Cassazione Civile, Ordinanza n. 36122/2021 del 23/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietaria)
La controversia
La lite nasce da una controversia tra proprietari di fondi finitimi in tema di distanze legali rispetto a vedute preesistenti. In primo grado la domanda di arretramento della costruzione era stata rigettata; la corte d'appello ha invece accolto l'impugnazione della parte attrice e ha ordinato alla vicina di arretrare il proprio fabbricato a distanza non inferiore a tre metri dal muro esterno dell'edificio sul quale si trovava un terrazzo di copertura con parapetto. La ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 342, 414 e 434 c.p.c. per asserita genericità dell'appello e quindi sua inammissibilità; 2) violazione degli artt. 907 e 871 c.c. e dei decreti ministeriali richiamati, sostenendo che la distanza di dieci centimetri tra gli immobili fosse necessaria per il giunto sismico e che la corte territoriale non avesse correttamente applicato la disciplina delle distanze; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. per mancata prova dell'acquisto della servitù di veduta per destinazione del padre di famiglia, deducendo l'assenza dei requisiti di apparenza e di non equivoca destinazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che la doglianza non si confrontasse specificamente con la vicenda concreta e comunque che l'appello fosse sufficientemente specifico perché consentiva al giudice di comprendere natura e portata della critica. Quanto al secondo, ha osservato che la sentenza impugnata aveva fondato la decisione sulla prevalenza delle distanze imposte dal codice civile rispetto a eventuali regole edilizie e sul fatto che il terrazzo con parapetto fosse stato leso nell'esercizio del diritto di veduta; pertanto il motivo non censurava la ratio decidendi. Quanto al terzo, ha ritenuto che la sentenza di merito avesse già accertato i presupposti di fatto dell'istituto della servitù per destinazione del padre di famiglia, sicché la censura sollecitava un riesame di merito non consentito in sede di legittimità. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
L'appello è ammissibile se consente di individuare con chiarezza il punto della decisione impugnata e la critica mossa, senza necessità di formule sacramentali o di un progetto alternativo di sentenza.
Richiamato dalla ricorrente nel contesto della doglianza sulla specificità dei motivi di appello; la Corte non vi attribuisce un ruolo decisivo autonomo rispetto al principio di specificità dell'impugnazione.
L'impugnazione deve esporre in modo chiaro il capo di decisione censurato e le ragioni della critica, ma non richiede l'allegazione analitica di tutte le emergenze di causa.
Il vizio di violazione di legge non consente di trasformare la doglianza in un nuovo giudizio di merito né di sollecitare una diversa ricostruzione fattuale.
Le distanze legali rispetto alle vedute hanno natura assoluta e non sono derogabili da regolamenti edilizi in senso riduttivo rispetto al minimo civilistico.
Le norme edilizie richiamate non possono legittimare distanze inferiori a quelle imposte dal codice civile.
Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessità del giunto sismico; la Corte ha ritenuto la censura non pertinente alla ratio della decisione.
Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018
Richiamato dalla ricorrente con la medesima finalità; non incide sul principio secondo cui le distanze civilistiche restano inderogabili in peius.
La denuncia di violazione dell'onere della prova è inammissibile se tende, in realtà, a contestare l'accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito su presupposti già ritenuti sussistenti.
Serve come filtro di inammissibilità quando il ricorso non supera un consolidato orientamento di legittimità e non prospetta questioni nuove o seriamente controverse.
La declaratoria di inammissibilità rileva anche ai fini dell'eventuale impugnazione incidentale tardiva.
Richiamato in chiave sistematica per spiegare la funzione acceleratoria del filtro di inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Costituisce il parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato richiamato dal comma 1-quater.
Massime di principio
- L'appello è specifico quando, pur senza formule sacramentali, individua in modo intellegibile il punto della decisione da riesaminare e le ragioni della censura; non è necessario che sia redatto come una sentenza alternativa o che riproduca analiticamente tutti gli atti di causa.
- Nel giudizio di legittimità, la denuncia di violazione di legge è inammissibile se maschera una richiesta di rivalutazione dei fatti o delle prove; il motivo deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Le distanze legali a tutela delle vedute hanno natura assoluta e non possono essere ridotte da regole edilizie o tecniche che prevedano distacchi inferiori al minimo stabilito dal codice civile.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia realmente invertito l'onere probatorio; non è sufficiente contestare l'apprezzamento delle risultanze istruttorie compiuto dal merito.
- Il filtro di cui all'art. 360-bis, n. 1, c.p.c. consente la declaratoria di inammissibilità quando il ricorso non si confronta con un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità.
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