Cassazione Penale, Sentenza n. 28304/2022 del 19/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ranavolo impugnava l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere, censurando in particolare la sussistenza della gravità indiziaria circa la sua partecipazione a due sodalizi: (i) associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) denominata "clan Silenzio" e (ii) associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 D.P.R. 309/1990 aggravata ex art. 416-bis.1 c.p.). Le censure principali riguardavano: l'eccessiva fiducia del giudice nelle dichiarazioni del collaboratore Antonio Costabile e la presunta contraddittorietà e mancanza di riscontri delle dichiarazioni di altri collaboratori; l'errata identificazione della voce di Ranavolo in intercettazioni captate a casa di Alfonso Silenzio (difesa sostenuta con consulenza fonica); la documentazione sanitaria prodotta dalla difesa che, secondo Ranavolo, dimostrerebbe la sua presenza in Spagna nel periodo delle intercettazioni e quindi la sua non partecipazione alle conversazioni; e, in generale, la richiesta che la Corte di cassazione rivedesse la valutazione probatoria del giudice del riesame.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi a carico di Ranavolo, valorizzando la "convergenza del molteplice" tra dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (in particolare Costabile e D'Amico), conversazioni intercettate (sia in ospedale sia nell'abitazione di Alfonso Silenzio), immagini di videosorveglianza e attività di polizia giudiziaria. La Corte ha inoltre richiamato i limiti del sindacato in cassazione (impossibilità di rivedere i fatti e la valutazione della attendibilità delle fonti salvo manifesta illogicità o violazione di norme), condividendo la valutazione del giudice di merito circa l'identificazione del parlante e l'irrilevanza/superabilità della documentazione sanitaria prodotta dalla difesa. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato infondato; Ranavolo è stato condannato al pagamento delle spese processuali e la sentenza verrà trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p., non essendo disposta la rimessione in libertà.
Norme richiamate
Norma che definisce l'associazione di tipo mafioso; applicata per qualificare il "clan Silenzio" e attribuire a Ranavolo il ruolo di "consigliere" e affiliato intraneo, sulla base di dichiarazioni di collaboratori e riscontri investigativi.
Aggravante utilizzata in relazione al coinvolgimento del medesimo sodalizio nelle attività di traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto sussistenti gravi indizi anche con riferimento a tale aggravante.
art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sul traffico di stupefacenti: addebitata l'associazione finalizzata al traffico, con individuazione del ruolo di Ranavolo nell'approvvigionamento/trasporto dalla Spagna.
Definisce la "gravità indiziaria" quale requisito per misure cautelari: la Corte ha verificato che il giudice del riesame abbia dato adeguata motivazione sulla sussistenza di gravi indizi.
Disciplina le esigenze cautelari: la Corte precisa che la valutazione delle esigenze cautelari è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non per manifesta illogicità.
Richiamata quale riferimento sui requisiti formali dell'ordinanza cautelare che il riesame deve valutare; la Corte ha controllato che il Tribunale avesse adempiuto a tali obblighi motivazionali.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione ai limiti della motivazione in cassazione (esposizione sintetica del motivo di ricorso); utilizzata per delimitare la portata della decisione di legittimità.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma che impone la trasmissione della copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario se la decisione non comporta la rimessione in libertà; applicata alla conclusione del procedimento.
Norma procedurale richiamata solo per identificare la sostituzione del difensore in udienza (riguarda la sostituzione dell'avvocato difensore).
Massime di principio
- In sede di cassazione contro provvedimenti cautelari il controllo è di legittimità: non è consentita la riconsiderazione del merito dei fatti e delle valutazioni di attendibilità delle fonti effettuate dal giudice di merito, salvo manifesta illogicità o violazione di norme.
- Le dichiarazioni dei "collaboratori di giustizia" possono costituire, se ritenute attendibili e corroborate da riscontri estrinseci, elemento decisivo per la sussistenza della gravità indiziaria; è importante la "convergenza del molteplice" tra diverse fonti di prova (dichiarazioni, intercettazioni, immagini, attività di polizia giudiziaria).
- L'interpretazione del contenuto delle intercettazioni e l'identificazione dei parlanti sono valutazioni tipicamente di merito; le contestazioni tecniche (es. consulenze foniche) devono dimostrare errori decisivi o travisamento della prova per essere efficaci in cassazione.
- Documenti prodotti dalla difesa (es. certificati medici o cartelle cliniche) sono rilevanti se riferibili con precisione ai giorni e ai fatti specificamente contestati; documentazione generica o riferita a periodi diversi può essere ritenuta irrilevante dal giudice.
- Per contrastare una misura cautelare fondata su elementi convergenti, è necessario non solo proporre interpretazioni alternative, ma dimostrare l'esistenza di vizi di motivazione, travisamento della prova o violazioni di legge; semplici ricostruzioni alternative dei fatti sono inidonee in cassazione.
- Se il ricorso per cassazione è respinto e non consegue la rimessione in libertà, il giudice dispone l'invio della sentenza al direttore dell'istituto penitenziario e può irrogare le spese processuali all'indagato.
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