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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35666/2025 del 31/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Palermo che, in parziale riforma del giudizio abbreviato, ha confermato condanne per reati connessi ad associazione mafiosa (art. 416-bis), favoreggiamento personale (art. 378), estorsione/rapina (artt. 628, 629), spendita di monete false (art. 455) e traffico di stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990). Le doglianze principali riguardano: 1) inutilizzabilità o nullità di intercettazioni per presunta violazione dei termini delle indagini; 2) insufficiente o travisata valutazione degli indizi (in particolare nei casi di "droga parlata"); 3) mancanza o genericità della motivazione su contestazioni aggravanti (metodo mafioso, finalità di agevolazione) e su aggravanti di partecipazione di piu persone; 4) omissione di valutazione o errata qualificazione di circostanze attenuanti e ricaduta della recidiva; 5) eccessività o mancata motivazione della dosimetria della pena (art. 133 c.p.); 6) vizi di partecipazione dell'imputato al primo grado (assenza senza collegamento audiovisivo, art. 420-bis/420-ter c.p.p.); 7) questioni procedurali connesse al rito abbreviato (preclusioni sull'eccepibilità di nullità/inutilizzabilità). Ciascun ricorrente solleva punti di fatto e di diritto specifici (es.: descrizione e disponibilità della droga, ruolo di intermediario, identità e funzione di terzi intervenuti, modalità delle estorsioni, ricostruzione delle fonti testimoniali o collaboratori, documentazione commerciale prodotta).

La decisione

La Corte di Cassazione ha, in massima parte, rigettato o dichiarato inammissibili molti dei ricorsi (la Procura generale aveva chiesto tale esito per diversi appellanti). Esiti principali: - Crinò: motivi di merito relativi alla prova sono stati dichiarati inammissibili o infondati; tuttavia la Cassazione ha ritenuto fondati alcuni rilievi sul trattamento sanzionatorio (omessa o insufficiente motivazione sulla pena base, sulla ricaduta della recidiva e sul calcolo dell'aumento per continuazione) e sull'aumento di pena per continuazione (Pizzone): la sentenza è annullata nei profili sanzionatori con rinvio alla Corte d'appello per integrare motivazione e rideterminare la pena. - Di Fede: fondate alcune censure sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; annullamento e rinvio per nuova valutazione della pena; questioni di merito sulla "droga parlata" sono state trattate insieme a quelle di Crinò e in gran parte rigettate. - Marono: fondata l'eccezione di vizio procedurale (mancata partecipazione in videocollegamento) ma, tra l'altro, i reati per i capi 6) e 7) sono stati dichiarati estinti per prescrizione: quindi estinzione del reato per decorrenza termini. - Vasta, Nocilla, Miloso: ricorsi in gran parte dichiarati inammissibili (Miloso aveva rinunciato a motivi in ragione del giudizio abbreviato/accordo concordato), con conferma delle decisioni di merito; Meli e altri (es. Marono) hanno visto maturare la prescrizione per taluni capi. - Casella, Bonanno: ricorsi rigettati; motivazione di merito ritenuta congrua dalla Cassazione. - Rizzo e Imparato: su questioni connesse all'aggravante "metodo mafioso" e all'agevolazione dell'associazione la Cassazione ha ravvisato carenze motivazionali per taluni profili (in particolare la ricostruzione del quid pluris richiesto per il metodo mafioso e la prova della finalità agevolativa), annullando tali passaggi e rinviando alla Corte d'appello perché chiarisca e integri la motivazione. - Cimò: il ricorso ha ottenuto parziale accoglimento: la Corte ha ritenuto non sufficientemente motivata la qualificazione della finalità di agevolazione mafiosa e ha disposto annullamento con rinvio per tale profilo; il resto della motivazione sul favoreggiamento è stato ritenuto congruo. Conclusione operativa: la maggior parte dei ricorsi è stata respinta o dichiarata inammissibile; per alcuni ricorrenti la Cassazione ha invece annullato in parte la sentenza impugnata (principalmente su questioni di motivazione della pena e su specifiche aggravanti connesse al metodo/agevolazione mafiosa) e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello per nuova valutazione; in casi isolati è intervenuta l'estinzione per prescrizione. I ricorrenti soccombenti sono stati condannati alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sull'associazione mafiosa; nella sentenza viene distinta la valutazione dell'uso del "metodo mafioso" (elemento oggettivo, quid pluris) dalla finalità di agevolazione (elemento soggettivo/intenzionale) e richiamata la necessità di motivazione specifica per l'applicazione delle aggravanti connesse.

  • art. 378 cod. pen.

    Favoreggiamento personale: la Corte conferma che può integrare reato di pericolo anche la condotta episodica di ausilio che ostacoli le indagini, anche durante la persistenza del reato presupposto, purché sussista una idoneità elusiva.

  • artt. 628, 629 cod. pen.

    Estorsione/rapina e relative aggravanti: la decisione insiste sulla possibilità di configurare estorsione anche con minacce implicite e sulla necessità di provare specificamente gli elementi delle aggravanti (più persone, provenienza mafiosa, metodo).

  • art. 455 cod. pen.

    Spendita di monete false: la Corte valuta la pena e l'adeguatezza della riqualificazione del fatto rispetto alla concreta offensività.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma antidroga: in particolare la Cassazione richiama la giurisprudenza su 'droga parlata' e sull'apprezzamento probatorio delle intercettazioni, precisando che l'assenza di sequestro non esclude la fattispecie ma impone rigorosa motivazione.

  • art. 407 e art. 538 cod. proc. pen.

    Rito abbreviato: la Corte ribadisce che l'opzione per il giudizio abbreviato limita la possibilità di dedurre l'inutilizzabilità di atti di indagine non costituenti violazione di un divieto probatorio (effetto di 'sanatoria' su nullità relative/inutilizzabilità non assolute).

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Regole sulla prova indiziaria: richiede valutazione rigorosa nei casi di 'droga parlata' e quando elementi di prova sono esclusivamente intercettazioni; la Corte richiama l'obbligo motivazionale del giudice di merito.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena: la Cassazione annulla per carenze motivazionali quando la Corte d'appello non espone analiticamente i parametri utilizzati per individuare la pena base e per bilanciare aggravanti e attenuanti.

  • art. 56 cod. pen.

    Desistenza e rinuncia all'azione: valutata con attenzione nei casi di 'intermediari' che avrebbero cessato la partecipazione; la Corte richiede elementi probatori chiari per qualificare la desistenza efficace.

  • artt. 420-bis, 420-ter cod. proc. pen.

    Partecipazione dell'imputato al processo da detenzione: l'assenza del detenuto senza adeguato videocollegamento può integrare vizio procedurale e rendere nulla la sentenza di primo grado se non vi è rinuncia inequivoca.

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Definizione del giudizio in sede di appello con accordo (concordato sui motivi): comporta limiti alla deducibilità di censure in cassazione relative ai motivi rinunciati.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Prescrizione ed estinzione del reato: quando matura la causa estintiva la Cassazione non sindaca vizi processuali o di merito ulteriori che non incidano sulla causa estintiva stessa.

Massime di principio

  • Rito abbreviato: l'opzione per il rito abbreviato limita la possibilità di dedurre inutilizzabilità di atti d'indagine che non costituiscono violazioni di divieti probatori; molte eccezioni procedurali risultano precluse se non assolute.
  • Droga 'parlata': l'assenza di sequestro non esclude la configurabilità del reato di traffico di stupefacenti, ma richiede una motivazione rigorosa e un quadro indiziario robusto per affermare la colpevolezza 'al di là di ogni ragionevole dubbio'.
  • Aggravanti mafiose: bisogna distinguere tra elemento oggettivo (uso del 'metodo mafioso' - quid pluris rispetto alla semplice minaccia) e elemento soggettivo (finalità di agevolazione dell'associazione). Per l'applicazione occorre motivazione specifica e prova delle caratteristiche richieste.
  • Valutazione della prova in Cassazione: la Corte di legittimità non riesamina liberamente i fatti; è possibile censurare il travisamento probatorio solo se si dimostra che la motivazione di merito ha utilizzato informazioni inesistenti o ha omesso valutazione di prove decisive.
  • Dosimetria della pena: il giudice deve motivare analiticamente la pena base e gli aumenti (anche per continuazione) in rapporto ai parametri dell'art. 133 c.p.; omissioni su questi punti giustificano annullamento e rinvio.
  • Partecipazione al processo da luogo di detenzione: l'assenza dell'imputato in udienza, se dovuta a stato detentivo, impone che il giudice attivi il collegamento audiovisivo o disponga la traduzione; il mancato rispetto può determinare nullità della sentenza di primo grado.
  • Prescrizione: quando matura la prescrizione per i reati contestati, questa estingue il reato e preclude l'ulteriore sindacato di molte questioni di merito e procedurali in Cassazione.

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