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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35679/2025 del 31/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano il sequestro preventivo di euro 17.030,00 disposto come presunto profitto del reato di cessione di cocaina (art. 110 c.p., art. 73 DPR 309/1990) e ai sensi dell'art. 240-bis c.p. hanno dedotto: difetto del nesso di pertinenzialità tra denaro e reato e vizio di motivazione; manifesta sproporzione tra quantità di stupefacente e somma sequestrata; omissione di valutazione delle allegazioni sulla lecita provenienza del denaro e inversione dell'onere della prova; inosservanza dell'art. 321 c.p.p. e carenza della motivazione sul periculum in mora; mancanza, contraddittorietà e illogicità della misura cautelare reale. Procedimentalmente, il ricorso per cassazione è stato tuttavia proposto "con motivazione riservata" ai sensi dell'art. 325 c.3 c.p.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché proposti con riserva dei motivi: l'art. 325 c.p.p., con riferimento agli articoli applicabili (art. 322-bis e art. 311 c.p.p.), richiede che i motivi per cassazione siano enunciati contestualmente al ricorso e non possono essere riservati in attesa della motivazione del provvedimento impugnato. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.) e ciascuno è stato condannato a versare, in via equitativa, la somma di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7-bis

    Norma usata dal giudice di merito per giustificare il sequestro preventivo quale profitto del reato di stupefacenti; nel provvedimento di cassazione la norma è menzionata solo come oggetto del gravame, ma la Corte di legittimità non è entrata nel merito per ragioni di ammissibilità procedurale.

  • codice penale, art. 240-bis

    Richiamato in relazione alla misura patrimoniale per i reati di cui al titolo; i ricorrenti contestavano la sua applicazione per sproporzione e per mancata valutazione della provenienza lecita, ma la Corte non ha esaminato questi profili per via dell'inammissibilità del ricorso.

  • codice penale, art. 110

    Richiamato per il concorso di reati (cesso di cocaina); citato come reato contestato da cui deriverebbe il profitto sequestrato.

  • codice di procedura penale, art. 322-bis

    Norma che disciplina il riesame del decreto di sequestro preventivo; il ricorso per cassazione avverso ordinanze rese ai sensi di questa norma è disciplinato dall'art. 325 c.p.p.

  • codice di procedura penale, art. 325

    Prevede il ricorso per cassazione contro le ordinanze di riesame (art. 322-bis) per violazione di legge; la Corte ha evidenziato che non è consentito riservare i motivi, dovendo essi essere enunciati contestualmente al ricorso.

  • codice di procedura penale, art. 311, comma 4

    Richiama l'obbligo che i motivi siano enunciati contestualmente al ricorso, escludendo la possibilità di riserva dei motivi; la Corte si è richiamata a tale principio per dichiarare l'inammissibilità.

  • codice di procedura penale, art. 616, comma 1

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico dei ricorrenti in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in punto di ammenda: la Corte di legittimità, non ritenendo che i ricorsi fossero privi di colpa nella causa dell'inammissibilità, ha comunque disposto un versamento equitativo di euro 3.000,00 per ciascun ricorrente alla cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In ricorso per cassazione avverso ordinanze di riesame ex art. 322-bis c.p.p. i motivi devono essere indicati contestualmente al ricorso: non è ammessa la riserva dei motivi (art. 325 c.p.p. coordinato con art. 311 c.p.p.).
  • Se si impugna un provvedimento depositato con dispositivo separato dalla motivazione, il difensore deve scegliere tra: 1) attendere il deposito e la notifica della motivazione e poi proporre il ricorso entro i termini previsti, oppure 2) proporre immediatamente il ricorso ma enunciare già i motivi rilevabili dal dispositivo e dagli atti disponibili; non è consentito proporre il ricorso 'con motivazione riservata'.
  • Quando si contestano sequestri per presunto profitto di reato (art. 73 DPR 309/90, art. 240-bis c.p.), è necessario che il ricorso affronti specificamente: nesso di pertinenzialità tra somme e attività criminosa, proporzione tra valore sequestrato e quantità di stupefacente, valutazione delle prove sulla provenienza lecita del denaro e rispetto dell'onere della prova.
  • La mancata osservanza delle regole formali di impugnazione può portare a inammissibilità e a condanne per spese e ammende; dunque va sempre curata la correttezza formale (termine, contenuto dei motivi, rispetto delle modalità previste dalla legge).
  • In situazioni analoghe conviene raccogliere e allegare già nella fase di riesame ogni elemento probatorio utile (documenti sulla provenienza del denaro, giustificativi economici, contratti, ricevute) e sollevare tempestivamente eventuali vizi di motivazione e di periculum in mora.

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