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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35655/2025 del 31/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Velo ha impugnato la sentenza d'appello per due ragioni principali: (1) la Corte di appello avrebbe illegittimamente negato la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria ritenendola incompatibile con la sospensione condizionale della pena alla luce dell'art. 61-bis L. 689/1981 (norma introdotta dopo il fatto), mentre i fatti erano anteriori alla riforma; (2) la Corte avrebbe rigettato la richiesta di sostituzione anche per mancata prova della capacità patrimoniale dell'imputato, fondando una prognosi negativa di adempimento che, secondo la difesa e orientamenti consolidati, non può giustificare il rifiuto della pena pecuniaria (che non comporta prescrizioni esecutive).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi in parte. Ha annullato la decisione impugnata limitatamente alla valutazione circa l'applicazione della pena sostitutiva (con rinvio alla Corte di merito per nuovo esame), precisando che: (i) l'art. 61-bis L. 689/1981, introdotto dal d.lgs. n. 150/2022 e vietante la compatibilità tra sospensione condizionale e pene sostitutive, è norma sostanziale successiva ai fatti e non si applica retroattivamente se produce effetti sfavorevoli; pertanto per fatti anteriori alla riforma va applicata la disciplina più favorevole che ammette la cumulo tra sospensione condizionale e sostituzione pecuniaria; (ii) il giudice non può rigettare ex ante la conversione in pena pecuniaria sulla base di una valutazione astratta di insolvenza: l'accertamento della capacità economica va svolto con i poteri istruttori previsti (anche ai sensi dell'art. 545-bis c.p.p.) e, se necessario, la misura pecuniaria va calibrata sulle condizioni economiche dell'imputato. Rimangono ferme l'affermazione di responsabilità e le altre statuizioni non impugnate.

Norme richiamate

  • legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 53

    "[I]l giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna, quando ritiene di dovere determinare la durata della pena detentiva entro il limite [...] di sei mesi, può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente. La sostituzione della pena detentiva ha luogo secondo i criteri indicati dall'articolo 57. Per determinare l'ammontare della pena pecuniaria il giudice individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per giorni di pena detentiva. Nella determinazione dell'ammontare di cui al precedente periodo il giudice tiene conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare. Il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall'articolo 135 del codice penale e non può superare di dieci volte tale ammontare. Alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria si applica l'articolo 133-ter del codice penale. [...]"

    La Corte richiama che la sostituzione in pena pecuniaria è prevista quando la pena detenuta è determinata entro il limite di sei mesi e la misura deve essere determinata tenendo conto della condizione economica: norma sostanziale che regola la possibilità di conversione e che, se più favorevole, deve essere applicata ai fatti anteriori alla riforma.

  • art. 61-bis, legge 24 novembre 1981, n. 689

    Introdotto dal d.lgs. n. 150/2022 per vietare la compatibilità tra sospensione condizionale e pene sostitutive; tuttavia, essendo norma sostanziale e peggiorativa rispetto al previgente assetto, non si applica ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore (principio di irretroattività delle norme sfavorevoli).

  • art. 2 codice penale

    Principio di successione delle leggi penali: in caso di successione di leggi si applica la norma più favorevole per l'imputato; disciplina l'irretroattività delle disposizioni sfavorevoli.

  • art. 58 legge n. 689/1981

    Prevede che il giudice non possa sostituire la pena detentiva quando presuma che le prescrizioni non saranno adempiute; la Corte chiarisce che la presunzione di inadempimento riguarda le pene sostitutive accompagnate da prescrizioni (es. semidetenzione) e non la pena pecuniaria: quindi le condizioni economiche da sole non giustificano il rigetto della conversione in pecuniaria.

  • art. 545-bis cod. proc. pen. e art. 20-bis cod. pen.

    Riferimenti procedurali e sostanziali all'istruttoria e ai criteri per la determinazione e l'applicabilità delle pene sostitutive; la Corte ricorda che la richiesta di sostituzione è ammissibile anche in appello e può essere formulata tramite difensore munito di procura speciale, e che il giudice dispone di poteri istruttori per accertare la situazione economica.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 71)

    Ha riformato le pene sostitutive introducendo, tra l'altro, l'art. 61-bis e l'art. 56-quater; la Corte distingue gli effetti temporali di tali norme e ne esclude l'applicazione retroattiva se peggiorative.

  • art. 163 cod. pen.

    Norma sulla sospensione condizionale della pena: la Corte osserva che la sospensione, se già concessa in epoca anteriore alla riforma, non poteva essere invocata quale ostacolo alla sostituzione della pena per fatti commessi anteriormente.

Massime di principio

  • Se il fatto è commesso prima dell'entrata in vigore di una riforma peggiorativa, la norma più favorevole per l'imputato deve essere applicata (art. 2 c.p.).
  • L'introduzione dell'art. 61-bis (divieto di cumulo tra sospensione condizionale e pene sostitutive) è norma sostanziale: non può essere applicata retroattivamente ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore.
  • La sostituzione della pena detentiva breve con la pena pecuniaria è compatibile con la sospensione condizionale per i fatti anteriori alla riforma e può essere richiesta anche in sede d'appello tramite procura speciale.
  • Il giudice non può rifiutare automaticamente la conversione in pena pecuniaria sulla sola base delle condizioni economiche dell'imputato: la misura pecuniaria va calibrata sulle possibilità economiche, e la valutazione sulla solvibilità non può essere usata a monte per escludere la sostituzione.
  • Il giudice ha poteri istruttori (anche ai sensi dell'art. 545-bis c.p.p.) per accertare la reale situazione patrimoniale e deve svolgere adeguati accertamenti prima di formulare una prognosi negativa sull'adempimento.
  • La richiesta di pena sostitutiva deve essere esaminata distintamente dalla determinazione della misura: prima si valuta la sostituibilità, poi si calibra l'importo tenendo conto delle condizioni economiche e del fine rieducativo.

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