Cassazione Civile, Ordinanza n. 21528/2022 del 07/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un professionista esercente la professione di dottore commercialista aveva chiesto il rimborso dell'IRAP versata per il 2012, assumendo di non essere soggetto passivo del tributo. Dopo il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione finanziaria, il ricorso introduttivo era stato accolto solo parzialmente dalla CTP; in appello il contribuente, rimasto soccombente per la parte residua, lamentava davanti alla CTR che, pur riconoscendogli il diritto al rimborso per alcune attività svolte (amministratore, sindaco/revisore, curatore fallimentare o commissario di procedure concorsuali), il giudice non aveva determinato l'esatto quantum del rimborso, limitandosi a ritenere il credito determinabile mediante semplice riscontro delle fatture e un calcolo aritmetico. Con il primo e secondo motivo di cassazione deduceva nullità della sentenza e violazione di legge per omessa pronuncia sul quantum; con il terzo motivo contestava la statuizione sulle spese di appello, sostenendo di essere stato complessivamente vittorioso almeno in parte e che quindi non potesse essergli addossata l'intera rifusione delle spese del grado.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi: ha osservato che il giudice di merito aveva confermato il diritto al rimborso per alcune attività professionali e che l'ammontare era comunque facilmente determinabile con operazioni aritmetiche sulla base degli elementi già presenti in sentenza; inoltre il ricorrente non aveva indicato specifiche difficoltà di calcolo né aveva contestato in modo puntuale il conteggio dell'Agenzia, già depositato in primo grado. È stato rigettato anche il terzo motivo, perché la CTR era stata chiamata a decidere sulle sole spese del grado di appello e aveva correttamente posto tali spese a carico dell'appellante, risultato totalmente soccombente in quel grado. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna del ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È richiamato come base del motivo di ricorso per nullità della sentenza per violazione di norme processuali e difetto di pronuncia.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È richiamato come base dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
Sono richiamati per dedurre omessa pronuncia e vizi di motivazione/struttura della sentenza.
artt. 1, 18, 35 e 36, D.Lgs. n. 546 del 1992
Sono evocati quale parametro della dedotta nullità/violazione di legge processuale tributaria per la mancata determinazione del quantum.
art. 111 Cost.
È richiamato come parametro costituzionale del dovere di motivazione e della decisione completa.
art. 12 preleggi
È richiamato nel terzo motivo in relazione all'interpretazione delle norme sulle spese processuali.
art. 15 D.Lgs. n. 546 del 1992
È richiamato in tema di spese nel processo tributario.
artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c.
Sono richiamati per contestare la regolazione delle spese di lite in appello.
art. 24 Cost.
È invocato dal ricorrente a sostegno della censura sulle spese di giudizio.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
È richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Quando la domanda riguarda una somma di denaro determinata o determinabile, il giudice non può limitarsi a una condanna generica all'an debeatur se dagli atti e dalla sentenza è possibile ricavare con semplice calcolo aritmetico il quantum debeatur.
- La condanna al pagamento di una somma non è generica solo perché non ne è indicato l'esatto importo; è sufficiente che il credito sia agevolmente determinabile sulla base degli elementi fattuali e contabili già acquisiti al giudizio.
- La censura di omessa pronuncia sul quantum è infondata se la decisione di merito ha già individuato i criteri utili alla liquidazione e la parte ricorrente non deduce specifici errori di calcolo o puntuali contestazioni al conteggio avversario.
- Nel giudizio di appello, la regolazione delle spese va rapportata all'esito del singolo grado: se l'appellante risulta totalmente soccombente in appello, è legittima la sua condanna integrale alle spese di quel grado, anche se nel complesso del contenzioso abbia ottenuto un parziale riconoscimento in primo grado.
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