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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35670/2025 del 31/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso era affidato a due motivi. Primo: violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (art. 522 c.p.p.), per avere la Corte d'appello ritenuto Cenatiempo responsabile del reato di resistenza a pubblico ufficiale a titolo di concorso morale, purché nella descrizione fattuale originaria l'organo di accusa aveva dettagliato solo le condotte del coimputato Aniello Mellusi e non aveva formalmente contestato il concorso morale a Cenatiempo. Secondo: violazione di legge in relazione all'art. 341-bis c.p. pen. (valore offensivo dell'espressione rivolta all'agente), sostenendo che la frase ritenuta oltraggiosa fosse mera critica dell'operato del pubblico ufficiale e non comportamento integrativo del reato di oltraggio.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Sul primo motivo la Corte di legittimità ha ritenuto che la correlazione tra accusa e sentenza fosse rispettata: l'atto di accusa richiamava espressamente il concorso di persone ex art. 110 c.p. e le risultanze probatorie (relazioni di servizio e CNR) conosciute dall'imputato consentivano di imputare anche a Cenatiempo un contributo morale spalleggiatore delle condotte aggressive di Mellusi. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che, valutato nel contesto fattuale di opposizione pubblica e condotte aggressive nei confronti del pubblico ufficiale, il linguaggio usato da Cenatiempo aveva rilevanza offensiva integrativa dell'illecito di oltraggio. In conseguenza del rigetto, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 522 cod. proc. pen.

    Principio di correlazione tra accusa e sentenza: violato solo se il fatto ritenuto in decisione è eterogeneo rispetto a quello contestato o se il capo d'imputazione non consente di ricavare gli elementi del reato; qui è stato ritenuto rispettato perché l'atto di accusa richiamava il concorso ex art. 110 e l'imputato aveva conoscenza delle risultanze probatorie.

  • art. 110 cod. pen.

    Norma sul concorso di persone nel reato: la richiamata indicazione nell'atto di accusa ha permesso di ascrivere a entrambi gli imputati le condotte 'minatorie e aggressive', legittimando la qualificazione di Cenatiempo come concorrente morale nella resistenza a pubblico ufficiale.

  • art. 341-bis cod. pen.

    Riferimento al reato di oltraggio: la Corte ha interpretato che la valutazione dell'offensività di un'espressione dipende dal contesto; in un contesto di opposizione pubblica e di comportamento aggressivo la frase assume valore offensivo integrativo dell'illecito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

Massime di principio

  • La sentenza conferma che la correlazione tra accusa e decisione non si limita al testo letterale del capo di imputazione, ma si verifica considerando anche le risultanze probatorie conosciute dall'imputato e le contestazioni sostanziali: se l'atto di accusa richiama il concorso ex art. 110 e l'imputato ha avuto modo di difendersi sulle prove, la derubricazione/attribuzione di un ruolo concorrente in sede di giudizio non costituisce automaticamente violazione del principio di correlazione.
  • Per valutare se un'espressione integri oltraggio al pubblico ufficiale occorre sempre considerare il contesto fattuale: termini che astrattamente possono sembrare critica possono assumere valenza offensiva se pronunciati in un contesto di opposizione pubblica, aggressività o minaccia verso il pubblico ufficiale.
  • La qualificazione del contributo come "concorso morale" è ammissibile quando emerge che una persona, pur non avendo direttamente posto in essere l'azione violenta, ha spalleggiato o favorito moralmente il comportamento del coautore e ciò risulta da atti e prove portati a conoscenza dell'imputato.
  • La nullità per violazione del principio di correlazione sussiste solo se la decisione imputa un fatto eterogeneo rispetto a quello contestato o se l'imputato non ha avuto conoscenza del materiale probatorio fondamentale; la conoscenza delle relazioni di servizio e di documenti acquisiti in dibattimento può legittimare la decisione di merito.
  • In presenza di rigetto del ricorso in Cassazione è frequente l'applicazione dell'art. 616 c.p.p. per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente.

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