Cassazione Civile, Ordinanza n. 17228/2023 del 15/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una precedente sentenza passata in giudicato che aveva riconosciuto a favore di alcune dipendenti il diritto, in applicazione di una clausola del contratto integrativo aziendale, a una maggiorazione retributiva per il lavoro svolto in domeniche o festività nel periodo natalizio e al recupero delle ore lavorate, fino a un massimo di otto ore giornaliere per le lavoratrici full time, ovvero al corrispondente valore economico se il recupero non fosse più fruibile. Le lavoratrici hanno poi agito nuovamente sostenendo che le società convenute avessero eseguito solo parzialmente quel giudicato, chiedendo il pagamento delle differenze retributive residue e dell’indennità sostitutiva del giorno di riposo ulteriore non più fruibile. Il Tribunale ha accolto la domanda e la Corte d’appello ha rigettato il gravame delle società, interpretando il giudicato come attributivo di un ulteriore diritto al riposo rispetto a quello già previsto dal contratto individuale. Le società hanno quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 12 delle preleggi, dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c., sostenendo che il precedente giudicato si fosse limitato ad accertare l’applicabilità dell’art. 12 del C.I.A. anche ai dipendenti obbligati a lavorare la domenica, senza incidere sulla distinta questione del diritto a un ulteriore giorno di riposo. Hanno inoltre denunciato vizi motivazionali e insufficiente istruttoria sulla concreta articolazione dell’orario di lavoro, ma tali censure sono state ritenute generiche e non pertinenti. Le controricorrenti hanno chiesto anche la condanna ex art. 96 c.p.c., respinta perché mancava la colpa grave.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze in punto motivazione e istruttoria fossero generiche e non coerenti con il vizio di violazione di legge prospettato, e che la censura relativa al giudicato fosse comunque inammissibile perché le ricorrenti non avevano riportato nel ricorso il testo integrale della sentenza passata in giudicato né i passi specificamente asseritamente violati. La Corte ha ribadito che, nel denunciare l’erronea interpretazione del giudicato esterno, il ricorrente deve riprodurre in ricorso la decisione invocata, comprendendone dispositivo e motivazione, affinché il controllo di legittimità sia possibile nel rispetto dell’autosufficienza. È stata poi respinta la domanda delle controricorrenti ex art. 96 c.p.c. per mancanza di colpa grave. Le spese sono state poste a carico delle ricorrenti, in solido, con liquidazione delle spese di legittimità e riconoscimento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L’interpretazione del giudicato esterno, considerato come elemento normativo, va svolta secondo i criteri ermeneutici delle preleggi.
Richiamato come norma sulla cosa giudicata, la cui violazione è stata dedotta dalle ricorrenti; la Corte non entra nel merito per inammissibilità del ricorso.
Richiamato in relazione alla formazione del giudicato interno/esterno; la doglianza è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura è stata formalmente proposta come violazione di legge, ma le doglianze motivazionali e istruttorie sono state ritenute estranee al vizio dedotto.
La domanda di responsabilità aggravata è stata respinta perché non è stata ravvisata la colpa grave della parte ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura di violazione del giudicato esterno è inammissibile se il ricorrente non riproduce nel ricorso il testo integrale della decisione che assume passata in giudicato, comprensivo di motivazione e dispositivo, perché il controllo di legittimità deve poter verificare direttamente il contenuto del comando giudiziale.
- L’interpretazione del giudicato esterno, in quanto elemento normativo, è sindacabile in cassazione come violazione di legge; tuttavia il sindacato è possibile solo se il giudicato sia specificamente riportato e autosufficientemente localizzabile nel ricorso.
- Censure formulate come violazione di legge non possono essere accompagnate, senza coerenza tecnica, da doglianze generiche sulla motivazione o sull’istruttoria, che risultano inammissibili se non pertinenti al vizio denunciato.
- La domanda ex art. 96 c.p.c. richiede la prova della colpa grave della parte soccombente; tale requisito non è integrato dal solo fatto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
- Quando il giudicato viene invocato per sostenere un diritto ulteriore o più ampio rispetto a quello espressamente accertato, il ricorrente deve indicare con precisione il contenuto decisorio che assume travisato, non potendo limitarsi a richiami parziali o estratti motivazionali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 15 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17093/2023 del 15/06/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 15 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17115/2023 del 15/06/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 15 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17146/2023 del 15/06/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 15 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17198/2023 del 15/06/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 15 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17203/2023 del 15/06/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 15 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17204/2023 del 15/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →