Cassazione Penale, Sentenza n. 35661/2025 del 31/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Ministero ha impugnato l'ordinanza della Corte di appello di Napoli che aveva riconosciuto a Basco il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione e condannato il Ministero al pagamento di euro 237.706,56. Con un unico motivo il ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 314, comma 1, cod.proc.pen. e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte di appello aveva attribuito valore dirimente a dichiarazioni contraddittorie del Basco sulla data di dissociazione dal clan (contestando la valutazione che la dissociazione fosse avvenuta nel 2009), mentre dal verbale di interrogatorio risultavano dichiarazioni confuse e fatti indicanti una contiguità con il clan almeno fino al 2011. Il Ministero deduceva che tali elementi avrebbero dovuto incidere sul diritto all'equa riparazione e chiedeva l'annullamento dell'ordinanza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura rilevando che la Corte d'appello aveva colmato le lacune motivazionali indicate nella precedente pronuncia di annullamento (Cass. n. 39627/2024) e aveva chiarito che il mantenimento della misura cautelare era fondato su altri elementi probatori, non sulle dichiarazioni contestate del Basco. La motivazione della Corte d'appello è stata considerata congrua e logica; la Corte di cassazione ha inoltre richiamato il principio per cui non è sua funzione riesaminare criticamente le prove di merito. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il Ministero condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 314, comma 1, cod.proc.pen.
Richiamata dal ricorrente come parametro per valutare l'ingiusta detenzione; dalla motivazione della Cassazione emerge che la norma è stata messa in relazione alla necessità di verificare la causalità tra le dichiarazioni dell'imputato e il mantenimento della misura cautelare, e la Corte d'appello ha ritenuto che tali dichiarazioni non avessero incidenza causale sul titolo custodiale.
Sentenza Cassazione n. 39627/2024
Pronuncia di annullamento precedente che aveva evidenziato carenze nella motivazione circa le dichiarazioni del Basco; ha imposto al giudice di rinvio l'obbligo di integrare e chiarire la motivazione, obbligo che la Corte d'appello ha adempiuto.
Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002 (Rv. 222265 - 01)
Principio giurisprudenziale secondo cui, nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, il Ministero dell'Economia e delle Finanze deve essere condannato al pagamento delle spese processuali qualora il ricorso per cassazione da esso proposto sia rigettato o dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- La Corte d'appello, a seguito di annullamento per vizio di motivazione, ha la facoltà e il dovere di integrare la motivazione e di riesaminare autonomamente le risultanze probatorie sul punto annullato, purché giustifichi il proprio convincimento conformemente alla ratio della sentenza di annullamento.
- Cassazione non è sede per un rinnovato esame critico delle prove di merito: le valutazioni probatorie alternative proposte dal ricorrente, quando consistono in una diversa lettura dei fatti, non sono decisive in sede di legittimità.
- Se il mantenimento della misura cautelare si fonda su elementi probatori diversi dalle dichiarazioni poi ritenute viziabili, la Corte può riconoscere il diritto alla riparazione purché risulti che le dichiarazioni in questione non abbiano avuto incidenza causale sulla custodia.
- Nel giudizio di riparazione per ingiusta detenzione il Ministero dell'Economia e delle Finanze corre il rischio di essere condannato alle spese qualora il ricorso per cassazione sia rigettato; quindi le impugnazioni che implicano un semplice contrasto interpretativo dei fatti sono vulnerabili.
- Dichiarazioni confuse o tardive dell'imputato non determinano automaticamente la perdita del diritto alla riparazione: occorre valutare la reale incidenza causale di tali dichiarazioni sul provvedimento restrittivo.
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