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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13803/2023 del 19/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

Gli eredi di un soggetto che aveva utilizzato per decenni un immobile sito in Battipaglia hanno agito per far dichiarare l'usucapione ordinaria del bene, deducendo che il loro dante causa lo aveva posseduto uti dominus dal 1980 fino al decesso, eseguendo lavori di manutenzione e pagando utenze e Tarsu. La Regione Campania, costituitasi quale titolare dei beni ex E.R.S.A.C., ha resistito sostenendo che l'immobile era di proprietà di un ente di riforma fondiaria, destinato alla funzione istituzionale di redistribuzione delle terre ai contadini, dunque sottratto a usucapione; ha inoltre dedotto il vincolo storico-archeologico e ha proposto domanda riconvenzionale di rilascio e risarcimento danni. La Corte d'appello ha rigettato l'appello degli eredi: ha affermato che il bene, appartenendo originariamente a un ente di riforma fondiaria, era inusucapibile; ha ritenuto altresì che il possessore originario avesse chiesto di poter condurre il bene in fitto, così manifestando di non possederlo uti dominus, e che anche gli eredi, chiedendo chiarimenti sull'acquisto, avessero escluso l'intervenuta usucapione. In cassazione sono stati proposti quattro motivi: (1) violazione dell'art. 1 L. 230/1950 e degli artt. 830 e 828 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto il bene inusucapibile senza una concreta destinazione al pubblico servizio; (2) analoga censura sulla qualificazione del bene come patrimonio indisponibile; (3) violazione dell'art. 1146 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, perché non sarebbe stata considerata la successione nel possesso dell'erede; (4) violazione dell'art. 823 c.c. per la ritenuta demanialità del bene vincolato storico-archeologico.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 360-bis, comma 1, n. 1 c.p.c., perché la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza consolidata secondo cui i beni acquistati dagli enti di riforma fondiaria, destinati per legge alla redistribuzione della proprietà terriera, non sono usucapibili, a prescindere dalla concreta destinazione del singolo bene. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato, poiché la Corte d'appello non ha negato in astratto la successione nel possesso, ma ha accertato in fatto che il dante causa e gli eredi avevano compiuto atti incompatibili con l'animus possidendi. Il quarto motivo è stato assorbito, dato che il rigetto dei primi tre motivi lasciava comunque ferma la ratio decisoria autonoma sull'inusucapibilità e sulla mancanza di possesso uti dominus. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese di legittimità, con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1 L. n. 230/1950

    funzione istituzionale dell'ente di riforma fondiaria; redistribuzione della proprietà terriera ai contadini

    i beni acquistati dagli enti di riforma fondiaria sono destinati per legge a un pubblico servizio e, per tale ragione, non sono usucapibili

  • art. 830, comma 2, c.c.

    i beni destinati a pubblico servizio possono essere sottratti alla loro destinazione solo nei modi previsti dalla legge; ciò impedisce l'acquisto per usucapione

  • art. 828, comma 2, c.c.

    i beni patrimoniali indisponibili non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge, con conseguente inusucapibilità

  • art. 823 c.c.

    richiamato come norma invocata dai ricorrenti in relazione ai beni sottoposti a vincolo storico-archeologico; la relativa censura è stata però assorbita

  • art. 1146 c.c.

    il possesso continua nell'erede dall'apertura della successione

    la successione nel possesso è principio astrattamente applicabile, ma nel caso concreto è stata esclusa in fatto la possibilità di far valere un possesso utile all'usucapione

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    utilizzato dai ricorrenti per denunciare violazione di legge

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    utilizzato dai ricorrenti per dedurre omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 360-bis, comma 1, n. 1 c.p.c.

    i primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili perché la sentenza impugnata era conforme alla giurisprudenza della Corte

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • I beni appartenenti a enti di riforma fondiaria, in quanto destinati per legge alla realizzazione della funzione istituzionale di redistribuzione della proprietà terriera, non possono essere acquistati per usucapione da terzi, indipendentemente dalla concreta utilizzazione del singolo cespite.
  • Quando la decisione di merito è conforme a un orientamento consolidato della Corte di cassazione, il ricorso per cassazione che non offra argomenti idonei a mutare tale orientamento può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c.
  • La censura sulla successione nel possesso è infondata se il giudice di merito ha accertato, con valutazione di fatto insindacabile in cassazione nei limiti del vizio motivazionale, che il dante causa e gli eredi hanno compiuto atti incompatibili con il possesso uti dominus.
  • In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio; la scelta delle prove ritenute decisive e la ricostruzione del fatto appartengono al giudice di merito, purché la motivazione indichi le ragioni del convincimento.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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