Cassazione Civile, Ordinanza n. 12012/2024 del 03/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'adesione alla definizione agevolata e della regolarità dei versamenti estintivi delle cartelle di pagamento. Ha quindi dichiarato estinto il processo per cessazione della materia del contendere. Non ha statuito sulle spese di lite e ha escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del contribuente.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di avvisi di accertamento relativi a IRPEF per gli anni d'imposta 2004 e 2005. Il contribuente aveva ottenuto in primo grado un accoglimento solo parziale, ma la Commissione tributaria regionale della Toscana, su appello dell'Amministrazione finanziaria, aveva riformato la decisione. In Cassazione il contribuente ha proposto ricorso per quattro motivi avverso la sentenza regionale. Nelle more, ha depositato documentazione per dimostrare di avere aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 3 del d.l. n. 119/2018 (cd. rottamazione ter) e di avere eseguito i relativi versamenti. L'Agenzia delle Entrate, preso atto della ritualità della definizione e del corretto ammontare dei pagamenti, ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
Norme richiamate
La presentazione della domanda di definizione agevolata e il corretto pagamento delle somme dovute possono determinare la cessazione della materia del contendere nel giudizio tributario.
Il ricorso è stato nuovamente trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato nei confronti del contribuente.
Massime di principio
- Quando il contribuente aderisce validamente a una definizione agevolata e documenta l'avvenuto integrale pagamento delle somme dovute, il giudizio tributario relativo alle medesime pretese può essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- Ai fini della cessazione della materia del contendere in presenza di rottamazione, rileva che l'Amministrazione finanziaria non contesti la ritualità della domanda e riconosca la correttezza dei versamenti effettuati.
- In caso di estinzione del processo per definizione agevolata, la Corte può non provvedere sulle spese se la vicenda processuale lo consente e può escludere il raddoppio del contributo unificato quando manchino i relativi presupposti processuali.
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