procedimentale e la perentorietà del termine per le domande concorsuali tardive.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è configurabile quando la censura non si confronta con la reale ratio decidendi del provvedimento impugnato o mira a rimettere in discussione accertamenti di fatto insindacabili.

  • art. 360 n. 2 c.p.c.

    La violazione di legge non è idonea a sovvertire il decisum quando la decisione di merito si fonda su una corretta applicazione della disciplina processuale e concorsuale del termine e dell'onere di allegazione/prova.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La definizione anticipata del ricorso ha condotto alla declaratoria di inammissibilità con le conseguenze sanzionatorie previste.

  • art. 96 c.p.c.

    In caso di definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. sono applicabili le conseguenze sanzionatorie, inclusa la condanna a somma equitativa e ulteriori effetti economici.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    comma 1-quater e comma 1-bis

    La parte soccombente è tenuta all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

  • art. 42 l.fall.

    Richiamato in via analogica per affermare che l'apertura della procedura determina l'acquisizione automatica dei beni al concorso.

  • art. 101 l.fall.

    La nozione di domanda supertardiva è richiamata come principio analogo: il ritardo imputabile al creditore o al terzo impedisce l'ammissibilità della domanda tardiva.

  • art. 92 l.fall.

    La comunicazione della procedura assume rilievo quale forma di conoscenza assimilabile a quella legale.

  • art. 30846 del 2023

    Richiamata come precedente per il principio dell'acquisizione automatica dei beni in possesso del debitore alla massa della procedura.

  • art. 28573 del 2025

    Richiamata come precedente sulla perentorietà del termine e sulla necessità di giustificare il ritardo con istanza di rimessione in termini.

Massime di principio

  • Nella liquidazione controllata il termine per presentare domande di ammissione, restituzione o rivendicazione ha natura perentoria; la domanda tardiva è ammissibile solo se l'istante allega e prova una causa non imputabile del ritardo e indica tempestivamente il momento in cui la causa è cessata.
  • L'onere di allegazione è rigoroso: non basta invocare in modo generico la mancata comunicazione della procedura o la tardiva scoperta dell'apprensione dei beni; occorre indicare con precisione quando e come si è avuta conoscenza della procedura e perché non si sia potuto agire prima.
  • La mancata notifica della sentenza di apertura non esclude automaticamente la tardività se dagli atti risulta che l'interessato ha comunque avuto conoscenza effettiva o comunque idonea della procedura in tempo utile per attivarsi.
  • Le censure di legittimità sono inammissibili quando non si confrontano con la ratio decidendi effettiva della decisione impugnata, soprattutto se il provvedimento si fonda su autonome e sufficienti ragioni di carenza allegatoria e di prova.
  • L'acquisizione automatica alla massa dei beni in possesso del debitore rileva anche rispetto alle domande di rivendicazione di terzi, che restano soggette al regime decadenziale e probatorio della procedura concorsuale.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenzaGiudicato

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