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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17661/2026 del 03/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La lite trae origine da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. 600/1973 su una dichiarazione modello 730 trasmessa per conto di un contribuente da un professionista abilitato, che aveva apposto il visto di conformità quale responsabile dell'assistenza fiscale. Il destinatario della cartella ha contestato: a) la competenza territoriale dell'ufficio che aveva formato il ruolo e attivato la riscossione, sostenendo che, per le sanzioni connesse a visto di conformità infedele, dovesse procedere la direzione regionale competente per il domicilio fiscale del trasgressore e non l'ufficio individuato in relazione al domicilio del contribuente assistito; b) la quantificazione dell'importo richiesto, invocando l'applicazione del regime più favorevole introdotto dall'art. 39 d.lgs. 241/1997 come modificato dal d.l. 4/2019 conv. in l. 26/2019, in base al principio del favor rei, anziché il previgente criterio che commisurava la pretesa all'imposta, alle sanzioni e agli interessi dovuti dal contribuente. La CTP aveva accolto in parte il ricorso, la CGT regionale aveva invece accolto l'appello dell'ufficio e rigettato l'appello incidentale del contribuente. In cassazione il contribuente ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 39, comma 2, d.lgs. 241/1997 per erronea individuazione dell'autorità competente all'iscrizione a ruolo; con il secondo motivo, violazione dell'art. 39, comma 1, lett. a) e a-bis), d.lgs. 241/1997, dell'art. 3 d.lgs. 472/1997, dell'art. 7 CEDU e degli artt. 3, 23 e 53 Cost., sostenendo l'illegittima quantificazione della pretesa e la natura sanzionatoria della disciplina, con conseguente applicazione del favor rei.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondato l'orientamento già consolidato secondo cui la responsabilità dei soggetti che rilasciano un visto di conformità infedele ha anche funzione punitiva e, pertanto, l'iscrizione a ruolo delle somme deve avvenire ad opera della direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate competente per il domicilio fiscale del trasgressore; ha rilevato che la decisione di merito aveva erroneamente attribuito la competenza all'ufficio provinciale. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente e annullando la cartella di pagamento per incompetenza dell'ufficio che aveva proceduto all'iscrizione a ruolo. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate, in considerazione della recente formazione dell'orientamento di legittimità richiamato.

Norme richiamate

  • art. 36-ter d.P.R. 600/1973

    indicato come base del controllo formale della dichiarazione che ha originato la cartella di pagamento.

  • art. 39 d.lgs. 241/1997

    comma 1, lett. a); comma 2

    la responsabilità per visto di conformità infedele ha funzione anche punitiva; la competenza all'iscrizione a ruolo spetta alla direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate competente per il domicilio fiscale del trasgressore e non può essere derogata.

  • d.l. 4/2019 conv. in l. 26/2019

    ha modificato in senso più favorevole il trattamento sanzionatorio per il visto infedele, ma la Corte non ha esaminato nel merito il secondo motivo perché assorbito.

  • art. 13 D.M. n. 164 del 1999

    richiamato per descrivere la dichiarazione presentata con le modalità previste per il visto di conformità.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato come parametro di censura per l'asserito errore sulla competenza; la Corte ha accolto il motivo sul diverso profilo della violazione dell'art. 39 d.lgs. 241/1997.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    ha consentito alla Corte, cassata la sentenza, di decidere nel merito senza rinvio per mancanza di ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 3 d.lgs. 472/1997

    richiamato dal ricorrente a sostegno dell'applicazione del favor rei in materia sanzionatoria.

  • art. 7 CEDU

    richiamato dal ricorrente come parametro sovranazionale a sostegno della natura sanzionatoria e della disciplina più favorevole.

  • artt. 3, 23 e 53 Cost.

    richiamati dal ricorrente per contestare la quantificazione della pretesa e sostenere l'illegittimità della disciplina applicata.

  • art. 378 c.p.c.

    richiamato per il deposito di memoria da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • In materia di sanzioni collegate al rilascio di un visto di conformità infedele, la relativa responsabilità ha natura anche punitiva; di conseguenza, la competenza all'iscrizione a ruolo delle somme deve essere individuata secondo il criterio previsto dalla norma speciale, cioè in base al domicilio fiscale del trasgressore.
  • L'atto di iscrizione a ruolo compiuto da un ufficio territorialmente incompetente è illegittimo e la cartella di pagamento che ne derivi deve essere annullata.
  • Quando la censura accolta attiene a un vizio che consente la cassazione senza rinvio e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere direttamente nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c.
  • Il sopravvenire di un orientamento di legittimità consolidato può giustificare la compensazione integrale delle spese di lite anche nei gradi di merito e di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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