Sentenza n. 225/2026 - Pescara, Sezione 1
per la ottemperanza della sentenza del Tribunale di Chieti n. 180/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Chieti che aveva riconosciuto il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo la mancata esecuzione, nei termini stabiliti, della sentenza del Tribunale ordinario di Chieti n. 180/2024, con la quale gli era stato riconosciuto il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, relativamente agli anni scolastici indicati nel titolo. Il Tribunale rileva che il titolo giudiziale è esecutivo, che è decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e che l'azione di ottemperanza può essere proposta senza previa diffida. Il Ministero non può giustificare l'inadempimento richiamando la competenza di un diverso organo centrale, poiché l'amministrazione intimata deve assicurare l'esecuzione del giudicato secondo le regole interne di competenza.
La decisione
Il ricorso è accolto. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito è ordinato di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale ordinario, accreditando le somme riconosciute per il bonus della carta docente sul conto della carta elettronica del docente, ai fini previsti dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, con gli accessori dovuti secondo il titolo giudiziale. L'adempimento deve avvenire entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, è nominato un commissario ad acta, individuato nel dispositivo nel Prefetto di Chieti o in un funzionario di idonea professionalità da questi designato, con termine di 45 giorni per provvedere in sostituzione dell'amministrazione. Il giudice esclude la penalità di mora ex art. 114, comma 4, c.p.a., considerati l'importo contenuto e la produzione di interessi già prevista dal titolo. Le spese, pari a euro 500 oltre contributo unificato e accessori di legge, sono poste a carico del Ministero e distratte in favore del difensore antistatario. Gli atti sono trasmessi alla Procura regionale della Corte dei conti dell'Aquila per le eventuali valutazioni di competenza.
Norme richiamate
art. 1, commi 121 ss., l. 107/2015
Il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente deve essere riconosciuto secondo quanto stabilito dal titolo giudiziale, mediante accredito delle somme sul conto della carta.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
Il termine di 120 giorni per l'esecuzione dei titoli di condanna pecuniaria delle amministrazioni statali è applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche al giudizio di ottemperanza.
Ai fini del giudizio di ottemperanza, non è necessaria l'apposizione della formula esecutiva.
Nel giudizio di ottemperanza non occorre la spedizione del titolo in forma esecutiva, richiesta invece ai fini dell'esecuzione civile.
art. 6, comma 1, lett. e), l. 241/1990
L'organo intimato non può giustificare l'inottemperanza richiamando la competenza di altro organo del medesimo Ministero; il responsabile del procedimento deve adottare il provvedimento finale ove competente oppure trasmettere gli atti all'organo competente.
La manifesta fondatezza del ricorso consente la decisione con sentenza in forma semplificata.
L'azione di ottemperanza può essere proposta senza previa diffida; il giudice può inoltre nominare un commissario ad acta e valutare l'applicazione della penalità di mora.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza può essere proposto senza previa diffida quando l'amministrazione non abbia eseguito il titolo giudiziale.
- Il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione dei titoli esecutivi di condanna pecuniaria delle amministrazioni statali si applica, con i necessari adattamenti, anche ai fini della proposizione dell'azione di ottemperanza.
- Ai fini del giudizio di ottemperanza non è necessaria l'apposizione della formula esecutiva prevista per l'esecuzione civile, ai sensi dell'art. 115, comma 3, c.p.a.
- L'amministrazione intimata non può sottrarsi all'esecuzione del giudicato invocando la competenza di un diverso organo interno: deve attivare i propri procedimenti organizzativi e trasmettere gli atti all'organo competente.
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria, il giudice può ordinare l'accredito delle somme secondo le modalità specificamente individuate dal titolo e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
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