Cassazione Penale, Sentenza n. 35663/2025 del 31/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti chiedevano la retrodatazione dell'iscrizione dei loro nominativi nel registro ex art. 335 c.p.p., sostenendo di non aver potuto conoscere la data effettiva di iscrizione in occasione del riesame del luglio 2024 perché negli atti disponibili non era indicata in modo certo la data di iscrizione; hanno rilevato che la notitia criminis era stata accertata dalla polizia giudiziaria dal novembre 2023 ma solo con successivo accesso al Registro Generale avrebbero appreso dell'iscrizione disposta dalla Procura in data 28.5.2024 (nominalmente acquisita il 30.5.2024). Hanno altresì dedotto vizio per violazione dei loro diritti difensivi a causa della comunicazione tardiva dell'elemento che comprovava il ritardo nella iscrizione e hanno contestato l'applicazione dell'art. 335 quater c.p.p. riguardo alla tempestività dell'istanza di retrodatazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che, ai fini della determinazione della tempestività dell'iscrizione, rileva il momento in cui la notizia di reato è resa nota all'organo inquirente (la CNR è stata trasmessa via portale l'8.5.2024 e ricevuta dall'organo inquirente il 28.5.2024, data risultante dal registro), non l'attività investigativa della polizia giudiziaria. Inoltre, la Corte ha osservato che il fascicolo recante la data di iscrizione era stato messo a disposizione in occasione del riesame e che la difesa non ha fornito allegazioni specifiche per smentire tale assunto. Ha confermato l'interpretazione dell'art. 335 quater c.p.p. secondo cui rileva il momento in cui l'interessato ha avuto "facoltà di prendere conoscenza degli atti che dimostrano il ritardo dell'iscrizione". Per tali ragioni i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare, in via equitativa, euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 335 cod. proc. pen.
comma 3 (menzionato nel testo)
La norma disciplina l'iscrizione nel registro degli indagati; la Corte ha ritenuto che la data rilevante è quella in cui la notizia di reato è stata resa nota all'organo inquirente (registrazione effettiva nel registro), non il momento in cui la polizia svolgeva approfondimenti investigativi
art. 335 quater cod. proc. pen.
Ai fini della tempestività della istanza di retrodatazione rileva il momento in cui l'interessato ha avuto "facoltà di prendere conoscenza degli atti che dimostrano il ritardo dell'iscrizione"; dunque la decorrenza è legata alla possibilità effettiva di accesso/consapevolezza degli atti probatori che evidenziano il ritardo
art. 616 cod. proc. pen.
Consente di porre a carico dei ricorrenti le spese dei procedimenti quando i ricorsi siano dichiarati inammissibili; la Corte lo ha applicato per le spese processuali
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata per escludere la responsabilità per colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità; la Corte ha comunque ordinato un versamento equitativo alla Cassa delle Ammende ma ha ritenuto che i ricorrenti non avessero agito con colpa grave
Massime di principio
- Per stabilire la tempestività di una richiesta di retrodatazione dell'iscrizione nel registro degli indagati conta la data in cui la notizia di reato è stata resa nota all'organo inquirente (data di effettiva iscrizione sul registro), non il momento in cui la polizia giudiziaria ha svolto attività investigative.
- L'istanza ex art. 335 quater c.p.p. deve essere proposta quando l'interessato ha avuto la "facoltà di prendere conoscenza" degli atti che dimostrano il ritardo: la decorrenza dipende quindi dalla possibilità pratica di accesso agli atti, non da conoscenze meramente ipotetiche.
- Se in precedenti fasi processuali (es. riesame) è stato reso disponibile il fascicolo o gli atti che attestano la data di iscrizione, il difensore deve sollevare contestazioni specifiche e allegare elementi che dimostrino l'impossibilità di conoscere la data; mere affermazioni generiche non sono sufficienti.
- Chi lamenta una comunicazione tardiva deve provare concretamente che non ha avuto la possibilità di prendere visione degli atti rilevanti prima di proporre istanze; in mancanza di tale prova, il tribunale può dichiarare inammissibile l'istanza per tardività.
- Nelle impugnazioni per inammissibilità è importante documentare e allegare fin da subito ogni elemento che dimostri l'impossibilità di accesso agli atti o la non conoscenza della data di iscrizione, altrimenti il ricorso rischia di essere respinto con condanna alle spese e possibili sanzioni pecuniarie in via equitativa.
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