Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 10979/2025 del 26/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una società, derivata da altra società che aveva subito danni in occasione dell’alluvione piemontese del novembre 1994, volta a ottenere dall’INPS la restituzione del 90% dei contributi versati per gli anni 1995-1997 in base all’art. 4, comma 90, della L. n. 350/2003. La Corte d’appello di Torino ha accolto l’impugnazione dell’INPS e ha escluso il rimborso ritenendo che, secondo la perizia e la documentazione acquisita, gli aiuti pubblici complessivamente ricevuti dall’impresa includevano anche finanziamenti per la rilocalizzazione degli impianti e contributi a tasso agevolato; tali aiuti superavano la soglia del regime de minimis e, in ogni caso, erano superiori al danno accertato, con conseguente divieto di sovra-compensazione. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità per omessa pronuncia e violazione del Regolamento UE n. 651/2014, deducendo che la Corte d’appello non avrebbe considerato anche il danno da perdita di reddito per la sospensione dell’attività nei sei mesi successivi all’evento; 2) violazione della decisione della Commissione UE n. 195/2016, del Regolamento UE n. 651/2014, dell’art. 107 TFUE e dell’art. 4-quinquies della L. n. 228/1997, sostenendo che i finanziamenti per la rilocalizzazione avevano finalità prevenzionale e non costituivano aiuti di Stato; 3) violazione delle medesime fonti eurounitarie per avere la Corte valorizzato, in modo contraddittorio, il vantaggio derivante dal pagamento di interessi agevolati sui finanziamenti ricevuti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché diretto a contestare un accertamento di fatto della Corte territoriale sulla quantificazione del danno in euro 342.526,30, importo già indicato dalla stessa società sin dal ricorso introduttivo e ribadito in appello, escludendo inoltre qualsiasi omessa pronuncia. Ha dichiarato inammissibili anche il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, poiché anch’essi miravano a rimettere in discussione l’accertamento di merito secondo cui il complesso degli aiuti ricevuti dall’impresa, comprensivo dei contributi per rilocalizzazione e dei finanziamenti agevolati, superava la soglia del de minimis ed era comunque superiore al danno effettivamente accertato; ne derivava l’impossibilità di riconoscere ulteriori benefici, pena la violazione del divieto di sovra-compensazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente per la complessità della disciplina e per lo ius superveniens; è stato inoltre dato atto dell’obbligo, ove dovuto, di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è stata esclusa perché la doglianza mirava in realtà a contestare il merito dell’accertamento sul danno.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È stato richiamato quale parametro di deduzione delle violazioni di legge indicate nei motivi, ma le doglianze sono state ritenute inammissibili perché dirette a rivalutare il fatto.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    È stato invocato per la nullità della sentenza, ma la Corte ha escluso il vizio.

  • art. 50 Regolamento UE n. 651/2014

    La Corte ha ritenuto che le doglianze sul danno e sugli aiuti ricevuti presupponessero un riesame del fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 3 decisione Commissione Europea n. 195/16

    È stata richiamata dalla ricorrente come fonte eurounitaria, ma il ricorso è stato dichiarato inammissibile per contestazione di merito.

  • art. 107 TFUE

    La Corte non ha riconsiderato la qualificazione degli aiuti, ritenendo inammissibili le censure che tendevano a sovvertire l’accertamento di merito.

  • art. 4-quinquies L. n. 228/1997

    È stata invocata nel secondo motivo, ma senza superare il rilievo dell’inammissibilità.

  • art. 4, comma 90, L. n. 350/2003

    È la base normativa della domanda di restituzione del 90% dei contributi versati a seguito degli eventi alluvionali.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di omessa pronuncia, miri in realtà a contestare l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, specie in tema di quantificazione del danno.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando la censura del ricorrente riguarda il modo in cui il giudice ha valutato il materiale probatorio o ha qualificato giuridicamente un fatto, trattandosi in sostanza di critica al merito.
  • Quando la disciplina agevolativa o europea esclude il cumulo oltre una certa soglia o vieta la sovra-compensazione, il giudice di merito può negare ulteriori benefici se gli aiuti complessivamente ricevuti risultano superiori al danno accertato.
  • Le doglianze che richiedono una nuova valutazione del complesso degli aiuti pubblici, della loro natura e della loro incidenza rispetto al danno non sono scrutinabili in cassazione se non denunciano specifici errori di diritto o vizi motivazionali nei limiti consentiti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRimborsi
RamiProcesso civileBancario e finanziarioTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.